Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
L’importo del risarcimento del danno dovuto al lavoratore per licenziamento
illegittimo non può essere determinato, in base a una
mera presunzione, in misura inferiore alla retribuzione non corrisposta
La
decisione deve essere motivata in base a risultanze
probatorie (Cassazione Sezione Lavoro n. 5655 del 20 marzo 2004, Pres. Prestipino, Rel. Mariorano).
Catherine
S. dipendente dell’Istituto Casa Privata Calvary
Hospital è stata licenziata nel settembre 1994 in quanto
l’azienda ha fatto valere il patto di prova incluso nella lettera di assunzione
emessa due mesi prima. Ella ha chiesto al Pretore di
Roma di dichiarare la nullità del patto di prova, di annullare il
licenziamento, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di
condannare l’azienda al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione
relativa al periodo tra il licenziamento e la reintegrazione. La lavoratrice ha
sostenuto che, prima della formale assunzione, era stata impiegata dall’azienda
in condizioni di subordinazione senza essere regolarmente inquadrata. Il
Pretore ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata integralmente
riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma
che, con sentenza pronunciata nel febbraio del 2001 ha annullato il
licenziamento, ha ordinato la reintegrazione di Catherine
S. nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda al risarcimento del danno.
L’importo del risarcimento è stato però determinato dal Tribunale in 36
mensilità di retribuzione, pur essendo decorsi, al momento della sua pronuncia,
circa sei anni e mezzo dal licenziamento. La determinazione riduttiva è stata
giustificata dal Tribunale con il rilievo che date le
condizioni del mercato del lavoro e la professionalità della lavoratrice si
poteva ritenere che dopo tre anni di disoccupazione ella, con l’uso della
ordinaria diligenza, avrebbe trovato una nuova occupazione. La lavoratrice ha
proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Roma
per disapplicazione dell’art.
18 St. Lav. nella determinazione del risarcimento del danno e per
difetto di motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 5655 del 20 marzo 2004, Pres. Prestipino,
Rel. Maiorano) ha accolto
il ricorso. Essa ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui nella
determinazione del risarcimento del danno da perdita della
retribuzione per licenziamento illegittimo si deve tener conto dei guadagni
eventualmente realizzati dal lavoratore lavorando per altri (aliunde perceptum) ovvero di
quelli che egli avrebbe potuto ottenere usando la normale diligenza (aliunde percipiendum). La
decisione in proposito – ha rilevato la Corte – deve essere però adeguatamente
motivata in base alle risultanze probatorie. Nel caso
di specie – ha affermato la Corte – il giudice di appello
è incorso in difetto di motivazione, ritenendo provato l’aliunde
percipiendum sulla base dell’unico fatto accertato,
costituito dalla qualificazione professionale della lavoratrice, nonché sulla
base di presunzioni semplici costituite dal tempo trascorso e dalla situazione
del mercato del lavoro, ma non ha adeguatamente motivato sulla quantificazione
del danno e sulle somme che la lavoratrice avrebbe potuto guadagnare usando
l’ordinaria diligenza a norma dell’art. 1227 cod. civ.