Fonte: http://legge-e-giustizia.it
La dequalificazione consiste nell’abbassamento del livello globale delle
prestazioni del lavoratore – Con sottoutilizzazione delle capacità acquisite e
impoverimento della professionalità
Allorquando
venga dal lavoratore denunziata la violazione dell’art.
2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire
se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena
utilizzazione e l’ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella
fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa
delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una
sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua
incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione
nell’ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle
prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso
acquisite ed un conseguenziale impoverimento della
sua professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del 20 marzo 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro).