Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
Il lavoratore trasferito illegittimamente ha diritto di astenersi
dall’eseguire il trasferimento e di continuare ad offrire la prestazione
lavorativa presso lo stabilimento cui era addetto
Il
provvedimento in quanto nullo non produce effetti
(Cassazione Sezione Lavoro n. 4771 del 9 marzo 2004, Pres.
Ciciretti, Rel. Lupi).
La Pavan
S.p.A. dopo avere acquistato l’azienda Torresani, con
sede in Paderno Dugnano, ha
concluso con la FIOM-CGIL un accordo che prevedeva il
mantenimento dei livelli di occupazione nel locale stabilimento. Due mesi dopo,
nonostante le proteste del sindacato, essa ha disposto il trasferimento a Galliera Veneta del reparto progettazione. Uno degli
addetti al reparto, Michele I., ha rifiutato di eseguire il trasferimento
offrendo la prestazione lavorativa in Paderno Dugnano. L’azienda lo ha licenziato. La FIOM-CGIL ed il
lavoratore hanno impugnato il trasferimento ed il successivo
licenziamento in quanto antisindacali. Il Pretore di Milano ha ritenuto
antisindacale il trasferimento da Paderno Dugnano a Galliera Veneta
dell’ufficio progettazione e conseguentemente ha annullato sia il trasferimento
che il licenziamento di Michele I. Questa decisione è stata confermata, in
grado di appello, dal Tribunale di Milano, che ha
ravvisato, nel comportamento dell’azienda, una grave violazione degli accordi
da essa raggiunti in sede sindacale, tale da recare grave pregiudizio alla
credibilità e al prestigio della FIOM-CGIL.
La S.p.A. Pavan
ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per
difetto di motivazione e violazione di legge; essa ha tra l’altro sostenuto che
il lavoratore avrebbe dovuto comunque dar corso al
trasferimento, in attesa della decisione in sede giudiziaria sulla sua
legittimità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 4771 del 9 marzo 2004, Pres. Ciciretti,
Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente
motivato il giudizio di antisindacalità espresso sul
comportamento dell’azienda. Con riferimento alla posizione di Michele I. la Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza in
materia, ha affermato che il comportamento del lavoratore che non ottemperi ad
una trasferimento illegittimo, prendendo servizio nell’unità produttiva
cui è stato destinato, ma offra la sua
prestazione nel luogo dove lo svolgeva, ricevendo qui un rifiuto di riceverla,
non è sanzionabile in quanto il trasferimento nullo non può determinare alcun
effetto né legittimare il licenziamento disciplinare; inoltre – ha concluso la
Corte – il comportamento del lavoratore costituisce reazione legittima, in base
all’art. 1460 cod. civ., come eccezione di
inadempimento.