Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

IL LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DI POSTO NON E’ LEGITTIMO SE VI SIA LA POSSIBILITA’ DI IMPIEGARE IL LAVORATORE IN INCARICHI PER LA CUI COPERTURA L’AZIENDA ABBIA INDETTO SELEZIONI INTERNE – L’inidoneità a coprire le nuove posizioni deve essere provata dal datore di lavoro (Tribunale Civile di Roma Sezione Lavoro n. 11432 del 7 giugno 2004 Giudice Daniela Bracci).

 

Claudio S. dipendente della British Airways con qualifica di quadro, addetto alla sede di Roma, è stato licenziato con motivazione riferita alla soppressione del suo posto di lavoro e al suo rifiuto di accettare il trasferimento a Milano. Egli ha impugnato  il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, sostenendo, tra l’altro, che l’azienda avrebbe potuto occuparlo in altre posizioni, quali “purchasing coordinator Western Europe”, “financial accountant Italy & Malta”, “distribution service coordinator” per l’Italia , la Francia e Malta, istituite nel periodo immediatamente precedente al licenziamento; per la copertura di tali incarichi l’azienda aveva indetto selezioni tra il personale in servizio; le selezioni, cui egli aveva partecipato, si erano concluse con l’assegnazione degli incarichi ad altri dipendenti, ma l’azienda non aveva reso noti i criteri applicati né la graduatoria. La British Airways si è difesa sostenendo, tra l’altro, che ella aveva il potere discrezionale di scegliere il personale più idoneo a ricoprire gli incarichi oggetto della selezione, e che non era tenuta a provare l’applicazione di determinati criteri nella selezione. I testi escussi hanno confermato che l’azienda non aveva reso noti i criteri seguiti nella selezione; uno di loro ha riferito di avere appreso che in occasione della selezione per il posto di “distribution service coordinator” il ricorrente aveva dato buona prova della sua preparazione. 

Il Tribunale, con sentenza in data 7 giugno 2004 (Giudice Daniela Bracci) ha annullato il licenziamento, ha ordinato la reintegrazione di Claudio S. nel posto di lavoro e ha condannato l’azienda al risarcimento del danno. Il Giudice ha rilevato che, in caso di licenziamento per ragioni organizzative, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’impossibilità di un reimpiego del lavoratore nell’ambito delle propria organizzazione aziendale. Il fatto che la British, poco prima del licenziamento, abbia indetto selezioni per la copertura di nuove posizioni – ha osservato il Giudice – significa che vi erano incarichi potenzialmente attribuibili al ricorrente, mentre l’azienda non è stata in grado di dimostrare che questi non fosse idoneo al ricoprirli e che quindi sussisteva un giustificato motivo oggettivo per il licenziamento. Sul punto, nella motivazione della sentenza, si legge quanto segue: “La circostanza che vi fossero lavoratori più idonei a coprire delle posizioni doveva essere provata dalla resistente per potere la stessa rilevare come oggettiva ragione organizzativa ai fini del licenziamento. In altri termini tale ragione sarebbe sussistita solo se la società avesse dedotto e provato che l’impiego del ricorrente nelle predette posizioni era impossibile per ragioni oggettive: mancanza di qualifiche o di titoli professionali abilitanti ecc.. A ciò aggiungasi che la resistente ha omesso di indicare i titoli preferenziali in base ai quali ha assegnato le predette posizioni scoperte ad altri lavoratori; in sostanza, poiché alla mancata assegnazione del posto è conseguito il licenziamento, l’esclusione del ricorrente dal conferimento degli incarichi sopra menzionati doveva essere congruamente motivata da parte datoriale, indicando i criteri adottati nelle selezioni e le loro modalità di applicazione (al riguardo deve rammentarsi che “il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell’esercizio del potere di gestione – rientrante nella libertà di iniziativa economica garantiva dall’art. 41 Cost. – sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli” Cass. Sez. Lav. n. 10514/2001).

Altresì nella fattispecie, la totale assenza di motivazioni fornite al riguardo dalla British Airways appare stridere con le risultanze istruttorie, che invece hanno evidenziato che lo S. si era distinto nelle selezioni per la posizione di “distribution service coordinator”: “Ricordo che per la posizione di distribution service coordinator Italia-Francia-Malta il ricorrente aveva fatto un buon colloquio e aveva dato una buona impressione; questo lo venni a sapere in via informale dai colleghi che avevano fatto la selezione, poiché la posizione in oggetto riguardava la stessa area in cui operavo io” (teste V. Terzulli, udienza del 29.3.2004)”.