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PER IL LAVORATORE IMPIEGATO
IN CONDIZIONI DI SUBORDINAZIONE MA SENZA FORMALE INQUADRAMENTO,
LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI NON DECORRE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO, ANCHE SE
SIA APPLICABILE LA TUTELA DELL’ART. 18 ST.
LAV. CONTRO IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – Per le sue condizioni di
debolezza psicologica (Cassazione Sezione Lavoro n. 11644 del 22 giugno 2004, Pres.
Capitanio, Rel. Toffoli).
Vera C. ha lavorato per l’azienda agricola P.B., senza essere inquadrata come dipendente, dall’ottobre 1973 al dicembre 1996, quando l’azienda ha posto termine al rapporto con comunicazione verbale. Dopo avere interrotto la prescrizione dei suoi crediti con una lettera inviata nel febbraio del 1997, la lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Montepulciano di accertare che ella aveva lavorato in condizioni di subordinazione e di condannare l’azienda al pagamento delle differenze di retribuzione maturate con effetto dal 1973 per mancata applicazione dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Ella inoltre ha chiesto al giudice di dichiarare il licenziamento inefficace, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di condannare l’azienda al risarcimento del danno, in base all’art. 18 St. Lav.
L’azienda si è difesa negando
la configurabilità di un rapporto di lavoro
subordinato. In via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei
crediti della lavoratrice, sostenendo che l’eventuale condanna avrebbe dovuto essere limitata alle differenze maturate
successivamente al febbraio 1992. Il Tribunale ha accolto la domanda in quanto ha desunto l’esistenza della subordinazione delle
modalità di prestazione dell’attività lavorativa: svolgimento di mansioni
impiegatizie attinenti alla gestione del personale in base a direttive
impartite dal procuratore dell’azienda, con retribuzione mensile fissa,
comprendente una quota imputata a tredicesima mensilità. Il Tribunale ha
rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto
ha rilevato che, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione della tutela
prevista dall’art. 18 St. Lav.
in materia di licenziamento, la lavoratrice si era
trovata in condizioni di soggezione psicologica a causa della mancanza di un
formale inquadramento come dipendente. In seguito ad impugnazione proposta
dall’azienda, la Corte di Appello di Firenze ha in
parte riformato la sentenza del Tribunale, in quanto, pur mantenendo fermo
l’accertamento della subordinazione, ha ritenuto applicabile la prescrizione
quinquennale ed ha perciò limitato la condanna ai crediti maturati
successivamente al febbraio 1992. La Corte ha escluso che la lavoratrice si
trovasse in condizioni di soggezione psicologica, in quanto,
per le dimensioni dell’impresa, ella aveva diritto alla tutela contro il
licenziamento in base all’art. 18 St. Lav. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la sentenza della Corte di Appello di
Firenze nella parte concernente l’applicazione della prescrizione.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 11644 del 22 giugno 2004, Pres. Capitanio, Rel. Toffoli) ha accolto il ricorso, confermando l’orientamento
giurisprudenziale espresso in numerose sue pronunce, secondo cui anche quando sussistano i requisiti per l’applicabilità della tutela
prevista dall’art. 18 St. Lav., la mancanza di un formale inquadramento come dipendente
pone il lavoratore in condizioni di debolezza psicologica tale da impedirgli di
far valere i suoi diritti durante il rapporto.
L’esistenza o meno di
un’effettiva situazione psicologica di “metus”del
lavoratore – ha osservato la Corte – è correlata al concreto atteggiarsi del
rapporto ed alla configurazione che di esso danno le
parti nell’attualità del suo svolgimento e non alla portata della normativa
garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo
fosse sorto fin dall’inizio con le modalità e la disciplina che il giudice
successivamente riconosce applicabili, sia pure con effetto retroattivo, con un
giudizio necessariamente ex post; di tale principi – ha ricordato la Corte – è
stata fatta applicazione in ipotesi di illegittima opposizione di termine, di
fenomeni di interposizione illegittima ex L. n. 1369/1960, di rapporti non regolarizzati, di formale, ma
illegittima qualificazione del rapporto come lavoro autonomo.
In questi casi la debolezza
psicologica del lavoratore è determinata – ha osservato la Corte – anche dalle
difficoltà, in natura probatoria,del giudizio che egli
dovrebbe affrontare in caso di licenziamento. Tra gli elementi qualificanti
della disciplina limitativa dei licenziamenti, vi è infatti
la previsione secondo cui è il datore di lavoro ad avere l’onere di fornire la
prova della sussistenza della giustificazione del licenziamento; in effetti –
ha osservato la Corte – si tratta di un elemento importante al fine di
garantire una agevole e pronta tutela sul piano giurisprudenziale , e la sua
normale operatività viene in modo sostanziale incisa allorquando non è
incontestata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. In questo caso infatti, il lavoratore,
al fine di reagire ad un’eventuale risoluzione del rapporto attuata dal datore
di lavoro, deve innanzitutto chiedere in giudizio l’accertamento della
sussistenza del rapporto di lavoro, e si trova gravato dagli oneri probatori al
riguardo. Se si tiene altresì presente che le situazioni di tal genere
presentano normalmente, per vari motivi, seri aspetti di incertezza
circa l’esito della controversia (tanto più nella valutazione preventiva
compiuta da un lavoratore lasciato dal datore di lavoro in una situazione di
irregolarità) – ha affermato la Corte – risulta adeguatamente confermata la non
equiparabilità, ai fini in esame, della situazione inerente ai rapporti in
situazioni di irregolarità a quelle dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato già all’origine pacificamente riconosciuti come tali.