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ANCHE I COMPENSI CORRISPOSTI PER FESTIVITA’ NON FRUITE IN QUANTO CADENTI DI DOMENICA DEVONO
ESSERE INCLUSI NEL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – Perché non
hanno carattere occasionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 11448 del 19 giugno 2004, Pres.
Mattone, Rel. Cataldi).
Domenico
R. dipendente dalla Fiato Auto S.p.A. ha percepito, durante il rapporto di
lavoro, compensi corrisposti a titolo di festività non fruite in quanto cadenti
di domenica; ciò si è verificato solo quando, per ragioni di calendario, le
festività sono per l’appunto cadute di domenica. Quando il rapporto è cessato,
l’azienda non ha incluso nel calcolo del trattamento di fine rapporto, per il
periodo successivo al 31 maggio 1982, tali compensi, in
quanto non aventi carattere continuativo. Il lavoratore si è rivolto al
Tribunale di Torino sostenendo che, trattandosi di compensi non occasionali,
essi andavano inclusi nel t.f.r. in base all’art. 2120 cod. civ. nel testo modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.
Questa norma stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi,
la retribuzione, ai fini del calcolo della quota annuale di t.f.r., “comprende tutte le somme, compreso l’equivalente di
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese”. Sia il Tribunale, che la Corte di Appello
di Torino hanno ritenuto fondata la domanda, riconoscendo il diritto del
lavoratore a percepire le differenze richieste. La Corte di Appello
ha rilevato che il compenso in questione non aveva natura occasionale in quanto
il concetto di occasionalità si riferisce a quegli
emolumenti non direttamente collegabili alla prestazione lavorativa che
trovavano nel rapporto di lavoro solo la loro occasione, e che la scarsa
frequenza dell’erogazione dei compensi non costituiva valido parametro per
escluderne l’incidenza sul t.f.r. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza della Corte di Torino per violazione dell’art. 2120 cod.
civ.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11448
del 19 giugno 2004, Pres. Mattone, Rel. Cataldi) ha rigettato il
ricorso, affermando che i giudici di merito hanno esattamente definito “non
occasionali” i compensi corrisposti a titolo di festività non fruite, in quanto cadenti di domenica. Riportiamo di seguito, la
motivazione della decisione:
“Va anzitutto
premesso, riguardo al requisito della “non occasionalità”
di cui all’art. 2120, secondo comma c.c., che è opinione condivisa in dottrina e giurisprudenza che
detto requisito sia più favorevole al lavoratore perché meno rigoroso di quello
della continuità, previsto per la vecchia indennità di anzianità (cfr. ex plurimis:
Cass. 5 giugno 2000 n. 7488; Cass. 24 febbraio 1993 n. 2254; Cass. 17 novembre
1989 n. 4933). In dottrina sul significato da attribuire alla espressione “titolo non occasionale” si sono formati
due diversi indirizzi.
”Il primo orientamento, dando alla norma codicistica una lettura in termini quantitativi, ha
sostenuto che debbano considerarsi non occasionali quegli emolumenti dotati del
requisito della “reiterabilità”. Il secondo
orientamento ha, di contro, preferito far leva sulla “qualità” dell’emolumento
corrisposto, ed ha dato così rilevanza al titolo della erogazione,
riscontrando detta connessione ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricolleghi ad un certo evento correlato al
rapporto lavorativo l’emolumento stesso,
ed escludendo, invece, dal computo del trattamento di fine rapporto ogni somma
corrisposta al lavoratore per ragioni alle quali il rapporto di lavoro funga
soltanto da mera occasione. L’abbandono da parte del legislatore del 1982 della
nozione di “continuità” ravvisabile nel vecchio testo dell’art. 2121 c.c. e la
sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non
più basato, come in passato, sull’ultima retribuzione percepita ma sulla
sommatoria di quote di retribuzione annua accantonata, mostrano i limiti del
primo, ed in verità, minoritario indirizzo perché appare privo di logica
coerenza assegnare rilievo alla ripetitività e/o alla
frequenza delle erogazioni in un assetto ordinamentale
incentrato su di un segmentazione del rapporto lavorativo e su di una
consequenziale determinazione delle varie componenti del trattamento di fine
rapporto, in relazione al quale risulta di certo più omogeneo e funzionale un
metodo di computo – quale quello patrocinato dal secondo e maggioritario
orientamento dottrinario – che assegni decisivo rilievo alla derivazione
eziologia tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo. Con
riferimento a questo secondo orientamento si è evidenziato che la “non occasionalità” configura una qualità intrinseca della somma
corrisposta dal datore di lavoro, a prescindere dalla cadenza della
corresponsione: viene escluso così dal computo del
trattamento di fine rapporto quanto derivi al lavoratore per ragioni rispetto
alle quali il rapporto di lavoro si presenti come mera occasione.
“La
giurisprudenza, aderendo all’opinione da ultimo esposta, ha statuito che la
nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. non
richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica,
la ripetitività, regolare e continua, e la frequenza
delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo
del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, per
tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto
imprevedibili e fortuite e dovendosi, all’opposto, computare ai fini della
determinazione del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti riferiti ad
eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi all’organizzazione del
lavoro (Cass. 22 agosto 2002 n. 12411; 5 giugno 2000 n. 7488; 12 settembre 1995
n. 9267).
"Consegue
da quanto finora detto che la sentenza impugnata non merita alcuna censura per
essersi adeguata a corretti principi giuridici allorché – premesso che con
l’espressione “a titolo non occasionale” il legislatore ha voluto escludere
soltanto quei compensi non direttamente ricollegabili alla prestazione
lavorativa, ma che trovino nel rapporto di lavoro solo l’occasione per la loro
erogazione e che la scarsa frequenza dell’erogazione non costituisce un valido
parametro per valutarne l’incidenza sul trattamento di fine rapporto – ha
ritenuto, sulla base di tali considerazioni, che non
rientrano tra le prestazioni occasionali i compensi per le festività non fruite
in quanto cadenti di domenica, con la conseguente loro computabilità
nel trattamento finale del rapporto lavorativo.”