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http://legge-e-giustizia.it
Per
stabilire l’esistenza e le cause di una malattia professionale il consulente tecnico
d’ufficio può procedere all’accertamento dei fatti accessori
Con
l’assunzione di informazioni (Cassazione Sezione
Lavoro n. 4252 del 2 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis).
Francesco D. dipendente delle
Ferrovie dello Stato con mansioni di elettricista a
bordo delle navi traghetto, ha chiesto al Pretore di Messina di riconoscere il
suo diritto ad una rendita corrispondente ad una riduzione della capacità di
lavoro del 20% per ipoacusia determinata dalla rumorosità dell’ambiente di
lavoro. Egli ha fatto presente di avere lavorato in ambienti chiusi ed angusti,
come le stive, dove al fragore di potenti motori e dei getti di
aria compressa si assommava quello prodotto dalle attività di
carpenteria, ribaditura ed altro. Il giudice, dopo avere disposto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ipsema,
ente competente per l’assicurazione contro gli infortuni nel lavoro del
personale navigante delle Ferrovie, ha accolto la domanda, fondando la sua
decisione sulla relazione di un consulente tecnico che, dopo avere assunto
informazioni sull’ambiente di lavoro, ed acquisito una dichiarazione scritta
del capo dell’impianto, ha accertato l’esistenza della malattia professionale e
la sua dipendenza dai rumori cui il lavoratore era esposto nella stiva. In
grado di appello, il Tribunale di Messina, dopo avere
rinnovato l’accertamento tecnico, ha confermato la decisione di primo grado. La
S.p.A. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza del Tribunale per essersi basata
esclusivamente sui risultati della consulenza tecnica d’ufficio, mentre il
nesso causale tra l’attività lavorativa e la malattia avrebbe dovuto essere
provato dal lavoratore mediante
testimoni e documenti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 4252 del 2 marzo 2004, Pres. Ciciretti,
Rel. De Matteis) ha
rigettato il ricorso. In tema di accertamento
dell’esistenza, del grado invalidante e della causa di una malattia
professionale – ha affermato la Corte – il consulente tecnico d’ufficio può
acquisire, mediante l’anamnesi lavorativa, in base all’art. 194 cod. proc. civ.,
che consente la richiesta di chiarimenti alle parti o di informazioni dai
terzi, circostanze di fatto relative all’origine della malattia, le quali, se
non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori
legittimamente acquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai
fatti principali, alla base della decisione del giudice.
Tuttavia la stessa giurisprudenza
di legittimità si fa carico delle pregnanti disposizioni codicistiche
ricordate, e distingue due figure o, meglio, ruoli del consulente, quello c.d. deducente, quando il
giudice affida al consulente tecnico solo l’incarico di valutare i fatti
accertati dallo stesso giudice o dati per esistenti; quello c.d. percipiente, quando il giudice gli assegna altresì il
compito di accertare i fatti stessi. Nel primo caso la consulenza presuppone
l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di
fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel
secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova,
senza che questo significhi che le parti possano sottrarsi all’onere probatorio
e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. In
questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e
che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che
egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di
procedere direttamente all’accertamento. In definitiva, il consulente può
procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti
necessari per rispondere ai quesiti postigli.