Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Il “mobbing”
verticale in danno del dipendente,
attuato mediante dequalificazione e collocazione in ambiente insalubre, costituisce
un’inadempienza contrattuale – Per violazione degli articoli 2087
e 2103 cod. civ. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 8438 del 4 maggio 2004, Pres.
Giustiniani, Rel. Miani Canevari).
Sergio B., pubblico impiegato,
dipendente dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, si è rivolto al
Tribunale di Trento sostenendo di essere stato sottoposto, durante il rapporto
di impiego, nel periodo dal 1987 al 1993, ad atti di mobbing
e chiedendo la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno. In particolare
egli ha affermato di essere stato dequalificato con l’assegnazione di mansioni di assistente agronomo, inferiori a quelle direttive
inizialmente assegnategli, di essere stato collocato in locali angusti e
disagevoli e costretto a lasciare l’alloggio di servizio, nonché di avere
fruito irregolarmente dei congedi ordinari; egli ha sostenuto che il
trattamento subito gli aveva causato una sindrome psiconeurosica
ansioso depressiva. Egli ha chiesto l’applicazione dell’art. 2087 cod. civ., che tutela la salute e la
personalità del lavoratore e dell’art. 2103 cod. civ.,
che tutela la sua professionalità.
L’istituto ha eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che l’azione avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice
amministrativo perché concernente inadempienze agli obblighi derivanti dal
rapporto di impiego asseritamente verificatesi prima
del 30 giugno 1998. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha rigettato
l’eccezione, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ha ritenuto che i comportamenti attribuiti
all’ente configurassero illeciti extracontrattuali. Questa decisione è
stata riformata dalla Corte di Appello di Trento, che ha affermato la giurisdizione del
giudice amministrativo, in quanto ha ritenuto che Sergio B. abbia fondato la
sua domanda su inadempienze dell’Istituto agli obblighi derivanti dal rapporto
di pubblico impiego, verificatesi prima del 30 giugno 1998.
Sergio B. ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo di aver agito per ottenere il risarcimento de danno
derivatogli da condotta illecita (“mobbing
verticale”) posta in essere dall’ente “non in
riguardo allo svolgimento del rapporto contrattuale di lavoro, ma riguardo a
condizioni relazionali e di vita che nell’ambiente di lavoro sono state
appesantite da un accanimento e da atteggiamenti e condotte, anche omissive,
che rappresentano vere e proprie violazioni del principio aquiliano
del neminem laedere”;
egli ha altresì rilevato che, nell’ipotesi di mobbing
“il rapporto di lavoro diviene solamente lo scenario di fondo (l’occasione)
di innumerevoli attività e condotte, anche omissive che mirano all’isolamento
del soggetto mobbizzato fino a provocare in lui un
senso di smarrimento, di impotenza, di frustrazione psicologica e anche fisica,
di svilimento alla libertà e alla dignità della persona tale da provocare danni
cronici alla salute”.
La Suprema Corte (Sezioni Unite
Civili n. 8438 del 4 maggio 2004, Pres. Giustiniani, Rel. Miani Canevari) ha rigettato il
ricorso ed ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto ha ritenuto che le pratiche di “mobbing” denunciate dall’impiegato configurino inadempienza
agli obblighi derivanti dal rapporto di impiego, come tali rientranti nella
giurisdizione del giudice amministrativo, se verificatesi prima del 30 giugno
1998.
I comportamenti illeciti
denunciati – ha osservato la Corte – consistono,
secondo l’esposizione della parte:
- nel mutamento, dopo il “reinquadramento” nella qualifica di assistente
agronomo, delle mansioni già svolte, con il trasferimento, nell’aprile del
1989, ad altra unità con compiti puramente esecutivi di inserimento di dati in
un computer;
- nella
successiva attribuzione, dal luglio 1990, della qualifica di collaboratore agronomo
VII livello funzionale, destinato all’Ufficio Contabilità Agraria con
mansioni esecutive, mantenute per tutto il periodo successivo;
- nell’assegnazione,
nella stessa epoca e fino al 1998, di un posto di lavoro in locale angusto,
scarsamente illuminato e insalubre;
- nella
privazione, nel 1993, dell’alloggio prima concessogli a titolo gratuito
nell’ambito della struttura dell’Istituto;
- nell’ingiusto
comportamento che aveva impedito al B. di godere di
periodi di riposo, ed anche di accedere alla relativa documentazione personale.
In relazione
alla situazione soggettiva dedotta in giudizio – ha affermato la Corte –
la domanda va riferita – indipendentemente dalla prospettazione
della parte – ad un’azione di responsabilità contrattuale; infatti, se il
termine “mobbing” (utilizzato dalla parte per
descrivere il caso in esame) può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi
di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per
danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, nella
fattispecie vengono in rilievo, violazione di specifici obblighi contrattuali
derivanti dal rapporto di impiego. Questo non rappresenta dunque – ha osservato
la Corte – un mero presupposto estrinseco ed occasionale della tutela invocata,
in quanto la stessa attiene a diritti soggettivi
derivanti direttamente dal medesimo rapporto, lesi da comportamenti che
rappresentano l’esercizio di tipici poteri datoriali,
in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro,
ma anche della tutela della professionalità prevista dall’art. 2103 cod. civ. (in relazione alla quale si chiede il ripristino della
precedente posizione di lavoro e della corrispondente qualifica); si tratta
pertanto di atti di gestione del rapporto di lavoro che, indipendentemente da
una concreta correlazione con un disegno di persecuzione reiterata, trovano un
diretto referente normativo nella disciplina della regolamentazione del
rapporto e ricevono da questa la loro sanzione di illiceità. La fattispecie di
responsabilità – ha affermato la Corte – va così ricondotta alla violazione
degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme, indipendentemente dalla
natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su
situazioni soggettive (quale il diritto alla salute) che trovano la loro tutela
specifica nell’ambito del rapporto obbligatorio. Nella vicenda descritta – ha concluso la Cassazione – i singoli atti lesivi dei diritti
del dipendente risultano tutti riferiti ad epoca antecedente al 30 giugno 1998:
la controversia riguarda quindi questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore alla data fissata come discrimine
temporale dalla richiamata norma transitoria, interpretata secondo un criterio ermeneutico inteso ad evitare frazionamenti della tutela
processuale fra giurisdizioni diverse; d’altro canto non assume alcuna
rilevanza, a tal fine, l’epoca della manifestazione delle patologie denunciate
dal ricorrente.