Fonte: www.legge-e-giustizia.it
L’ESISTENZA
DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO’ ESSERE ACCERTATA DAL GIUDICE ANCHE IN VIA PRESUNTIVA
In base alla durata ed alle
altre circostanze del caso concreto (Cassazione Sezione Lavoro n. 20240 del 13
ottobre 2004, Pres. Mattone, Rel. Stile).
Enrico L., dipendente della s.r.l. Oto Melara, dopo avere svolto, con la qualifica di impiegato di settimo livello, le mansioni di preposto all’ufficio export artiglieria navale, è stato collocato in cassa integrazione straordinaria dal marzo all’agosto 1992.
Rientrato in servizio egli è
stato distaccato all’ufficio militare con mansioni di archivista,
per essere poi collocato nuovamente in cigs, nel
maggio 1994, sino al termine del rapporto. Egli si è rivolto al Pretore della Spezia denunciando l’illegittimità di entrambi i
provvedimenti di collocazione in cigs nonché della
sua destinazione, dall’agosto 1992 al maggio 1994, a mansioni di semplice
archivista, nettamente inferiori a quelle in precedenza svolte come preposto
all’ufficio export artiglieria e pertanto altamente dequalificanti; egli ha
pertanto chiesto la condanna dell’azienda a corrispondergli la differenza tra
l’importo del trattamento di cigs e la retribuzione
dovutagli, nonché a risarcirgli il danno da dequalificazione
in misura di duecento milioni di lire. La società si è difesa sostenendo, tra
l’altro, che il lavoratore aveva accettato le mansioni di archivista
per poter rientrare dalla cigs e che comunque non
v’era la prova che la dequalificazione gli avesse
prodotto un danno. Sia il Pretore che la Corte di Appello
di Genova hanno escluso l’illegittimità dei due provvedimenti di collocamento
in cigs, mentre hanno ritenuto che il lavoratore
abbia subito una illegittima dequalificazione per
effetto dell’assegnazione delle mansioni di archivista. In particolare la Corte
di Genova ha escluso che il lavoratore abbia prestato
consenso alla dequalificazione ed ha determinato il
risarcimento del danno in misura di venti mensilità di retribuzione, pari alla
durata del periodo di assegnazione a mansioni inferiori. L’azienda ha proposto
ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Genova, tra
l’altro, per aver escluso la necessità della prova della esistenza
di un effettivo danno prodotto dalla dequalificazione.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 20240 del 13 ottobre 2004, Pres. Mattone, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso, osservando che la
Corte di Genova non si è limitata a ravvisare, nella dequalificazione,
un danno in sé da ravvisarsi nel pregiudizio recato alla personalità del
lavoratore, ma ha accertato che nel caso in esame la dequalificazione
aveva assunto connotati di grave entità e di rilevante permanenza nel tempo,
precisando che “l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro comporta
quantomeno un mancato incremento della professionalità, se non addirittura un
decremento, non essendo per un certo periodo esercitate ed utilizzate le
acquisite conoscenze teoriche e pratiche”. Con tale motivazione – ha osservato
la Cassazione – i giudici di secondo grado hanno applicato i principi stabiliti
dal consolidato orientamento giurisprudenziale (espresso da varie decisioni tra
cui Cass. 2 novembre 2001 n. 13580) secondo cui, in caso di accertato
demansionamento del lavoratore in violazione
dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con
apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato,
può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in
via equitativa, con processo logico-giuridico
attenente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi
di fatto relativi alla durata della dequalificazione
e alle altre circostanze del caso concreto. La Cassazione ha anche ritenuto che
la Corte di Genova abbia correttamente motivato la
determinazione dell’importo del risarcimento.