Fonte: http://legge-e-giustizia.it

 

Le dimissioni presentate da una persona affetta da malattia bipolare, caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, possono essere annullate

Per incapacità di intendere e di volere (Cassazione Sezione Lavoro n. 5159 del 12 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo).

 

Francesco P. dipendente della Banca Nazionale del Lavoro, affetto da disturbo bipolare, nel maggio del 1990 ha presentato le dimissioni, che sono state accettate dall’azienda. Quattro anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel novembre 1994, egli ha chiesto al Pretore di Roma di annullare le dimissioni, sostenendo che, quando le aveva presentate, egli era in condizioni di incapacità di intendere e di volere; egli ha chiesto inoltre al giudice di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di condannare la Banca a corrispondergli un equo indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni nel periodo intermedio. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento riferendosi alla relazione del consulente tecnico di ufficio nominato per accertare quali fossero le condizioni di salute del lavoratore al momento delle dimissioni.

In particolare il Tribunale ha rilevato che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che nel 1991 il lavoratore presentava un disturbo bipolare, trattato con terapia farmacologica, con sintomi di un disturbo schizoaffettivo, caratterizzato da fasi di eccitamento alternate a fasi depressive, onde era probabile la sussistenza di tali disturbi anche all’epoca delle dimissioni: secondo il consulente, tuttavia, essi scemavano, ma non annullavano la capacità di intendere e di volere, impedendo al soggetto una valutazione critica della realtà e delle eventuali conseguenze del proprio operato. Questa conclusione era, secondo il Tribunale, adeguatamente motivata e si estendeva, seppure in termini probabilistici, alle condizioni del lavoratore al tempo delle dimissioni. Peraltro, ha ulteriormente argomentato il giudice di appello, l’oggettività riscontrata, in termini probabilistici, dal consulente di ufficio, non consentiva di ritenere l’incapacità di intendere e di volere (al momento delle dimissioni), perché gli intervalli tra le crisi depressive e maniacali non consentivano di accertare il grado di intensità della perdita della capacità di intendere e di volere nel corso di ciascuna. Se, dunque, era “fortemente probabile” la riduzione di detta capacità, non poteva ritenersi con certezza che l’incapacità naturale fosse stata totale all’atto delle dimissioni.

Francesco P. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Roma per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 428 cod. civ., secondo cui “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5159 del 12 marzo 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo), ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale dopo avere stabilito, secondo il canone corretto di una probabilità molto elevata, la ricorrenza di una riduzione della capacità di intendere o di volere all’epoca delle dimissioni, ha poi ritenuto non provata tale incapacità nel momento stesso in cui le dimissioni vennero sottoscritte. 

La Corte ha richiamato, in proposito, la sua giurisprudenza secondo cui: "ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la fon-nazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato" (Cass. 14 maggio 2003 n. 7485).

Quando esista una situazione di malattia mentale di carattere permanente – ha affermato la Corte – è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dar prova che esso fu posto in essere durante un “lucido intervallo”, tanto più che la malattia bipolare, come posto in evidenza anche dal giudice di merito, alla luce della consulenza di ufficio, presenta la caratteristica di alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, di talché (contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale) potrebbe non essere di per sé decisiva la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nell'una o nell'altra fase, considerato che in entrambi i casi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere, seppure non totale. 

Anche per la incapacità di intendere o di volere non totale – ha rilevato la Corte – può essere richiamato il principio, generalmente enunciato per l'incapacità totale, secondo cui, accertata l’incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione “iuris tantum”, sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova, nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo. 

Vero è che la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata – ha osservato la Corte – ma è proprio l'adeguatezza della motivazione, a tale riguardo, che difetta nella sentenza impugnata la quale è incorsa altresì nella violazione dell'art. 428 cod. proc. civ., nel pretendere che l'incapacità di intendere e di volere dovesse essere totale ai fini dell'annullamento dell'atto.

La Corte ha rinviato la causa alla Corte di Appello di L’Aquila, stabilendo per il giudice di rinvio i seguenti principi di diritto: 1) ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente; 2) quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell’atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante un momento di remissione della patologia; 3) in presenza di “malattia bipolare”, caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sé decisiva la circostanza che l’atto sa stato posto in essere nell’una o nell’altra fase, considerato che in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita l’incapacità di intendere oppure di volere”.