Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
Le dimissioni presentate da una persona affetta
da malattia bipolare, caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e fasi
di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo,
possono essere annullate
Per
incapacità di intendere e di volere (Cassazione Sezione Lavoro n. 5159 del 12
marzo 2004, Pres. Ciciretti,
Rel. Vigolo).
Francesco P. dipendente della
Banca Nazionale del Lavoro, affetto da disturbo bipolare, nel maggio del 1990
ha presentato le dimissioni, che sono state accettate dall’azienda. Quattro
anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel novembre 1994, egli ha
chiesto al Pretore di Roma di annullare le dimissioni, sostenendo che, quando
le aveva presentate, egli era in condizioni di incapacità
di intendere e di volere; egli ha chiesto inoltre al giudice di ordinare la sua
reintegrazione nel posto di lavoro e di condannare la Banca a corrispondergli
un equo indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni nel periodo
intermedio. Sia il Pretore che, in grado di appello,
il Tribunale di Roma, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento riferendosi
alla relazione del consulente tecnico di ufficio nominato per accertare quali
fossero le condizioni di salute del lavoratore al momento delle dimissioni.
In particolare il Tribunale ha
rilevato che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che nel 1991 il
lavoratore presentava un disturbo bipolare, trattato con terapia farmacologica, con sintomi di un disturbo schizoaffettivo, caratterizzato da fasi di
eccitamento alternate a fasi depressive, onde era probabile la
sussistenza di tali disturbi anche all’epoca delle dimissioni: secondo il
consulente, tuttavia, essi scemavano, ma non annullavano la capacità di
intendere e di volere, impedendo al soggetto una valutazione critica della
realtà e delle eventuali conseguenze del proprio operato. Questa conclusione
era, secondo il Tribunale, adeguatamente motivata e si estendeva, seppure in
termini probabilistici, alle condizioni del lavoratore al tempo delle
dimissioni. Peraltro, ha ulteriormente argomentato il giudice di appello, l’oggettività riscontrata, in termini
probabilistici, dal consulente di ufficio, non consentiva di ritenere
l’incapacità di intendere e di volere (al momento delle dimissioni), perché gli
intervalli tra le crisi depressive e maniacali non consentivano di accertare il
grado di intensità della perdita della capacità di intendere e di volere nel
corso di ciascuna. Se, dunque, era “fortemente
probabile” la riduzione di detta capacità, non poteva ritenersi con
certezza che l’incapacità naturale fosse stata totale all’atto delle
dimissioni.
Francesco P. ha proposto ricorso
per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Roma per difetto di
motivazione e per violazione dell’art. 428 cod. civ., secondo cui “gli atti compiuti da persona che, sebbene
non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi
eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 5159 del 12 marzo 2004, Pres. Ciciretti,
Rel. Vigolo), ha accolto il
ricorso, rilevando che il Tribunale dopo avere stabilito, secondo il canone
corretto di una probabilità molto elevata, la ricorrenza di una riduzione della
capacità di intendere o di volere all’epoca delle dimissioni, ha poi ritenuto
non provata tale incapacità nel momento stesso in cui le dimissioni vennero sottoscritte.
La Corte ha richiamato, in
proposito, la sua giurisprudenza secondo cui: "ai
fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere,
costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni)
non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive,
essendo sufficiente la menomazione di esse, tale
comunque da impedire la fon-nazione di una volontà cosciente, secondo un
giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile
in sede di legittimità, se adeguatamente motivato" (Cass. 14 maggio 2003
n. 7485).
Quando esista
una situazione di malattia mentale di carattere permanente – ha affermato la
Corte – è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dar prova che
esso fu posto in essere durante un “lucido intervallo”, tanto più che la
malattia bipolare, come posto in evidenza anche dal giudice di merito, alla
luce della consulenza di ufficio, presenta la caratteristica di alternanza di
fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, di talché (contrariamente a quanto
giudicato dal Tribunale) potrebbe non essere di per sé decisiva la circostanza che
l'atto sia stato posto in essere nell'una o nell'altra fase, considerato che in
entrambi i casi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di
volere, seppure non totale.
Anche per la incapacità
di intendere o di volere non totale – ha rilevato la Corte – può essere
richiamato il principio, generalmente enunciato per l'incapacità totale,
secondo cui, accertata l’incapacità di un soggetto in due determinati periodi
prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è
assistita da presunzione “iuris tantum”, sicché,
in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova, nel senso che, in
siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il
soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo.
Vero è che la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è
riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se
adeguatamente motivata – ha osservato la Corte – ma è proprio l'adeguatezza
della motivazione, a tale riguardo, che difetta nella sentenza impugnata la
quale è incorsa altresì nella violazione dell'art. 428 cod. proc.
civ., nel pretendere che
l'incapacità di intendere e di volere dovesse essere totale ai fini
dell'annullamento dell'atto.
La Corte ha rinviato la causa
alla Corte di Appello di L’Aquila, stabilendo per il
giudice di rinvio i seguenti principi di diritto: “1) ai fini della
sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di
annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale
privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la
menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà
cosciente; 2) quando esista una situazione di malattia mentale di carattere
tendenzialmente permanente, o protraentesi per un
rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell’atto dare
prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante un momento di
remissione della patologia; 3) in presenza di “malattia bipolare”,
caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento nel
quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere
di per sé decisiva la circostanza che l’atto sa stato posto in essere nell’una
o nell’altra fase, considerato che in entrambe le ipotesi potrebbe essere
esistita l’incapacità di intendere oppure di volere”.