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Il pregiudizio derivante al lavoratore dalla dequalificazione
professionale comprensivo della
lesione dell’immagine e della perdita di chances,
costituisce un danno non patrimoniale – Il risarcimento deve
essere determinato in via equitativa (Cassazione
Sezione Lavoro n. 10157 del 26 maggio 2004, Pres.
Senese, Rel. D’Agostino).
Giuseppe M. dipendente della
S.p.A. Autogrill con qualifica di quadro A, ha svolto l’incarico di direttore
del negozio Motta Duomo di Milano sino all’ottobre
del 1991, quando è stato trasferito al più piccolo esercizio Alemagna di Via Manzoni, con
mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte, per ritenuta incompatibilità
ambientale derivante da un procedimento disciplinare, conclusosi
successivamente con l’applicazione di una sanzione conservativa. Sia il
trasferimento che il procedimento disciplinare sono
stati dichiarati illegittimi dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5638 del
1995, confermata dalla Cassazione con sentenza n. 3207 del 1998. Successivamente, dopo essersi dimesso, il lavoratore ha
chiesto al Pretore di Milano, tra l’altro, di condannare l’azienda al
risarcimento per l’ingiusta dequalificazione subita.
Il Pretore ha rigettato la domanda. Il Tribunale ha confermato questa
decisione, rilevando che il lavoratore non aveva offerto la prova del danno
patrimoniale derivatogli dalla dequalificazione.
Giuseppe M. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, essendo stata
accertata la dequalificazione da lui subita, il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscergli sia il danno alla professionalità in
senso soggettivo, avendo l’illegittimo provvedimento aziendale leso il suo
diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di
lavoro, sia il danno alla professionalità in senso oggettivo, per la minore
dimensione e la minore importanza dell’unità produttiva di destinazione
rispetto a quelle dell’unità di provenienza e per il conseguente irrimediabile
impoverimento del patrimonio professionale; egli ha anche censurato la
decisione del Tribunale di Milano perché non ha riconosciuto il danno alla sua
immagine e alla sua dignità per le modalità umilianti
del trasferimento e per la perdita di autostima ed eterostima,
nonché il danno conseguente alla perdita di chances
professionali sia nell’ambito della società, sia sul mercato del lavoro.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 10157 del 26 maggio 2004, Pres. Senese, Rel. D’Agostino) ha accolto il ricorso affermando che il
Tribunale di Milano è incorso in errore negando l’applicazione del criterio equitativo per la
liquidazione del risarcimento e pretendendo dal danneggiato la prova specifica
della diminuzione patrimoniale sofferta. La Corte ha richiamato la sua
giurisprudenza secondo cui la dequalificazione non
solo viola lo specifico divieto dell’art. 2103 cod. civ., ma si traduce in lesione di un diritto fondamentale del
lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione – garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione –
della sua personalità anche nel luogo del lavoro, con la conseguenza che il
pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale
e di relazione dell’interessato, ha un’indubbia dimensione patrimoniale che lo
rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da
parte del giudice, può trovare applicazione il criterio equitativo
ex art. 1226 cod. civ.
Il danno da dequalificazione
(nel quale possono essere ricompresi come specifici
aspetti sia la perdita di chances che il danno
all’immagine) - ha affermato la Corte - rientra, come il danno biologico, nel
danno non patrimoniale; quest’ultimo secondo la più
recente giurisprudenza è infatti comprensivo del danno
biologico (inteso come lesione dell’integrità psico
fisica della persona secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno
morale (tradizionalmente inteso come sofferenza psichica e patema d’animo
sopportati dal soggetto passivo dell’illecito) e della lesione di interessi
costituzionalmente protetti. Infatti - ha osservato la Corte - secondo tale giurisprudenza, nel vigente assetto
dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che
all’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia
leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e
che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185
cod. pen.; unica possibile forma di liquidazione del
danno privo delle caratteristiche della patrimonialità,
ha precisato la Corte, è quella equitativa, sicché la
ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella
funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di danaro
che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un
pregiudizio non economico (cfr. Cass. n. 8827 del
2003, Cass. n. 8828 del 2003).
I provvedimenti del datore di
lavoro che illegittimamente ledono il diritto del lavoratore alla libera
esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e
con la qualifica spettantigli per legge – ha
affermato la Corte – vengono
immancabilmente a ledere l’immagine professionale, la dignità personale e la
vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima
e di eterostima nell’ambiente di lavoro ed in quello
socio familiare, sia in termini di perdita di chances
per futuri lavori di pari livello; la valutazione di siffatto pregiudizio, per
sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità,
non può che essere effettuata dal giudice che alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri
economici o reddituali.