Fonte: www.legge-e-giustizia.it
IL
DIRITTO ALLA SALUTE PREVALE SULL’OBBLIGO DI RESTARE A CASA NELLE ORE
DELLA “FASCIA DI CONTROLLO”
L’allontanamento può essere
giustificato da esigenze terapeutiche (Cassazione Sezione Lavoro n. 22065 del
23 novembre 2004, Pres. Senese, Rel.
De Matteis).
Maria
Rita C., lavoratrice subordinata, ha subito, alla fine dell’ottobre 1995, un
intervento chirurgico di safenectomia. All’inizio del
dicembre 1995, mentre era assente per malattia, ella
ha chiesto al medico di fiducia che l’aveva operata la prevista visita di
controllo. Il medico le ha dato appuntamento a tal
fine per il giorno 7 dicembre alle 16. La lavoratrice si è sottoposta alla
visita, ma sia perché ha dovuto attendere, sia perché lo studio del medico era
distante oltre 30 chilometri, ella è rientrata a casa
alle 18, assentandosi pertanto dal domicilio nelle ore delle c.d. “fascia di
controllo” (dalle 17 alle 19) riservata agli accertamenti dell’INPS. Poiché il medico incaricato del controllo non l’ha trovata
in casa, l’INPS le ha negato l’indennità economica di malattia. Nel giudizio
che ne è seguito, il Pretore di Ascoli Piceno ha dato
ragione all’INPS, osservando che la lavoratrice, considerata l’ora della visita
e la distanza dello studio del suo medico di fiducia, ha in sostanza accettato
il rischio di non essere presente presso la propria abitazione al momento delle
visite di controllo INPS. Il Pretore ha inoltre rilevato che non risultava che la lavoratrice si fosse adoperata per ricercare
altri medici specialisti in grado di visitarla in orario compatibile con la
fascia di controllo ovvero che la necessità della visita del 7 dicembre fosse sorta improvvisamente. La
Corte di Appello ha confermato questa decisione. Maria Rita C. ha proposto ricorso per cassazione censurando
la sentenza della Corte di Appello per difetto di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 22065 del 23 novembre 2004, Pres. Senese, Rel. De Matteis) ha accolto il
ricorso, richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui “l’assenza
alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del
trattamento economico di malattia ai sensi dell’art. 5, comma
14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983,
può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni
situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare,
ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove
la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche,
prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore
dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in
orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità”.
Il bene della salute – ha
osservato la Corte – è tutelato dall’art. 32 della Costituzione non solo come
interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale
dell’individuo, sicché si configura come diritto primario e assoluto; in
conformità con il precetto costituzionale l’ordinamento
statuale garantisce la libertà di scelta del medico (art. 25, L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 88, D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124). Risulta gravemente erronea, in quanto
costituisce capovolgimento della gerarchia dei valori protetti – ha aggiunto la
Cassazione – l’affermazione del primo giudice, la cui motivazione il giudice di
appello condivide, secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non
dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria
abitazione, in modo da potere essere reperibile nelle fasce orarie, così
attribuendo a tale funzione una posizione prioritaria rispetto alla cura della
salute. La sentenza impugnata è afflitta poi da varie contraddizioni ed
illogicità: omette di considerare che la visita dal medico di fiducia era stata
fissata fuori dalle fasce orarie, addebita
illogicamente all’assistita il ritardo dovuto agli impegni del medico; cade poi
in contraddizione, quando ripete, con il primo giudice, che la Maria Rita. C., scegliendo un medico lontano 30 Km dalla
propria abitazione, aveva assunto il rischio del ritardo o dell’assenza alla
visita fiscale, in quanto la stessa sentenza riferisce che la Maria Rita C. si era premurata di far presente ad una
precedente visita di controllo (positiva) la sua esigenza di continui controlli
presso il proprio medico, ricevendone risposta rassicurante. Non considera poi
la sentenza impugnata – ha osservato la Corte – se, date le fasce orarie (10-12
e 17-19), dati i tempi di percorrenza e di attesa
nell’ambulatorio privato, dati gli orari consueti dei medici privati e quelli
specifici dello specialista prescelto, dati i possibili contrattempi evocati
dallo stesso giudice del merito, fosse stato possibile fissare siffatta visita
privata in modo da non interferire con le fasce; infine, posto che la visita
fiscale può essere effettuata in qualsiasi giorno del periodo di assenza per
malattia, se corrisponde a un criterio logico l’affermazione che il lavoratore
avrebbe potuto differire la visita del medico di fiducia ad altro giorno dello
stesso periodo di malattia. La Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame
alla Corte di Appello di Bologna.