Fonte: http://legge-e-giustizia.it

 

L’importo del risarcimento del danno dovuto al lavoratore per licenziamento illegittimo non può essere determinato, in base a una mera presunzione, in misura inferiore alla retribuzione non corrisposta

La decisione deve essere motivata in base a risultanze probatorie (Cassazione Sezione Lavoro n. 5655 del 20 marzo 2004, Pres. Prestipino, Rel. Mariorano).

 

Catherine S. dipendente dell’Istituto Casa Privata Calvary Hospital è stata licenziata nel settembre 1994 in quanto l’azienda ha fatto valere il patto di prova incluso nella lettera di assunzione emessa due mesi prima. Ella ha chiesto al Pretore di Roma di dichiarare la nullità del patto di prova, di annullare il licenziamento, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di condannare l’azienda al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo tra il licenziamento e la reintegrazione. La lavoratrice ha sostenuto che, prima della formale assunzione, era stata impiegata dall’azienda in condizioni di subordinazione senza essere regolarmente inquadrata. Il Pretore ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che, con sentenza pronunciata nel febbraio del 2001 ha annullato il licenziamento, ha ordinato la reintegrazione di Catherine S. nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda al risarcimento del danno. L’importo del risarcimento è stato però determinato dal Tribunale in 36 mensilità di retribuzione, pur essendo decorsi, al momento della sua pronuncia, circa sei anni e mezzo dal licenziamento. La determinazione riduttiva è stata giustificata dal Tribunale con il rilievo che date le condizioni del mercato del lavoro e la professionalità della lavoratrice si poteva ritenere che dopo tre anni di disoccupazione ella, con l’uso della ordinaria diligenza, avrebbe trovato una nuova occupazione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Roma per disapplicazione dell’art. 18 St. Lav. nella determinazione del risarcimento del danno e per difetto di motivazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5655 del 20 marzo 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano) ha accolto il ricorso. Essa ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui nella determinazione del risarcimento del danno da perdita della retribuzione per licenziamento illegittimo si deve tener conto dei guadagni eventualmente realizzati dal lavoratore lavorando per altri (aliunde perceptum) ovvero di quelli che egli avrebbe potuto ottenere usando la normale diligenza (aliunde percipiendum). La decisione in proposito – ha rilevato la Corte – deve essere però adeguatamente motivata in base alle risultanze probatorie. Nel caso di specie – ha affermato la Corte – il giudice di appello è incorso in difetto di motivazione, ritenendo provato l’aliunde percipiendum sulla base dell’unico fatto accertato, costituito dalla qualificazione professionale della lavoratrice, nonché sulla base di presunzioni semplici costituite dal tempo trascorso e dalla situazione del mercato del lavoro, ma non ha adeguatamente motivato sulla quantificazione del danno e sulle somme che la lavoratrice avrebbe potuto guadagnare usando l’ordinaria diligenza a norma dell’art. 1227 cod. civ.