Fonte: www.legge-e-giustizia.it
IN CASO DI TRASFERIMENTO ILLEGITTIMO
IL LAVORATORE PUO’ OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Da determinarsi in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 21253 dell’8 novembre 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Filadoro).
Arrigo N., dipendente della
banca Cassamarca con qualifica impiegatizia, è stato
trasferito nell’aprile del 1999 da Ponzano Veneto a Vicenza, dove ha svolto per
due mesi, come reggente, le mansioni di vice direttore della locale filiale,
posizione per la quale il contratto
integrativo aziendale prevedeva la qualifica di funzionario di quarto grado.
Egli non ha potuto compiere il trimestre di svolgimento delle mansioni
superiori, requisito necessario al fine della promozione automatica a
funzionario, in base all’art. 2103 cod. civ., perché dopo due mesi è stato nuovamente trasferito a
Vittorio Veneto, dove è risultato in soprannumero ed ha avuto mansioni
impiegatizie.
Egli ha chiesto al Tribunale di
Treviso di dichiarare l’illegittimità e nullità del trasferimento, di affermare
il suo diritto alla qualifica di funzionario e di condannare l’azienda a
reintegrarlo nelle mansioni di vice direttore in Vicenza, nonché
al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il
trasferimento in quanto non giustificato da effettive ragioni organizzative, ha
ordinato la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni di vice direttore a
Vicenza e gli ha attribuito la qualifica di funzionario rilevando che, se non
fosse stato illegittimamente trasferito, il lavoratore avrebbe maturato il
diritto alla promozione. La Corte di Appello di
Venezia ha confermato la dichiarazione di illegittimità del trasferimento, ma
ha escluso il diritto del ricorrente alla qualifica di funzionario, alla
reintegrazione nelle mansioni di vice direttore e al risarcimento del danno.
Sia il lavoratore che l’azienda hanno proposto ricorso
per cassazione.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 21253 dell’8 novembre 2004, Pres. Ravagnani, Rel. Filadoro) ha rigettato il
ricorso dell’azienda, mentre ha parzialmente accolto quello del lavoratore. La
Cassazione ha ritenuto che la Corte di Venezia abbia
correttamente escluso il diritto alla qualifica di funzionario, dal
momento che per la promozione automatica era necessario lo svolgimento, di
fatto, delle mansioni superiori per almeno tre mesi e che abbia adeguatamente
motivato la dichiarazione di illegittimità del trasferimento. La Cassazione ha
invece affermato che la Corte di Venezia avrebbe dovuto confermare l’ordine,
pronunciato dal Tribunale, di reintegrazione nelle mansioni di vice direttore e
condannare la banca al risarcimento del danno. In proposito la Suprema Corte ha
ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui la conseguenza
dell’illegittimo mutamento di mansioni del lavoratore
subordinato, disposto dal datore di lavoro in violazione della norma contenuta
nell’art. 2103 codice civile, è costituita non solo dal risarcimento del danno,
ma anche dal ripristino della situazione originaria mediante la reintegrazione
del lavoratore nella posizione di lavoro (Cass. 20 gennaio 1987 n. 491, 12
novembre 2002 n. 15868). Tale principio – ha affermato la Corte – deve trovare
applicazione anche in ipotesi di trasferimento illegittimo; in questo caso,
come in ipotesi di dequalificazione professionale,
deve ritenersi che il risarcimento del danno subito dal lavoratore possa essere
liquidato dal giudice del merito in via equitativa
(Cass. 26 febbraio 2004 n. 1982). Se si riconosce che la
violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 2103 cod. civ. implica la nullità del provvedimento datoriale
– ha osservato la Cassazione – si deve parimenti ammettere la possibilità che
al lavoratore sia accordata una tutela piena, mediante l’automatico ripristino
della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il cosiddetto “ius variandi” del datore di
lavoro: situazione codesta che in verità non ha nulla a che vedere con quella
prevista dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cfr.
anche Cass. 14 luglio 1997 n. 6381).