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Nelle selezioni per avanzamenti l’azienda deve rispettare le regole di correttezza e buona fede ai fini della valutazione comparativa dei candidati

Anche le scelte discrezionali vanno motivate (Cassazione Sezione Lavoro n. 4462 del 4 marzo 2004, Pres. Senese, Rel. Roselli).
 
           

Nell’agosto del 1998 le Ferrovie dello Stato hanno indetto a Venezia una “selezione del personale per l’avviamento al percorso di professionalizzazione di capo settore gestioni”.  Orazio T. vi ha partecipato, riportando il maggior punteggio nella graduatoria provvisoria, formata in base ai titoli; nella graduatoria definitiva egli è stato invece collocato, senza alcuna motivazione, all’ultimo posto, con conseguente esclusione dal previsto percorso di professionalizzazione. Egli ha chiesto al Pretore di Venezia di accertare l’illegittimità di tale esclusione, di annullare la graduatoria definitiva e di condannare l’azienda a riformularla e a risarcirgli il danno. Il Pretore ha ritenuto che il difetto di motivazione fosse sufficiente a dimostrare la pretestuosità della valutazione sfavorevole e, con sentenza del dicembre 1999, ha accolto le domande del lavoratore. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Venezia, con sentenza del novembre 2000, che ha escluso l’esistenza, per la società, di un obbligo di motivare la sua decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Venezia per difetto di motivazione e violazione di legge. 

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4462 del 4 marzo 2004, Pres. Senese, Rel. Roselli) ha accolto il ricorso, ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Trieste, ed ha stabilito per il giudizio di rinvio i seguenti principi di diritto, richiamando la sua giurisprudenza in materia di concorsi indetti dalle imprese di diritto privato all’interno della loro organizzazione, per selezionare il personale ai fini della progressione in carriera:

 

a) attraverso il bando di concorso, eventualmente contenuto in un ordine di servizio, l’impresa formula una offerta al pubblico, valida come proposta contrattuale (art. 1336, primo comma, cod. civ.), con la quale essa assume l’obbligo di procedere alla selezione secondo i criteri indicati nello stesso bando e comunque secondo i principi di correttezza di buona fede canonizzati negli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che si specificano nei doveri di imparzialità e di trasparenza dell’azione (Cass. Sez. Un. 29 maggio 1993 n. 6031);

b) il contenuto dell’obbligo, ossia la prestazione dovuta dall’imprenditore, consiste in un’attività discrezionale e più precisamente nella valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei candidati; prestatori di lavoro; discrezionalità controllabile ossia non equivalente a mero arbitrio, con la conseguente configurazione, in capo a ciascun candidato, di una posizione soggettiva, oltre che di credito, di interesse legittimo di diritto privato, e non di soggezione (Cass. 14 giugno 2000 n. 8132, con ulteriori richiami; 1° agosto 2001 n. 10514, 9 novembre 2001 n. 13922, 26 settembre 2002 n. 13952, 29 gennaio 2003 n. 1382). Non è infatti raro che, all’interno del rapporto obbligatorio, il compimento della prestazione dovuta comporti l’esercizio di scelte da parte del debitore (si pensi all’obbligazione alternativa di cui agli artt. 1285 e segg. cod. civ. e si veda Cass. Sez. Un. 6 maggio 2000 n. 295);

c) quando il creditore abbia provato la sussistenza dell’obbligazione, l’onere di provare l’adempimento incombe sul debitore (Cass. 3 dicembre 1991 n. 12921, 19 novembre 1985 n. 5686, 16 luglio 1999 n. 7553, 7 marzo 1994 n. 2204). Spetta perciò all’imprenditore-debitore di provare di avere eseguito le operazioni di valutazione concorsuale attenendosi al suddetto dovere di imparzialità, il cui difetto ben può essere ritenuto dal giudice di merito sulla base dell’assenza di motivazione delle scelte discrezionali;

d) in caso di inadempimento dei detti obblighi da parte dell’imprenditore, il prestatore di lavoro ben può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonché l’azione di risarcimento del danno (art. 1218 cod. civ.). Questo può consistere nella perdita non già del vantaggio che il lavoratore avrebbe ottenuto in caso di esito favorevole della valutazione, ma soltanto nella perdita della possibilità (chance) di tale esito, ed il relativo ammontare potrà essere determinato dal giudice di merito in via equitativa (art.1226 cod. civ.).