Fonte: www.legge-e-giustizia.it
LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE NON PUO’ ESSERE APPLICATA PER
UN’INFRAZIONE CHE NON SIA STATA PREVENTIVAMENTE PUBBLICIZZATA MEDIANTE
AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE
Anche se si tratta di inadempienza a un obbligo espressamente previsto dalla
lettera di assunzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 19306 del 24 settembre 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. De Luca).
Luigi C., dipendente della S.p.A.
Farmaceutici Damor, ha subito tre procedimenti
disciplinari per non avere inviato con tempestività le relazioni informative
sul lavoro svolto e sulle visite effettuate. Le prime due volte gli è stata
applicata la sospensione, la terza il licenziamento,
motivato con riferimento ai precedenti disciplinari e alla reiterazione
dell’infrazione. Egli ha impugnato i due provvedimenti di sospensione e il
licenziamento davanti al Tribunale di Napoli chiedendo, tra l’altro, che fossero dichiarati nulli perché l’azienda non aveva
proceduto, prima che si fossero verificate le infrazioni, all’affissione nel
luogo di lavoro del “codice disciplinare” ed aveva così violato l’art. 7 St. Lav. secondo
cui “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. L’azienda si è difesa
sostenendo che in questo caso l’affissione del codice doveva ritenersi
superflua, in quanto l’obbligo di trasmettere tempestivamente le relazioni
sulle visite ai medici era espressamente previsto nella lettera di assunzione e qualificato “condizione indispensabile per
lo svolgimento del presente rapporto”; la società ha anche sostenuto che
costituiva comune nozione etica la punibilità con il licenziamento del
reiterato inadempimento a disposizioni del datore di lavoro. Il Tribunale di
Napoli ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli che ha ritenuto irrilevante, stante la
mancata preventiva affissione del codice disciplinare, il fatto che l’obbligo
di trasmettere tempestivamente le relazioni fosse previsto dalla lettera di
assunzione. La Corte ha ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento in
quanto motivato con riferimento alla reiterazione e progressività dei precedenti
disciplinari. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la
decisione della Corte di Appello per difetto di
motivazione e disapplicazione dell’art. 7 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19306 del 25 settembre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. De Luca) ha rigettato il ricorso, richiamando il suo costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la preventiva affissione del codice disciplinare è condizione indispensabile ai fini dell’applicazione delle cosiddette sanzioni conservative, come la multa e il licenziamento; nel caso di licenziamento – ha aggiunto la Corte – l’affissione non è necessaria se i comportamenti attribuiti al lavoratore sono riconducibili alla nozione legale di giusta causa o di giustificato motivo, mentre lo è se si tratti di specifiche ipotesi di infrazioni previste dal contratto collettivo e della normativa interna.
L’affissione del codice – ha
precisato la Cassazione – non può essere sostituita da altri mezzi di informazione e pertanto, nel caso in esame, la Corte di
Appello di Napoli ha correttamente ritenuto irrilevante la clausola contenuta
nella lettera di assunzione. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto validamente
motivato l’accoglimento della domanda di annullamento
del licenziamento, per l’accertata eccessività della sanzione.