Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Il giudice può stabilire la misura
di un compenso aggiuntivo per il quale il contratto collettivo si limiti ad indicare un minimo e un massimo – In base all’art.
2099 cod. civ.
Quando
il contratto collettivo stabilisca, per un compenso aggiuntivo connesso alla
qualifica, un minimo e un massimo, senza indicare i criteri per la
determinazione, in concreto, della misura spettante ai singoli lavoratori, il
giudice può stabilire l’entità del compenso dovuto anche in misura superiore a
quella attribuita dal datore di lavoro. Si applica in materia l’art. 2099 cod. civ. secondo cui, in mancanza di
accordo, la retribuzione è determinata dal giudice. Questa norma trova
applicazione non solo in mancanza di contratti collettivi che determinino la
retribuzione e i relativi compensi aggiuntivi, ma anche in mancanza di accordo
tra le parti sulla interpretazione o sulla attuabilità di una clausola
collettiva, per la determinazione o del compenso, quando tale clausola sia
caratterizzata da indeterminatezza o genericità (Cassazione Sezione Lavoro
n. 11624 del 22 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Capitanio).