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LA MANCANZA DEL POSTO IN
ORGANICO NON PRECLUDE IL
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA PER SVOLGIMENTO DI
MANSIONI SUPERIORI – In base all’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione
Lavoro n. 12103 del 1 luglio 2004, Pres.
Mattone, Rel. Vigolo).
Gaetano M., dipendente della
S.p.A. Poste Italiane, avendo svolto per oltre tre mesi le mansioni di
controllore nell’ufficio postale di Agrigento ha chiesto al locale Tribunale il
riconoscimento del suo diritto alla qualifica di quadro di II livello prevista
per tali mansioni.
L’azienda si è difesa
sostenendo che la qualifica non poteva essere riconosciuta al lavoratore perché
l’organico dell’ufficio agrigentino non prevedeva il
posto di controllore, da tempo soppresso. Il Tribunale
ha accolto la domanda, dichiarando il diritto del lavoratore alla qualifica
rivendicata e condannando la società ad applicargli il relativo trattamento
economico. In seguito ad impugnazione proposta dall’azienda, questa decisione è
stata integralmente riformata dalla Corte di Appello
di Palermo che, pur dando atto della avvenuta prestazione, da parte del
lavoratore, delle mansioni superiori, ha escluso il suo diritto alla promozione
automatica, in quanto il relativo posto in organico era stato soppresso, sia
pure temporaneamente e in via sperimentale. Gaetano M. ha proposto ricorso per
cassazione, censurando la sentenza della Corte di Palermo per violazione dell’art. 2103 cod. civ. che
attribuisce al lavoratore il diritto alla qualifica superiore nel caso di
svolgimento delle relative mansioni per oltre tre mesi.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 12103 del 1 luglio 2004, Pres. Mattone, Rel. Vigolo) ha accolto il ricorso. L’art. 2103 cod. civ. – ha
affermato la Corte – stabilendo che “nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto” non presuppone affatto la previsione
del posto nell’organigramma, ma l’esistenza in concreto di una determinata
funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore.
Nel caso in esame – ha
osservato la Cassazione – appare del tutto insufficiente, sotto il profilo
giuridico, l’accertamento (ritenuto, invece, determinante
e assorbente, rispetto ad ogni altra indagine, dal giudice di appello) che il
direttore della Filiale di Agrigento (sia pure in virtù di una generica direttiva
degli organi centrali della società che avevano semplicemente autorizzato, “in
via sperimentale e in attesa della modifica delle disposizioni vigenti in
materia contabile, la soppressione dei posti di controllore e di aiuto
controllore”, con eccezione di determinati uffici) aveva disposto, oralmente,
“fino a nuovo ordine” la soppressione della figura di controllore presso
l’Ufficio promiscuo di Agrigento, quando non è affermato che le relative
funzioni fossero state effettivamente eliminate e ne fosse stato distolto colui
al quale in precedenza erano assegnate.
La Cassazione ha rinviato la
causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di
Catania, enunciando il principio di diritto secondo cui “ai fini
dell’acquisizione, da parte del prestatore di lavoro, del diritto
all’assegnazione definitiva alle mansioni superiori dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi in conformità delle disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 2103 cod. civ. e 6 della
legge 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dall’art. 1 della legge 2 aprile
1986, n. 106, è irrilevante la soppressione formale, nell’organigramma
aziendale, della posizione lavorativa corrispondente a quelle mansioni ove di
fatto si sia protratta l’assegnazione del lavoratore al loro espletamento”.