Fonte: www.legge-e-giustizia.it

 

 

IL PATTO DI PROVA NON PUO’ ESSERE CONCORDATO SUCCESSIVAMENTE ALL’ASSUNZIONE

Esso deve essere inserito nel contratto iniziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 22308 del 26 novembre 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro).

 

Nell’ottobre del 1995 Daniela L. ha concordato verbalmente con il direttore del personale della S.p.A. ALI la propria assunzione alle dipendenze di tale società con mansioni di coordinamento del personale. All’accordo verbale ha fatto seguito una proposta scritta di assunzione, con effetto dal 4 novembre 1998, formulata con una lettera in data 23 ottobre 1998, che faceva riferimento agli accordi verbali già intercorsi. Daniela L. ha risposto per iscritto il 25 ottobre, dichiarando di accettare la proposta e contestualmente si è dimessa dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che aveva in corso con altra azienda. Prima dell’entrata in servizio della lavoratrice presso la ALI, questa le ha fatto sottoscrivere, il 3 novembre 1998, una seconda lettera di assunzione recante la specificazione dell’inquadramento nonché un patto di prova. Daniela L. ha cominciato a lavorare alle dipendenze della S.p.A. ALI il 4 novembre 1998, ma poco dopo l’azienda l’ha licenziata, invocando il patto di prova. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, sostenendo che il patto di prova doveva ritenersi nullo in quanto sottoscritto il 3 novembre 1998, ossia successivamente alla conclusione del contratto di lavoro avvenuto il 25 ottobre 1998. L’azienda si è difesa negando la validità del primo accordo e sostenendo che comunque esso era stato sostituito dal contratto del 3 novembre 1998, contenente il patto di prova, che doveva ritenersi legittimo perché sottoscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando illegittimo  il licenziamento, in quanto ha ritenuto pienamente valido il primo contratto di lavoro ed ha escluso la possibilità di inserirvi in un momento successivo il patto di prova.

Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per difetto di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22308 del 26 novembre 2004, Pres. Mattone, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso, affermando che il patto di prova deve essere convenuto sin dal momento della formazione del consenso in ordine alla instaurazione del rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro con clausola di prova – ha affermato la Corte – costituisce una fattispecie negoziale unitaria ed ab initio completa, nel senso che dà vita non già – come si sosteneva in passato – ad una fattispecie complessa, costituita da due rapporti, quello in prova e l’altro definitivo, bensì ad un rapporto di lavoro ordinario, produttivo di effetti definitivi, nel cui ambito le parti subordinando all’esito della prova la prosecuzione – e non la costituzione – del rapporto di lavoro, deve pertanto ritenersi che esso non possa che essere stipulato, correlativamente, uno actu, nel quale sia definito lo specifico assetto di interessi perseguito dalle parti. La possibilità di una successiva apposizione di quella particolare condizione rappresentata dalla clausola di prova – ha aggiunto la Corte – appare – nel diritto del lavoro – preclusa dai principi generali dell’ordinamento, enucleabili in particolare dagli articoli 2103 e 2113 codice civile; quanto al primo, va rilevato che nel sancire la nullità dei patti che comportino l’assegnazione del lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle per le quali è stato assunto oppure la riduzione della retribuzione convenuta, il legislatore ha stabilito in modo manifesto che la volontà del lavoratore preordinata a modificare in peius l’assetto negoziale inizialmente concordato con il datore è priva di giuridica rilevanza laddove l’oggetto della successiva stipulazione sia costituito da diritti indisponibili. 

In tale precetto – ha osservato la Corte – si è riconosciuto che, a causa della indiscussa condizione di “debolezza” del lavoratore, i suoi diritti fondamentali (nella specie, la professionalità ed il trattamento economico) non possono formare oggetto di pattuizione in epoca posteriore alla stipulazione del contratto di lavoro se non in senso più favorevole al prestatore; ciò è a dirsi anche in ordine al regime del recesso, in quanto sarebbe del tutto irragionevole – se il sistema deve possedere una propria coerenza – che si vieti alle parti di modificare le mansioni del prestatore o di ridurre la retribuzione e si consenta loro, viceversa, di rendere “precario” un rapporto inizialmente caratterizzato dal carattere della stabilità. Un riscontro di ciò – ha aggiunto la Corte – si rinviene nell’art. 2113 codice civile, che considera annullabili le rinunzie e transazioni del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge, laddove, beninteso, si tratti di diritti già maturati in capo al lavoratore (aventi cioè ad oggetto i diritti c.d. secondari, vale a dire quei diritti di natura patrimoniale derivanti dalla violazione di quelle norme: per fare un esempio, è rinunziabile l’indennità sostitutiva delle ferie, ma non il diritto al riposo ancora da fruire): è incontroverso, viceversa, che le pattuizioni miranti a derogare alla legge nella regolamentazione del rapporto di lavoro per il futuro, sempre che riguardino diritti sanciti da norme inderogabili, sono colpite da nullità, secondo quanto previsto in via generale dagli articoli 1418 e 1419 codice civile. In conclusione – ha affermato la Corte – se il diritto del lavoro rinviene la sua specificità nel fatto che la disciplina legislativa esplica efficacia integrativa o sostitutiva nei confronti delle pattuizioni individuali, impedendo che esse possano produrre effetti ove siano destinate ad incidere su diritti primari, e tale efficacia si esprime con riferimento non soltanto al momento della stipulazione iniziale del contratto di lavoro, ma anche (trattandosi di un rapporto di durata) alla fase successiva alla formazione del contratto, deve ritenersi invalido il contratto stipulato dalle parti in data 3 novembre 1998, per la parte in cui, attraverso l’introduzione della clausola di prova, veniva a derogare alla previsione concernente la stabilità del rapporto di lavoro, la quale, in assenza di ogni strumento condizionale, era stata tra le parti stesse inizialmente concordata.