Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
I benefici accordati a lavoratori cessati dal servizio restano
acquisiti anche in caso di disdetta dell’accordo sindacale che li aveva istituiti
Un
nuovo assetto contrattuale può essere stabilito solo per i dipendenti in
servizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 5141 del 12 marzo 2004, Pres. Mileo, Rel.
Picone).
Nel giugno del 1997 l’Azienda Multiservizi di Igiene Urbana di
Genova, AMIU, ha disdetto un accordo sindacale, integrativo del c.c.l., che prevedeva a suo carico l’obbligo verso i
dirigenti, anche se collocati a riposo, di rimborsare le spese sostenute per
gli accertamenti di medicina preventiva ovvero di rimborsare la quota annuale
di iscrizione al FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa).
Giancarla B. ed altri dirigenti
cessati dal servizio in epoca precedente hanno chiesto al Pretore di Genova di
accertare che la disdetta non era applicabile nei loro confronti, in quanto essi avevano definitivamente acquisito il diritto
ai benefici. Sia il Pretore che, in grado di appello,
il Tribunale di Genova, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Gli ex
dirigenti hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione per
difetto di motivazione e per violazione degli articoli 1373 e 1453 cod. civ. che disciplinano gli obblighi nascenti dai contratti.
La Suprema Corte (Cassazione
Sezione Lavoro n. 5141 del 12 marzo 2004, Pres. Mileo, Rel. Picone)
ha accolto il ricorso. Il fenomeno della successione dei contratti collettivi
nel tempo – ha rilevato la Corte – non è comparabile con quello della
successione tra norme giuridiche, per cui un contratto
collettivo posteriore non “modifica” l’assetto precedente, ma sostituisce una
nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o
per volontà degli stessi stipulanti (nella specie, a seguito di disdetta
dell’azienda). Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di
una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto agli ex
dipendenti non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi
contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che
i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle
organizzazioni sindacali stipulanti o ratificato l’attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alla nuova normativa.