Fonte: www.legge-e-giustizia.it
IL LICENZIAMENTO PUO’ ESSERE
GIUSTIFICATO ANCHE DA UN COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO TENUTO DAL LAVORATORE VERSO
ALTRA AZIENDA DEL GRUPPO DI CUI FA PARTE LA SOCIETA’ DATRICE DI LAVORO
Per
il venir meno della fiducia (Cassazione Sezione Lavoro n. 20009 del 7 ottobre 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Stile).
Luigi
G. dipendente della S.p.A. Snam,
società del gruppo Eni, è stato sottoposto a procedimento disciplinare e
licenziato con l’addebito di avere causato ingenti danni alla S.p.A. Sofid, appartenente allo stesso gruppo, effettuando
operazioni di acquisto di titoli per diversi miliardi di lire attraverso la Sofid Sim in mancanza della
relativa provvista di fondi. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento
davanti al Tribunale di Milano, sostenendo, tra l’altro, che il comportamento
da lui tenuto era estraneo al rapporto di lavoro con la Snam.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano
hanno ritenuto giustificato il licenziamento. La Corte ha rilevato che la
condotta tenuta da Luigi G., per quanto esorbitante dal rapporto di lavoro con
la Snam, era tale, per gravità e natura, da far
venire meno quella fiducia che integra il presupposto aziendale della
collaborazione fra datore e prestatore di lavoro. In particolare la Corte ha
ritenuto che il lavoratore abbia approfittato della
particolare fiducia accordatagli dalla Sofid Sim per il solo ed esclusivo fatto di essere egli
dipendente dalla Snam S.p.A. e cioè di altra società
del medesimo gruppo, ledendo in tal modo l’immagine della datrice di lavoro ed
anche, per le modalità dei comportamenti posti in essere, la fiducia della
medesima.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20009 del 7 ottobre 2004, Pres. Sciarelli,
Rel. Stile) ha rigettato il ricorso del lavoratore confermando il suo orientamento
giurisprudenziale, espresso nella sentenza n. 15919 del 19 dicembre 2000,
secondo cui la condotta inerente alla vita privata del lavoratore, di norma
irrilevante ai fini della lesione del rapporto
fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, assume rilevanza a tale fine e
può integrare giusta causa di licenziamento qualora fatti e comportamenti
estranei alla sfera del contratto siano tali, per la loro gravità e natura, da
far venir meno quella fiducia che integra il presupposto essenziale della collaborazione
tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.