Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
IL LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE
DI POSTO NON E’ LEGITTIMO SE VI SIA LA POSSIBILITA’ DI IMPIEGARE IL LAVORATORE
IN INCARICHI PER LA CUI COPERTURA L’AZIENDA ABBIA INDETTO SELEZIONI INTERNE – L’inidoneità
a coprire le nuove posizioni deve essere provata dal datore di lavoro
(Tribunale Civile di Roma Sezione Lavoro n. 11432 del 7 giugno 2004 Giudice
Daniela Bracci).
Claudio S. dipendente della British Airways con qualifica di
quadro, addetto alla sede di Roma, è stato licenziato con motivazione riferita
alla soppressione del suo posto di lavoro e al suo rifiuto di accettare il
trasferimento a Milano. Egli ha impugnato
il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, sostenendo, tra l’altro,
che l’azienda avrebbe potuto occuparlo in altre posizioni, quali “purchasing coordinator Western Europe”, “financial accountant Italy & Malta”, “distribution service coordinator” per l’Italia , la
Francia e Malta, istituite nel periodo immediatamente precedente al
licenziamento; per la copertura di tali incarichi l’azienda aveva indetto
selezioni tra il personale in servizio; le selezioni, cui egli aveva
partecipato, si erano concluse con l’assegnazione degli incarichi ad altri
dipendenti, ma l’azienda non aveva reso noti i criteri applicati né la
graduatoria. La British Airways
si è difesa sostenendo, tra l’altro, che ella aveva il
potere discrezionale di scegliere il personale più idoneo a ricoprire gli
incarichi oggetto della selezione, e che non era tenuta a provare l’applicazione
di determinati criteri nella selezione. I testi escussi
hanno confermato che l’azienda non aveva reso noti i criteri seguiti nella
selezione; uno di loro ha riferito di avere appreso che in occasione della
selezione per il posto di “distribution service coordinator” il
ricorrente aveva dato buona prova della sua preparazione.
Il Tribunale, con sentenza in
data 7 giugno 2004 (Giudice Daniela Bracci) ha annullato il licenziamento, ha
ordinato la reintegrazione di Claudio S. nel posto di lavoro e ha condannato
l’azienda al risarcimento del danno. Il Giudice ha rilevato che, in caso di
licenziamento per ragioni organizzative, il datore di lavoro ha l’onere di
provare l’impossibilità di un reimpiego del
lavoratore nell’ambito delle propria organizzazione aziendale.
Il fatto che la British, poco prima del
licenziamento, abbia indetto selezioni per la copertura di nuove posizioni – ha
osservato il Giudice – significa che vi erano incarichi potenzialmente
attribuibili al ricorrente, mentre l’azienda non è stata in grado di dimostrare
che questi non fosse idoneo al ricoprirli e che quindi sussisteva un
giustificato motivo oggettivo per il licenziamento. Sul punto, nella
motivazione della sentenza, si legge quanto segue: “La circostanza che vi fossero lavoratori più idonei a coprire delle posizioni
doveva essere provata dalla resistente per potere la stessa rilevare come
oggettiva ragione organizzativa ai fini del licenziamento. In altri termini
tale ragione sarebbe sussistita solo se la società avesse dedotto e provato che
l’impiego del ricorrente nelle predette posizioni era impossibile per ragioni
oggettive: mancanza di qualifiche o di titoli professionali abilitanti ecc.. A ciò aggiungasi che la resistente ha omesso di indicare
i titoli preferenziali in base ai quali ha assegnato le predette posizioni
scoperte ad altri lavoratori; in sostanza, poiché alla mancata assegnazione del
posto è conseguito il licenziamento, l’esclusione del ricorrente dal
conferimento degli incarichi sopra menzionati doveva essere congruamente
motivata da parte datoriale, indicando i criteri
adottati nelle selezioni e le loro modalità di applicazione (al riguardo deve
rammentarsi che “il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle
procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a
verificare che il datore di lavoro, nell’esercizio del potere di gestione –
rientrante nella libertà di iniziativa economica garantiva dall’art. 41 Cost. –
sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede e non ponga in
essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli” Cass. Sez. Lav. n.
10514/2001).
Altresì nella fattispecie, la
totale assenza di motivazioni fornite al riguardo dalla British
Airways appare stridere con le risultanze
istruttorie, che invece hanno evidenziato che lo S. si era distinto nelle
selezioni per la posizione di “distribution service coordinator”: “Ricordo
che per la posizione di distribution service coordinator Italia-Francia-Malta il ricorrente aveva fatto un buon
colloquio e aveva dato una buona impressione; questo lo venni a sapere in via
informale dai colleghi che avevano fatto la selezione, poiché la posizione in
oggetto riguardava la stessa area in cui operavo io” (teste V. Terzulli, udienza del 29.3.2004)”.