Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
La
riduzione dei poteri decisionali di
un dirigente può costituire giusta causa di dimissioni – Perché
comporta dequalificazione (Cassazione Sezione Lavoro
n. 8589 del 5 maggio 2004, Pres. Mileo,
Rel. Lamorgese).
Francesco L., dipendente della
banca S.p.A. Sanpaolo IMI con qualifica di dirigente,
ha svolto sino all’ottobre 1997 le mansioni di direttore della sede milanese e
di direttore centrale preposto all’area di Milano. Successivamente
l’azienda lo ha privato dell’incarico di capo area di Milano assegnandogli le
mansioni di vicario del direttore di un’altra area; egli ha lasciato l’incarico
di direttore della sede milanese, ma con riduzione dei poteri di materia di
concessione di crediti. In seguito a ciò egli si è dimesso senza preavviso.
L’azienda gli ha trattenuto, sulle spettanze di fine rapporto, una somma pari
all’indennità sostitutiva del preavviso. Egli ha chiesto al Pretore di Milano
di dichiarare illegittima la trattenuta e di condannare la banca a pagargli
l’indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo di avere subito una dequalificazione tale da costituire giusta causa di
dimissioni, in base all’art. 2119 cod. civ.. L’azienda ha negato l’esistenza della giusta causa,
facendo presente che Francesco L. era rimasto
direttore della sede di Milano, incarico corrispondente alla sua qualifica. Il
Pretore ha accolto le domande in quanto ha ritenuto
che i nuovi compiti assegnati al dirigente fossero meno importanti dei
precedenti e che i suoi poteri decisionali avessero subito una riduzione in
ampiezza. La Corte di Appello di Milano ha confermato
questa decisione e la sua motivazione. La banca ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello
per falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e per
difetto di motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 8589 del 5 maggio 2004, Pres. Mileo,
Rel. Lamorgese) ha
rigettato il ricorso. La sentenza impugnata – ha osservato la
Corte – ha correttamente affermato la dequalificazione
di Francesco L. in base alla riduzione dei suoi
poteri e al mutamento sostanziale in peius del suo
ruolo di dirigente, derivanti dal passaggio da una posizione di vertice
all’incarico di vicario della nuova area di Milano, con il mantenimento
dell’altro incarico di direttore di sede, ma con facoltà ridotte nella
concessione dei fidi alla clientela. La Cassazione ha ricordato la sua
giurisprudenza secondo cui, nell’accertamento
della dequalificazione, deve farsi riferimento
all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale
raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale (Cass.
19 maggio 2001 n. 6856, Cass. 4 agosto n. 10284); per il dirigente – ha
affermato la Corte – occorre considerare anche la rilevanza del ruolo, tenendo
conto che determinate mansioni per la loro elevatezza non sono suscettibili di
essere svolte da più lavoratori senza scadimento del proprio livello qualitativo.