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AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA NON E’
SUFFICIENTE CHE IL SINDACATO ABBIA SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO
COLLETTIVO – Occorre
un’effettiva partecipazione al processo di formazione
dell’accordo (Cassazione
Sezione Lavoro n. 26239 del 2 dicembre 2005, Pres. Ciciretti,
Rel. Curcuruto).
In base all’art. 19 St.
Lav. le rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Il
sindacato autonomo Faisa ha chiesto alla Star, Società
Trasporti Automobilistici Regionali, con sede in Lodi, il
riconoscimento della propria rappresentanza sindacale
aziendale, facendo presente di avere sottoscritto un
contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. La
Star ha rifiutato il riconoscimento. Il sindacato Faisa ha
promosso davanti al Tribunale di Lodi un procedimento in
base all’art. 28 St. Lav. per repressione di comportamento
antisindacale. Nella fase cautelare il Tribunale ha
rigettato il ricorso. Il sindacato ha proposto opposizione
davanti allo stesso Tribunale che l’ha accolta dichiarando
il carattere antisindacale del comportamento della Star
S.p.A. consistente nel non riconoscere la rappresentanza
sindacale aziendale costituita dalla Faisa. Questa decisione
è stata impugnata dalla Star davanti alla Corte di Appello
di Milano, che ha ritenuto fondata l’impugnazione ed ha
pertanto escluso la configurabilità di un comportamento
antisindacale.
La Corte di Milano ha
motivato la sua decisione richiamando i principi affermati
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 244 del 1996,
secondo cui l’art. 19 St. Lav. deve essere interpretato
rigorosamente nel senso che, per potere costituire una
rappresentanza sindacale aziendale, il sindacato deve
dimostrare di avere partecipato attivamente al processo di
formazione del contratto, dimostrando la capacità di imporsi
al datore di lavoro come controparte contrattuale. La Corte
ha osservato che nel caso in esame era risultato che la
Faisa non aveva partecipato attivamente al processo di
formazione del contratto aziendale, ma si era limitata a
sottoscrivere un contratto negoziato da altri sindacati. La
Faisa ha proposto ricorso per cassazione censurando la
decisione della Corte di Appello per violazione e falsa
applicazione dell’art. 19 St. Lav..
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 26239 del 2 dicembre 2005, Pres.
Ciciretti, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso. Il
criterio selettivo desumibile dall’art. 19 St. Lav. – ha
osservato la Corte – equivale in sostanza alla capacità del
sindacato di imporsi come controparte contrattuale; risulta
evidente quindi che sotto tale aspetto la sottoscrizione di
un testo negoziato e approvato da altre parti contrattuali
non solo non indica una capacità di imporsi alla controparte
ma costituisce significativo indizio del contrario,
rappresentando in definitiva uno strumento autopromozione,
compensativo di una situazione deficitaria sul piano degli
effettivi rapporti di forza. Si comprende quindi che, come è
stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
244 del 1996, “non è sufficiente la mera adesione formale ad
un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una
partecipazione attiva al processo di formazione del
contratto” e si comprende anche, nel quadro del criterio di
effettività dell’apporto negoziale, come, sempre secondo
detta sentenza, “nemmeno è sufficiente la stipulazione di un
contratto qualsiasi” e si debba trattare, invece, “di un
contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti
di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante
della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello
aziendale di un contratto nazionale o provinciale già
applicato nella stessa unità produttiva”. In conclusione, la
tesi accolta dalla Corte territoriale – ha affermato la
Cassazione – si muove indiscutibilmente nell’alveo della
interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di
riferimento. |