Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

L’ACCORDO CON IL DIPENDENTE SU UN CAMBIAMENTO DI MANSIONI E’ VINCOLANTE PER L’AZIENDA – Nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro  n.  11152 dell’11 giugno 2004, Pres. Mercurio, Rel. Cuoco).

 

Alessandro M., dipendente della STEP, ha lavorato sino al giugno 1996 con mansioni di responsabile della produzione di tabulati standard. Il 27 giugno 1996 il suo superiore gli  ha proposto l’incarico di capo reparto produzione stampa e allestimento. Dopo avere dichiarato di riservarsi di accettare la proposta, il 1 luglio 1996 il lavoratore ha comunicato all’azienda la propria accettazione, ma gli è stato risposto che la proposta non era più valida. Il 26 luglio l’azienda, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale gli ha comunicato il licenziamento, motivato con riferimento alla soppressione del posto di responsabile della produzione di tabulati standard. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Piacenza, sostenendo, tra l’altro, che l’azienda avrebbe dovuto assegnargli la posizione di capo reparto produzione stampa ed allestimento, in quanto egli aveva accettato la proposta di tale incarico, che non era stato poi soppresso. L’azienda si è difesa sostenendo che la proposta era stata revocata e che comunque essa non poteva ritenersi vincolata ad un accordo con il lavoratore in materia di mansioni, in quanto l’art. 2103 cod. civ. le garantiva il potere discrezionale di modificarle; trattandosi di norma imperativa, l’eventuale accordo con il dipendente avrebbe dovuto essere ritenuto nullo. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Piacenza, che ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione di Alessandro M. nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno. Il Tribunale ha ritenuto che l’accordo tra il lavoratore e la società sul cambiamento di mansioni si era validamente perfezionato perché l’accettazione della proposta si era verificata prima che questa fosse revocata; conseguentemente l’azienda era tenuta ad assegnargli il posto di capo reparto produzione stampa e allestimento e quindi le era precluso il licenziamento. La STEP ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale, tra l’altro, per violazione dell’art. 2103 cod. civ., norma che a suo avviso le avrebbe comunque consentito di disattendere l’accordo con il lavoratore in materia di mansioni, nell’esercizio del jus variandi

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11152 dell’11 giugno 2004, Pres. Mercurio, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. L’accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore in materia di mansioni – ha affermato la Corte – deve ritenersi valido e vincolante per l’impresa, a meno che esso comporti una dequalificazione, in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il che nel caso in esame non si è verificato.