Fonte: http://legge-e-giustizia.it
L’assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata solo
dalla sussistenza di un motivo molto serio – L’insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilità
L’assenza ad una visita di
controllo domiciliare può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un
motivo molto serio, concretantesi nella
insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in
orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilità.
L’onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, la ricorrenza. Ai
fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza
all’obbligo della visita domiciliare è necessario, laddove il lavoratore
alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal
medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la
necessità di tale visita medica, sia l’assoluta impossibilità di rispettare le
fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore assente dal lavoro per malattia –
ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita di
controllo domiciliare di avere nell’occasione, effettuato
una visita presso il medico di fiducia – deve provare che la causa del suo
allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente
integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della
salute, una necessità dell’assenza dal lavoro quale mezzo per curare la malattia.
E’ necessario, in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza è
stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili
in ore diverse da quelle di reperibilità (Cassazione Sezione lavoro n. 4247 del
2 marzo 2004, Pres. Dell’Anno, Rel.
Filadoro).