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La riduzione dei poteri decisionali di un dirigente può costituire giusta causa di dimissioni Perché comporta dequalificazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 8589 del 5 maggio 2004, Pres. Mileo, Rel. Lamorgese).

      

Francesco L., dipendente della banca S.p.A. Sanpaolo IMI con qualifica di dirigente, ha svolto sino all’ottobre 1997 le mansioni di direttore della sede milanese e di direttore centrale preposto all’area di Milano. Successivamente l’azienda lo ha privato dell’incarico di capo area di Milano assegnandogli le mansioni di vicario del direttore di un’altra area; egli ha lasciato l’incarico di direttore della sede milanese, ma con riduzione dei poteri di materia di concessione di crediti. In seguito a ciò egli si è dimesso senza preavviso. L’azienda gli ha trattenuto, sulle spettanze di fine rapporto, una somma pari all’indennità sostitutiva del preavviso. Egli ha chiesto al Pretore di Milano di dichiarare illegittima la trattenuta e di condannare la banca a pagargli l’indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo di avere subito una dequalificazione tale da costituire giusta causa di dimissioni, in base all’art. 2119 cod. civ.. L’azienda ha negato l’esistenza della giusta causa, facendo presente che Francesco L. era rimasto direttore della sede di Milano, incarico corrispondente alla sua qualifica. Il Pretore ha accolto le domande in quanto ha ritenuto che i nuovi compiti assegnati al dirigente fossero meno importanti dei precedenti e che i suoi poteri decisionali avessero subito una riduzione in ampiezza. La Corte di Appello di Milano ha confermato questa decisione e la sua motivazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello per falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e per difetto di motivazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8589 del 5 maggio 2004, Pres. Mileo, Rel. Lamorgese) ha rigettato il ricorso. La sentenza impugnata – ha osservato la Corte – ha correttamente affermato la dequalificazione di Francesco L. in base alla riduzione dei suoi poteri e al mutamento sostanziale in peius del suo ruolo di dirigente, derivanti dal passaggio da una posizione di vertice all’incarico di vicario della nuova area di Milano, con il mantenimento dell’altro incarico di direttore di sede, ma con facoltà ridotte nella concessione dei fidi alla clientela. La Cassazione ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui,  nell’accertamento della dequalificazione, deve farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale (Cass. 19 maggio 2001 n. 6856, Cass. 4 agosto n. 10284); per il dirigente – ha affermato la Corte – occorre considerare anche la rilevanza del ruolo, tenendo conto che determinate mansioni per la loro elevatezza non sono suscettibili di essere svolte da più lavoratori senza scadimento del proprio livello qualitativo.