Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL LAVORATORE CHE SI ASTIENE
DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER REAZIONE AD UNA
DEQUALIFICAZIONE HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE E AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Se si è comportato secondo
buona fede (Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, sentenza del 13 ottobre 2004,
Giudice dott. Martino).
Il giornalista Enzo B., dipendente dalla S.p.A. Giornale di Sicilia
Editoriale Poligrafica con qualifica di capo servizio, dopo essere stato
preposto, per cinque anni, alla redazione di Messina, provvedendo alla
realizzazione di sei pagine quotidiane di informazione locale e coordinando il
lavoro di tre redattori e circa 50 collaboratori e svolgendo anche attività di articolista, è stato
trasferito a Palermo, nella redazione centrale, dove è stato destinato alla
preparazione delle pagine della c.d. “cronaca in classe” ove venivano
pubblicati temi di studenti su argomenti di attualità.
Dopo avere promosso, inutilmente, un procedimento di urgenza
davanti al Pretore di Palermo, egli ha comunicato all’azienda che, in
considerazione della portata dequalificante delle mansioni assegnategli presso
la redazione centrale, egli si sarebbe astenuto dal lavoro, pur dichiarandosi
pronto a svolgere mansioni di capo servizio e articolista equivalenti a quelle
prestate in Messina. Poiché l’editore non ha
modificato le mansioni assegnategli, il giornalista si è astenuto dal
presentarsi in redazione.
L’azienda ha reagito sospendendo,
con effetto dal marzo 1999, il pagamento della retribuzione. Il giornalista ha
promosso, davanti al Tribunale di Palermo, un giudizio ordinario diretto ad
ottenere, tra l’altro, la condanna dell’azienda ad
adibirlo alle mansioni di capo servizio e articolista, nonché a pagargli, anche
a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione non corrisposta con effetto
dal 1 marzo 1999 e a risarcirgli anche il danno da dequalificazione.
L’azienda si è difesa sostenendo che le mansioni di addetto
alle pagine della “cronaca in classe” erano adeguate alla qualifica ed alla
esperienza professionale del ricorrente e che il giornalista, non avendo svolto
attività lavorativa, non aveva diritto a percepire la retribuzione. Dopo avere espletato l’istruttoria con l’escussione di alcuni testi, il
giudice dott. Dante Martino ha pronunciato, il 19 maggio 2004, il seguente
dispositivo: “In parziale accoglimento
del ricorso, condanna la società convenuta ad adibire il ricorrente a mansioni
di capo servizio o equivalenti alla suddetta qualifica. Condanna, altresì, la
società a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, una
somma pari al 50% della retribuzione globale di fatto
maturata dal 1.3.1996 al 1.3.1999, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento. Condanna,
infine, la convenuta a corrispondere, sempre a titolo di risarcimento del
danno, una somma pari al 150% della retribuzione globale
di fatto, maturata dal 1.3.1999 fino alla data della presente decisione, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni rata di
credito al pagamento”.
Nella motivazione della sentenza,
depositata il 13 ottobre 2004, il Giudice ha rilevato tra l’altro che la
complessa e meticolosa attività di coordinamento espletata dal ricorrente a
Messina non era per nulla avvicinabile all’attività, svolta a Palermo, di
collaborazione e correzione degli elaborati predisposti dagli alunni delle
scuole locali; queste ultime mansioni – ha osservato il giudice – devono
ritenersi dequalificanti anche perché non comportano lo svolgimento
dell’attività di articolista in precedenza
prestate da Enzo B. In ordine al risarcimento del
danno il Giudice ha motivato la sua decisione come segue: “La condanna alla reintegrazione nelle mansioni precedenti, peraltro,
non esclude, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra
richiamata il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni patiti a causa
del demansionamento. Al riguardo, pur non volendo
approfondire la complessa problematica teorica relativa alla tipologia dei
danni derivanti dalla dequalificazione, è, a parere
di questo decidente, possibile distinguere una duplice tipologia di danni. Da
un lato è evidenziabile un danno di natura patrimoniale, consistente nella
lesione della sfera professionale del lavoratore, ovvero nel depauperamento del
bagaglio di acquisizioni teoriche e capacità pratiche
acquisite dallo stesso nel corso del tempo ed aventi un valore economico nel
mercato del lavoro. Dall’altro, v’è invece, quella più vasta (ed indefinita)
categoria di danni, incidente sulla sfera personale del lavoratore,
comprendente tutti quei beni quali la dignità, libertà, personalità, salute del
lavoratore, riconducibili ai diritti fondamentali del cittadino-lavoratore
riconosciuti dalla carta costituzionale e non aventi, in senso proprio, un
“valore economico”.
“Tale duplice tipologia di lesioni è riconosciuta dalla recente
giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “Il demansionamento
professionale di un lavoratore dà luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in
parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore; esso, infatti, non
solo viola lo specifico divieto di cui all’art. 2103 cod. civ., ma costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera
esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la
conseguenza che al pregiudizio correlato a tale lesione – che incide sulla vita
professionale e di relazione dell’interessato – va riconosciuta una indubbia
dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di
valutazione anche equitativa, pure nell’ipotesi in
cui sia mancata la dimostrazione di un effettivo pregiudizio patrimoniale” (Cfr. Cassazione civile, sez. lav. 6
novembre 2000, n. 14443).
