Fonte: http://legge-e-giustizia.it

 

I benefici accordati a lavoratori cessati dal servizio restano acquisiti anche in caso di disdetta dell’accordo sindacale che li aveva istituiti

Un nuovo assetto contrattuale può essere stabilito solo per i dipendenti in servizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 5141 del 12 marzo 2004, Pres. Mileo, Rel. Picone).

 

Nel giugno del 1997 l’Azienda Multiservizi di Igiene Urbana di Genova, AMIU, ha disdetto un accordo sindacale, integrativo del c.c.l., che prevedeva a suo carico l’obbligo verso i dirigenti, anche se collocati a riposo, di rimborsare le spese sostenute per gli accertamenti di medicina preventiva ovvero di rimborsare la quota annuale di iscrizione al FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa).

Giancarla B. ed altri dirigenti cessati dal servizio in epoca precedente hanno chiesto al Pretore di Genova di accertare che la disdetta non era applicabile nei loro confronti, in quanto essi avevano definitivamente acquisito il diritto ai benefici. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Genova, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Gli ex dirigenti hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione per difetto di motivazione e per violazione degli articoli 1373 e 1453 cod. civ. che disciplinano gli obblighi nascenti dai contratti.

La Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 5141 del 12 marzo 2004, Pres. Mileo, Rel. Picone) ha accolto il ricorso. Il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo – ha rilevato la Corte – non è comparabile con quello della successione tra norme giuridiche, per cui un contratto collettivo posteriore non “modifica” l’assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti (nella specie, a seguito di disdetta dell’azienda). Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto agli ex dipendenti non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti o ratificato l’attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alla nuova normativa.