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IL
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE NON PUO’
ESSERE GIUSTIFICATO CON ADDEBITI GENERICI E PRETESTUOSI – Il giudice
deve applicare il principio di correttezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 12090
del 1 luglio 2004, Pres. Prestipino,
Rel. Cuoco).
Piero M. dirigente della casa editrice Piccin Nuova Libraria S.p.A. è stato licenziato in tronco
con motivazione riferita a vari addebiti: scarsa capacità di gestire
efficientemente le forze vendita, reclutamento senza autorizzazione di nuovi
agenti, nomina ad agente di persone di dubbia affidabilità, mancato tempestivo
invio di un ispettore per accertarne la situazione locale, interruzione di un
programma per l’adozione di testi universitari, mancanza di coordinamento
all’interno dell’azienda per l’attività commerciale, mancata vendita di
un’enciclopedia. Il dirigente ha chiesto al Pretore di Padova di dichiarare
l’illegittimità del licenziamento e di condannare la società al pagamento della
somma di lire 340 milioni per spettanze di fine rapporto e indennità supplementare
per licenziamento ingiustificato, nonché al
risarcimento del danno biologico. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua
decisione è stata riformata, in grado di appello, dal
Tribunale di Padova che ha dichiarato l’ingiustificatezza
del licenziamento ed ha condannato l’azienda la pagamento delle spettanze di
fine rapporto e dell’indennità supplementare.
Il Tribunale ha affermato che il licenziamento
del dirigente deve essere fondato sulla giustificatezza,
valutata non con il parametro della proporzionalità bensì con il principio
della buona fede (previsto dall’art. 1375 cod. civ.), per cui
il licenziamento diventa ingiustificato ove appaia discriminatorio e
pretestuoso, fermo restando che, per la natura fiduciaria del rapporto di lavoro
del dirigente, ben può ritenersi giustificato il licenziamento per condotte che
per altri lavoratori non giustificherebbero la risoluzione. Nel caso in esame –
ha rilevato il Tribunale – la giustificatezza non
sussisteva; le ragioni addotte a sostegno del licenziamento erano del tutto generiche o riferite ad episodi per i quali era da
escludere qualunque responsabilità di Piero M., in quanto:
1) “la scarsa
capacità di gestire efficientemente le forze vendita” non costituiva tanto un
addebito quanto un apprezzamento estremamente
generico, che non consentiva il riscontro della sua fondatezza ed evidenziava
divergenze di opinioni fra Piero M. ed i capi area, fatti non idonei ad
integrare la giustificatezza;
2) l’operazione “Andrello” per il reclutamento di nuovi agenti, era stata
avallata dallo stesso titolare dell’azienda; né era stato comunque
provato che il fatto fosse causalmente connesso alla
condotta di Piero M.;
3) l’addebito
avente per oggetto la nomina ad agente ed il mantenimento in carico di persone
di dubbia affidabilità e responsabili di gravi irregolarità, si riferiva ad un
agente operante su un territorio non di competenza del ricorrente e ad altro
agente la cui permanenza era stata avallata dallo stesso titolare dell’azienda;
per queste ragioni, gli addebiti apparivano del tutto
pretestuosi;
4) il mancato
tempestivo invio di ispettori presso la DES di Punziano a Napoli non era riferibile a Piero M., che era
responsabile per il centro-nord;
5) l’interruzione
del programma per l’adozione di testi universitari era stato
causato dalle difficoltà logistiche nelle quali Piero M. lavorava, difficoltà
delle quali egli aveva reso edotto il proprio datore di lavoro, senza esito
alcuno;
6) la mancanza di
coordinamento all’interno dell’azienda per l’attività commerciale costituiva un
apprezzamento generico, che, pur giustificando la risoluzione del rapporto, non
giustificava il recesso ex art. 2110 cod. civ.;
7) la mancata
vendita dell’enciclopedia era stata causata dallo scarso interesse rivestito
dall’opera, come era stato riferito al dr. Piccin dal prof.
Saita, ordinario di contabilità industriale presso
l’Università statale di Milano.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione di
legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12090 del 1
luglio 2004, Pres. Prestipino,
Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente – ha
ricordato la Corte – non si identifica con quella di
giusta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge 15
luglio 1966 n. 604, stante la peculiarità di un rapporto in cui l’aspetto
fiduciario assume; conseguentemente, fatti o condotte non integrabili una
giusta causa od un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai
generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il
licenziamento del dirigente; per cui, ai fini della giustificatezza
del licenziamento può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano
del diritto, nonché nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, dei
quali è specificazione anche il divieto di atti discriminatori ex art. 3 della
legge 11 maggio 1990 n. 108.
L’applicazione di questi principi, quale
valutazione dell’idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza – ha affermato la Corte – rientra nella
funzione del giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo
per ragioni di coerenza logica: nel caso in esame il Tribunale ha correttamente
motivato la sua decisione, analizzando i singoli
addebiti ed applicando il parametro di valutazione costituito dal principio di
buona fede ex art. 1375 cod. civ.