Fonte: www.legge-e-giustizia.it

 

 

L’ESISTENZA DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO’ ESSERE ACCERTATA DAL GIUDICE ANCHE IN VIA PRESUNTIVA

In base alla durata ed alle altre circostanze del caso concreto (Cassazione Sezione Lavoro n. 20240 del 13 ottobre 2004, Pres. Mattone,  Rel. Stile).

 

Enrico L., dipendente della s.r.l. Oto Melara, dopo avere svolto, con la qualifica di impiegato di settimo livello, le mansioni di preposto all’ufficio export artiglieria navale, è stato collocato in cassa integrazione straordinaria dal marzo all’agosto 1992.

Rientrato in servizio egli è stato distaccato all’ufficio militare con mansioni di archivista, per essere poi collocato nuovamente in cigs, nel maggio 1994, sino al termine del rapporto. Egli si è rivolto al Pretore della Spezia denunciando l’illegittimità di entrambi i provvedimenti di collocazione in cigs nonché della sua destinazione, dall’agosto 1992 al maggio 1994, a mansioni di semplice archivista, nettamente inferiori a quelle in precedenza svolte come preposto all’ufficio export artiglieria e pertanto altamente dequalificanti; egli ha pertanto chiesto la condanna dell’azienda a corrispondergli la differenza tra l’importo del trattamento di cigs e la retribuzione dovutagli, nonché a risarcirgli il danno da dequalificazione in misura di duecento milioni di lire. La società si è difesa sostenendo, tra l’altro, che il lavoratore aveva accettato le mansioni di archivista per poter rientrare dalla cigs e che comunque non v’era la prova che la dequalificazione gli avesse prodotto un danno. Sia il Pretore che la Corte di Appello di Genova hanno escluso l’illegittimità dei due provvedimenti di collocamento in cigs, mentre hanno ritenuto che il lavoratore abbia subito una illegittima dequalificazione per effetto dell’assegnazione delle mansioni di archivista. In particolare la Corte di Genova ha escluso che il lavoratore abbia prestato consenso alla dequalificazione ed ha determinato il risarcimento del danno in misura di venti mensilità di retribuzione, pari alla durata del periodo di assegnazione a mansioni inferiori. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Genova, tra l’altro, per aver escluso la necessità della prova della esistenza di un effettivo danno prodotto dalla dequalificazione

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20240 del 13 ottobre 2004, Pres. Mattone, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso, osservando che la Corte di Genova non si è limitata a ravvisare, nella dequalificazione, un danno in sé da ravvisarsi nel pregiudizio recato alla personalità del lavoratore, ma ha accertato che nel caso in esame la dequalificazione aveva assunto connotati di grave entità e di rilevante permanenza nel tempo, precisando che “l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro comporta quantomeno un mancato incremento della professionalità, se non addirittura un decremento, non essendo per un certo periodo esercitate ed utilizzate le acquisite conoscenze teoriche e pratiche”. Con tale motivazione – ha osservato la Cassazione – i giudici di secondo grado hanno applicato i principi stabiliti dal consolidato orientamento giurisprudenziale (espresso da varie decisioni tra cui Cass. 2 novembre 2001 n. 13580) secondo cui, in caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attenente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. La Cassazione ha anche ritenuto che la Corte di Genova abbia correttamente motivato la determinazione dell’importo del risarcimento.