Fonte: http://legge-e-giustizia.it

 

Nella determinazione equitativa del risarcimento del danno da invalidità permanente si devono apportare i necessari correttivi ai risultati dell’applicazione delle tabelle di capitalizzazione elaborate nel 1922 – In considerazione dell’attuale maggiore durata della vita e della diminuzione del tasso di interesse legale.

 

Per la determinazione del risarcimento del danno da invalidità permanente, che si proietta nel futuro, il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ. trova necessaria applicazione, non potendosi normalmente procedere alla determinazione dei danni con assoluta precisione, per cui il giudice di merito deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilità, relativi all’ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale o ricorrendo al c.d. “criterio equitativo puro” ovvero applicando il criterio c.d. delle “tabelle di capitalizzazione”.  Anche l’utilizzo del metodo della capitalizzazione, che consiste nell’attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto, costituisce manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice, con la sola particolarità che il giudice, in luogo di motivare il percorso logico con cui è giunto alla determinazione di questa somma liquidata, rinvia alla logica interna alla stessa tabella di capitalizzazione.

Dette tabelle di capitalizzazione si fondano su due elementi: la durata probabile futura della vita, calcolata anche sulle c.d. tavole di mortalità, ed il tasso di redditività, ancorato al tasso legale. Da ciò consegue che maggiore è la durata della vita media e maggiore è il coefficiente di capitalizzazione della rendita (se essa è vitalizia); mentre maggiore è il tasso legale di interesse e minore è il coefficiente di capitalizzazione, poiché la stessa rendita è realizzata da una minore somma corrisposta, dato il maggior tasso e quindi il maggior rendimento sul mercato della somma stessa. Nella grande maggioranza dei casi, per questa operazione di capitalizzazione, vengono adottati i coefficienti di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, di cui alla tabella allegata al R.D. 9.10.1922, n. 1403, che ha approvato le tariffe della cassa nazionale per le assicurazioni. Sennonché detta tabella fu calcolata sulla base delle tavole di sopravvivenza della popolazione italiana desunte dai censimenti del 1901 e del 1911 e sulle statistiche mortuarie degli anni 1910 e 1912. Rispetto a quella data, la vita media degli italiani si è allungata di circa 25 anni. Inoltre la tabella dei coefficienti per la costituzione delle rendite vitalizie in questione fu realizzata sulla base di un tasso di interesse del 4,5%. Finché il tasso di interesse legale era in Italia del 5% (ed a maggior ragione nei periodi in cui esso fu del 10%), la maggiore durata della vita media veniva agevolmente compensata dalla maggiore redditività effettiva del denaro rispetto a quella sulla base della quale era stata calcolata la tabella dei coefficienti di capitalizzazione del 1922. Sennonché a partire dell’1.1.1999 il tasso legale è oscillato tra il 2,5% ed il 3,5%, con la conseguenza che entrambi i fattori di calcolo delle tabelle di capitalizzazione del 1922 (durata della vita media e tasso di interesse) convergono per un allontanamento delle stesse rispetto ad una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, con applicazione dei due predetti elementi, valutati con riferimento all’attualità.

Da ciò consegue che, se il giudice di merito utilizza il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del 1922, non sussiste più una logica interna a dette tabelle conforme alla realtà, cui implicitamente il giudice può riportarsi nell’ambito della liquidazione equitativa del danno. Si rende quindi necessario che egli adegui detto risultato, per così dire tabellare, ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate. Il giudice, quindi, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, “deve attualizzare” lo stesso: solo allorché egli avrà eliminato gli elementi distortivi da obsolescenza presenti già in astratto nello strumento adottato, potrà utilizzare all’attualità detto strumento, adeguandolo alle peculiarità del caso concreto. Ovviamente, poiché si rimane pur sempre nell’ambito di una liquidazione equitativa di danno futuro, il giudice può compiere cumulativamente ed intuitivamente dette due operazioni, purché egli dia atto di aver tenuto conto della predetta necessità di aggiornamento delle tabelle in questione.

Un criterio valido, adottato da alcuni giudici di merito, può essere il mancato calcolo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Infatti, poiché le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media e poiché questa è più lunga della vita lavorativa, se le tabelle in questione fossero calcolate con l’adozione delle due suddette variabili rapportate alla situazione reale, necessariamente occorrerebbe tener conto di detto scarto, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da invalidità o da morte (per i superstiti), in quanto la produzione del reddito è strettamente connessa alla sola vita lavorativa. Il mancato calcolo di detto scarto finisce per realizzare un effetto compensativo del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall’applicazione delle tabelle del 1922, rispetto a quello che nella realtà sarebbe dovuto. Ovviamente il giudice di merito può anche calcolare separatamente tale scarto, purché abbia precedentemente “aggiornato” il coefficiente di capitalizzazione di cui alle predette tabelle del 1922.

Ciò che non può essere fatto è applicare il coefficiente di capitalizzazione della rendita di cui al R.D. n. 1403/1922, senza alcun adeguamento, e poi calcolare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. In questo caso, infatti, gli effetti divaricatori tra il sistema di calcolo adottato e la situazione reale si sommano, in quanto rispetto ai dati posti a base delle tabelle predette non solo si è allungata la vita media fisica, ma anche la stessa vita media lavorativa (sia pure in minor misura) ed inoltre si è ridotto il tasso degli interessi legali, con la conseguenza che siffatto modo di adozione delle tabelle di capitalizzazione di cui al R. D. n. 1403/1922 finisce per perdere quella “logica interna” alle stesse, di cui il giudice implicitamente si avvale per motivare l’uso del potere liquidatorio equitativo (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4186 del 2 marzo 2004, Pres. Fiduccia, Rel. Segreto).