Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

Il giudice può stabilire la misura di un compenso aggiuntivo per il quale il contratto collettivo si limiti ad indicare un minimo e un massimo – In base all’art. 2099 cod. civ.

 

Quando il contratto collettivo stabilisca, per un compenso aggiuntivo connesso alla qualifica, un minimo e un massimo, senza indicare i criteri per la determinazione, in concreto, della misura spettante ai singoli lavoratori, il giudice può stabilire l’entità del compenso dovuto anche in misura superiore a quella attribuita dal datore di lavoro. Si applica in materia l’art. 2099  cod. civ. secondo cui, in mancanza di accordo, la retribuzione è determinata dal giudice. Questa norma trova applicazione non solo in mancanza di contratti collettivi che determinino la retribuzione e i relativi compensi aggiuntivi, ma anche in mancanza di accordo tra le parti sulla interpretazione o sulla attuabilità di una clausola collettiva, per la determinazione o del compenso, quando tale clausola sia caratterizzata da indeterminatezza o genericità (Cassazione Sezione Lavoro n.  11624 del 22 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Capitanio).