Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Nella
prassi sindacale le “ipotesi di accordo”
possono costituire l’espressione di un’effettiva volontà contrattuale – In
altri casi esse rappresentano la documentazione dello stato raggiunto dalle
trattative
Nella prassi sindacale le
cosiddette “ipotesi di accordo” possono avere una
portata diversa a seconda dei casi. Talvolta esse rappresentano la mera
documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative (ovvero una mera “puntuazione” delle clausole in funzione preparatoria della effettiva sottoscrizione del contratto). In altri casi
le “ipotesi di accordo” costituiscono l’espressione di
un’effettiva volontà contrattuale restando giustificata in tal caso l’adozione
del termine “ipotesi” di accordo dal fatto che viene fatta salva una sorta di
fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto
nell’interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Tale ratifica è
destinata in genere ad avere efficacia retroattiva, anche se varia può essere
l’effettiva natura giuridica della medesima, e non può escludersi che essa
possa svolgere il ruolo di una condizione sospensiva, rappresentata
dall'approvazione dell’accordo da parte delle assemblee dei lavoratori; si
pensi per esempio alla approvazione di un accordo
aziendale da parte di un’assemblea degli iscritti al sindacato. Naturalmente è
compito del giudice di merito accertare quale natura possa
attribuirsi ad una “ipotesi di accordo” nel caso specifico, sulla base della
volontà delle parti, che può essere anche implicita e, in particolare, essere
desunta da prassi – aziendali, settoriali, ed eventualmente anche nazionali –
sufficientemente concludenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 11464 del 19 giugno
2004, Pres. Mattone, Rel. Toffoli).