A fronte di un'unica condotta illecita, quindi, sorgono due tipologie
di danno, suscettibili entrambe di risarcimento per equivalente. In ordine alla prova dei suddetti danni può essere
condiviso quel consistente filone giurisprudenziale (cfr.
tra le altre Cass. sez. lav.
sent. n. 15868 del
12/11/2002 e Cass. sez. lav. sent.
n. 7967 del 1/6/2002) secondo cui: “Dalla illegittima
attribuzione ad un lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle
assegnategli al momento dell’assunzione può derivare non solo la violazione dell’art.
2103 cod. civ., ma anche la violazione del diritto
fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel
luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, da cui deriva il diritto dell’interessato
al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al pregiudizio risentito
nella vita professionale e di relazione, e la cui quantificazione può avvenire
in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
anche in mancanza di uno specifico elemento di prova
da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base
all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi
alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento,
nonché alle altre circostanze del caso concreto” (così da ultimo Cass. sez. lav. sent. n.
12553 del 27/08/2003). Nel caso di specie, la durata (oltre due anni) del demansionamento patito, la peculiarità delle mansioni
giornalistiche, caratterizzate, come già evidenziato, da una costante esigenza di esercizio ed affinamento, l’età lavorativamente
avanzata del ricorrente, portano a ritenere, seppure presuntivamente, provata
l’esistenza di entrambi i profili di danno, patrimoniale e personale, sopra
evidenziati. Il mancato espletamento delle mansioni di capo servizio e di articolista determina, infatti, sia una riduzione della
notorietà del giornalista sia, per i motivi già evidenziati, un depauperamento
delle sue capacità tecnico espressive, sì da incidere sul valore “di mercato”
della sua professionalità”.
Allo stesso modo, l’adibizione a mansioni inadeguate al ruolo posseduto intacca
quel complesso di diritti della persona strumentali alla esplicazione
della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, riconosciuti dalla Carta
Costituzionale (artt. 2 e 41) e ritenuti meritevoli
di tutela dall’ordinamento.In ordine alla quantificazione concreta del risarcimento è
opportuno ricordare come in assenza di parametri normativi, di origine legale o
contrattuale, la prevalente giurisprudenza di merito abbia condivisibilmente
posto a criterio base per la quantificazione del risarcimento l’intera
retribuzione percepita dal lavoratore (Tribunale Roma 19.10.1993, Pretura
Milano 7.6.1993, Pretura Milano 8.4.1992) o una parte di essa (Pretura Milano
28.10.1994, Pretura Milano 18.7.1995, Pretura Napoli 10.10.1992).
Orbene, a parere di questo
decidente, appare conforme ad equità, in considerazione della parziale (e non
totale) riduzione delle mansioni assegnate al ricorrente, equiparare la somma
dovuta a titolo di risarcimento alla metà della retribuzione globale
di fatto percepita dal ricorrente per il periodo dal 1.3.1996 (data in cui è
stato assegnato alla redazione di “cronaca in classe”) al 1.3.1999 (data in cui
è cessata l’erogazione della retribuzione). La società va, quindi, condannata a
corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per
il demansionamento subito, una somma pari al 50%
della retribuzione globale di fatto corrisposta allo
stesso dal 1.3.1996 al 1.3.1999, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali.
Per quanto riguarda il periodo
successivo al 19.2.1999, data in cui il lavoratore ha comunicato alla società
la propria volontà di volersi astenere “con effetto immediato dalla prestazione
lavorativa da Voi richiestami,” considerandosi però “a
Vostra disposizione per svolgere le mansioni di capo servizio della cronaca di
Messina o altre equivalenti, può essere riconosciuto il diritto dello stesso
alla corresponsione di una somma pari al 150% della retribuzione di cui il 50%
quale risarcimento del persistente danno da dequalificazione.
Al riguardo, va riportato il
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“L’illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell’assegnazione
del dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica
può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza
dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460
cod. civ., purché la reazione risulti proporzionata e
conforme a buona fede”. (cfr. Cassazione civile, sez.
lav., 26 giugno 1999 n.
6663).
Appare, dunque, legittima, in
forza del generale strumento di autotutela
disciplinato dall’art. 1460 cod. civ., la condotta
del lavoratore, parte del contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, che
opponga all’inadempimento datoriale, consistente
nell’illecito esercizio del c.d. “ius variandi”, il rifiuto della propria prestazione, sempre che
tale rifiuto appaia proporzionato e conforme a buona fede. A quest’ultimo riguardo la Suprema Corte
ha chiarito che il rifiuto “può considerarsi in buona fede solo se si traduca
in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della
correttezza e della lealtà, risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel
senso di trovare concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav.,
2 novembre 1995 n. 12121).
Nel caso di specie, il rifiuto
del B., dopo ben tre anni dalla data di assegnazione alle dequalificanti
mansioni sopra descritte e dopo l’infruttuoso ricorso alla tutela
giurisdizionale in via d’urgenza, appare, specie di fronte alla persistente
volontà datoriale (manifestata anche nel corso del
procedimento cautelare) di non modificare la suddetta assegnazione, pienamente
conforme a correttezza e buona fede. La società va, quindi, condannata a
corrispondere in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del
danno, una somma pari al 150% della retribuzione globale
di fatto, maturata a partire dal 1.3.1999, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento”.