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IL GIUDICE DEL LAVORO HA IL POTERE-DOVERE DI DISPORRE D’UFFICIO L’AMMISSIONE DI MEZZI DI PROVA PER SUPERARE L’INCERTEZZA SUI FATTI RILEVANTI AI FINI DEL DECIDERE – Anche se si siano verificate decadenze o preclusioni (Cassazione Sezioni Unite  n.  11353 del 17 giugno 2004, Pres. Corona, Rel. Vidiri).

 

Nel processo del lavoro il giudice, in base all’art. 421 cod. proc. civ. può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Quando  le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. I poteri d’ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa

Anche a volere riconoscere ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri – proprio perché finalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale – non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art. 111, 1° comma, Cost. sul “giusto processo regolato dalla legge” – deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso. Il relativo provvedimento può, così, essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione ai sensi del n. 5 c.p.c. dell’art. 360 c.p.c., qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della controversia. Lo stesso provvedimento è suscettibile, però, di essere censurato anche ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di legge, allorquando il giudice del lavoro abbia esercitato i poteri istruttori sulla base del proprio sapere privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, che non siano cioè emersi nel processo nel contraddittorio delle parti come avviene, ad esempio, in sede di interrogatorio libero delle parti stesse (cfr. in tali sensi: Cass. 23 maggio 2003 n. 8220 cit.); allorquando, superando il principio della legalità della prova, egli abbia dato ingresso nel giudizio alle c.d. prove atipiche; allorquando abbia, in violazione del principio dispositivo, ammesso una prova contro la volontà già espressa in modo chiaro delle parti di non servirsi di detta prova (cfr. al riguardo: Cass. 24 marzo 1993 n. 3537); ed ancora allorquando, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, venga ammessa d’ufficio una prova diretta a sminuirne l’efficacia e la portata, specialmente nei casi in cui – come avviene per la prova per testi – un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale.