Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’obbligo di assunzione a tempo
indeterminato di un lavoratore, in base a un accordo sindacale, può dar luogo
alla costituzione del rapporto di lavoro per sentenza – In base
all’art. 2932 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8568 del 5 maggio 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. Toffoli).
In
seguito al fallimento della s.r.l. Autolinee Novaresi
ed Interregionali, concessionaria di servizi di linea,
l’azienda è stata presa in affitto dalla ditta Autoservizi Garbellini,
che in base ad un accordo sindacale, sottoscritto l’8 gennaio 1996, ha assunto
a termine per 12 mesi tutti gli ex dipendenti della società fallita,
obbligandosi, nei confronti del Sindacato Indipendente Lavoratori del
Trasporto, cui i lavoratori aderivano, a convertire, alla scadenza i contratti
a termine in contratti a tempo indeterminato. Uno dei dipendenti interessati,
Gianluigi Z., alla scadenza del contratto a termine è stato estromesso
dall’azienda. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Novara di dichiarare che,
per effetto dell’accordo sindacale dell’8 gennaio
1996, egli doveva ritenersi dipendente a tempo indeterminato della ditta Garbellini e di condannare l’azienda al pagamento delle
retribuzioni non corrisposte, ovvero, in subordine al risarcimento del danno.
Egli ha invocato l’art. 2932 cod. civ. in base al
quale, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l’obbligazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti
del contratto non concluso. L’azienda si è difesa sostenendo, tra l’altro, che
l’accordo sindacale aveva natura programmatica e che nel caso in esame doveva
escludersi l’applicabilità dell’art. 2932 cod. civ. Il Tribunale di Novara,
succeduto al Pretore, ha condannato l’azienda al risarcimento del danno,
escludendo la possibilità di applicare l’art. 2932 cod. civ. Nello stesso senso
si è pronunciata la Corte di Appello di Torino,
affermando che l’obbligo assunto dall’azienda con l’accordo sindacale in data 8
gennaio 1996 doveva ritenersi incoercibile. Il lavoratore ha proposto ricorso
per cassazione censurando la sentenza della Corte di Torino per non avere
riconosciuto l’efficacia dell’impegno, assunto dall’azienda, di trasformare il
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8568 del 5 maggio 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. Toffoli) ha accolto il ricorso. Non sussiste – ha affermato
la Corte – un principio di carattere generale nel senso dell’inapplicabilità
dell’art. 2932 cod. civ.,
agli impegni contrattuali relativi alla costituzione di rapporti di lavoro;
questo strumento è ammissibile quando gli elementi del contratto da stipulare
siano sufficientemente determinati sulla base di un precedente assetto
negoziale.