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http://legge-e-giustizia.it
L’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato puo’ essere compiuto mediante la valutazione globale di una pluralita’ di
indizi
In
particolare nel caso di prestazione d’opera intellettuale (Cassazione Sezione
Lavoro n. 5508 del 18 marzo 2004, Pres. Prestipino, Rel. Cellerino).
Fernanda G. ha lavorato come
insegnante per l’istituto professionale parificato Carlo Federico Gauss di
Tempio Pausania in base a
contratti definiti di “collaborazione autonoma”, rinnovati di anno in anno. Ella ha chiesto al Pretore di Cagliari di accertare
l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato e la condanna dell’istituto al
pagamento di differenze di retribuzione e del t.f.r. Sia il Pretore che la
Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, hanno ritenuto fondata la
domanda in base ad una serie di elementi ritenuti sintomatici della
subordinazione: l’orario di insegnamento e delle attività ausiliarie stabiliti
dalla scuola, la retribuzione fissata in misura indipendente dal numero degli
alunni, l’utilizzazione di strumenti didattici apprestati dall’istituto,
l’assenza di rischio, la partecipazione ai consigli di classe e agli scrutini,
l’esistenza di un potere disciplinare esercitabile
attraverso il mancato rinnovo del contratto. L’istituto ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza della Corte d’Appello per avere accolto la
domanda senza accertare l’esistenza del requisito fondamentale della
subordinazione, ma basandosi su altri indizi e per avere ravvisato una forma di
potere disciplinare sull’ipotetica possibilità di non rinnovare il contratto,
senza darne in concreto la prova.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 5508 del 18 marzo 2004, Pres. Prestipino,
Rel. Cellerino) ha
rigettato il ricorso richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite
Civili nella sentenza 30 giugno 1999 n. 379, secondo cui “ai fini della
distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l’elemento
dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente
apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della
loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del
rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come
quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni,
dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una
retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa
all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al
lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi
ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori
della subordinazione”. Questo principio, pur essendo stato affermato dalle
Sezioni Unite con riferimento all’insegnamento universitario – ha osservato la
Corte – deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame, in
quanto la docenza, la cui libertà è garantita dalla nostra Costituzione,
esprime, ad ogni livello, un identico spessore intellettuale.
Né il mancato esercizio del
potere disciplinare segnalato dalla parte ricorrente a “conferma della regolamentazione pattizia fra
lavoratore e la scuola” (ovvero della natura autonoma del rapporto),
costituisce un argomento significativo per catalogarne la natura – ha affermato
la Corte – posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è
direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori
di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere
la natura subordinata del rapporto, secondo quanto accertato dalla sentenza,
d’altra parte – ha osservato la Corte – non emerge dal ricorso se, sotto il
profilo sanzionatorio della condotta dell’insegnante,
il suo esercizio era escluso in linea di principio o non fu esperito per
l’assenza di fatti rilevanti.