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L’ACCORDO CON IL DIPENDENTE SU
UN CAMBIAMENTO DI MANSIONI E’ VINCOLANTE PER L’AZIENDA – Nel rispetto
dell’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n.
11152 dell’11 giugno 2004, Pres.
Mercurio, Rel. Cuoco).
Alessandro M., dipendente della
STEP, ha lavorato sino al giugno 1996 con mansioni di responsabile della
produzione di tabulati standard. Il 27 giugno 1996 il suo superiore gli ha proposto l’incarico di capo reparto
produzione stampa e allestimento. Dopo avere dichiarato di riservarsi di
accettare la proposta, il 1 luglio 1996 il lavoratore ha comunicato all’azienda
la propria accettazione, ma gli è stato risposto che la proposta non era più
valida. Il 26 luglio l’azienda, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale gli ha comunicato il licenziamento, motivato
con riferimento alla soppressione del posto di responsabile della produzione di
tabulati standard. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di
Piacenza, sostenendo, tra l’altro, che l’azienda avrebbe dovuto assegnargli la
posizione di capo reparto produzione stampa ed allestimento, in
quanto egli aveva accettato la proposta di tale incarico, che non era
stato poi soppresso. L’azienda si è difesa sostenendo che la proposta era stata
revocata e che comunque essa non poteva ritenersi
vincolata ad un accordo con il lavoratore in materia di mansioni, in quanto
l’art. 2103 cod. civ. le garantiva il potere
discrezionale di modificarle; trattandosi di norma imperativa, l’eventuale
accordo con il dipendente avrebbe dovuto essere ritenuto nullo. Il Pretore ha
rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata, in
grado di appello, dal Tribunale di Piacenza, che ha
annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione di Alessandro M. nel
posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno. Il Tribunale
ha ritenuto che l’accordo tra il lavoratore e la società sul cambiamento di
mansioni si era validamente perfezionato perché
l’accettazione della proposta si era verificata prima che questa fosse
revocata; conseguentemente l’azienda era tenuta ad assegnargli il posto di capo
reparto produzione stampa e allestimento e quindi le era precluso il
licenziamento. La STEP ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza
del Tribunale, tra l’altro, per violazione dell’art. 2103 cod. civ., norma che a suo avviso le
avrebbe comunque consentito di disattendere l’accordo con il lavoratore in
materia di mansioni, nell’esercizio del jus
variandi.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 11152 dell’11 giugno 2004, Pres.
Mercurio, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso.
L’accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore in materia di mansioni – ha
affermato la Corte – deve ritenersi valido e vincolante per l’impresa, a meno
che esso comporti una dequalificazione, in violazione
dell’art. 2103 cod. civ., il
che nel caso in esame non si è verificato.