Fonte: http://legge-e-giustizia.it
L’annullamento delle dimissioni per
incapacità di intendere e di volere è possibile anche in caso di temporaneo
turbamento dovuto a sindrome ansioso depressiva
Se si
verificano conseguenze pregiudizievoli per il dimissionario (Cassazione
Sezione Lavoro n. 515 del 15 gennaio 2004, Pres.
Mercurio, Rel. Amoroso).
Renata R., dipendente della s.p.a. Poste
Italiane, dopo essere stata privata delle mansioni di dattilografa e destinata
ad altri compiti, ha promosso un giudizio, davanti al Pretore di Ancona,
sostenendo di avere subito un’illegittima dequalificazione
con conseguenze negative anche per la sua salute e chiedendo la condanna
dell’azienda a reintegrarla nelle mansioni precedentemente svolte. Il
consulente medico nominato dal giudice ha diagnosticato, nella sua relazione,
una “sindrome ansioso-depressiva con marcati tratti pitiatici
in soggetto con immaturità psico-affettiva e tendenza
ad interpretare i dati della realtà in maniera soggettiva, parziale,
superficiale e talora erronea” ed ha rilevato che la lavoratrice presentava
“impulsività clinicamente manifesta con tendenza ad acting
out”. Renata R. si è consultata con un sindacalista sul possibile esito
della causa ed ha avuto un colloquio con un funzionario della s.p.a. Poste
Italiane, in merito alla possibilità di essere reintegrata nelle mansioni di
dattilografa; quest’ultimo le ha risposto che
l’evenienza era altamente improbabile. Subito dopo
questo colloquio la lavoratrice ha sottoscritto una lettera di dimissioni,
predisposta dall’ufficio del personale della società. Ella
è rimasta priva di fonte di reddito, perché non aveva maturato il diritto alla
pensione e suo marito era disoccupato. Dieci mesi dopo la cessazione del
rapporto, avvenuta nel settembre del 1997, Renata R. ha promosso un nuovo
giudizio davanti al Pretore di Ancona, chiedendo
l’annullamento delle dimissioni, la reintegrazione nel posto di lavoro e il
pagamento delle retribuzioni maturate a far tempo dal settembre 1997. La
lavoratrice ha chiesto l’applicazione dell’art. 428 cod. civ. secondo cui “gli atti compiuti da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata, per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi
eredi o aventi causa, se ne risulta una grave pregiudizio all’autore;
l’annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il
pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere
o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede
dell’altro contraente”. Renata R. ha sostenuto che quando aveva presentato le
dimissioni ella si trovava in una situazione di grave
perturbamento psichico e scoramento morale, tale da impedirle di adottare
decisioni coerenti con la sua effettiva volontà; inoltre ha fatto presente che
l’atto compiuto era per lei gravemente pregiudizievole in quanto era venuta a
trovarsi senza lavoro e senza avere maturato il diritto ad alcun trattamento
pensionistico, pregiudizio aggravato dallo stato di disoccupazione del coniuge.
La lavoratrice ha prodotto la relazione depositata dal consulente tecnico nel
precedente giudizio ed ha chiesto l’ammissione di una nuova consulenza. Sia il
Pretore che la Corte di Appello di Ancona hanno
ritenuto la domanda priva di fondamento. La Corte, pur rilevando che dalla
relazione del consulente tecnico nominato nell’altro giudizio emergevano
aspetti patologici della psiche della lavoratrice, ha
escluso l’esistenza di un quadro psichico tale da configurare una situazione di
incapacità naturale ed ha ritenuto non necessario un nuovo accertamento
tecnico. Renata R. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione
della Corte di Ancona per difetto di motivazione e
violazione dell’art. 428 cod. civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 515 del
15 gennaio 2004, Pres. Mercurio, Rel.
Amoroso) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui,
perché sia ravvisabile una situazione di incapacità di
intendere e di volere, quale prevista dall’art. 428 cod. civ.,
non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del
soggetto, essendo sufficiente invece che questi, al compimento dell’atto, si
trovi in uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di apprezzarne
l’importanza e di determinarsi liberamente; la prova dell’incapacità naturale –
ha ricordato la Corte – può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e
presunzioni e non deve essere necessariamente riferita alla situazione
esistente al momento in cui l’atto impugnato viene posto in essere, essendo
possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore
al momento della redazione dell’atto. Peraltro – ha aggiunto la Corte –
nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni
presentate dal lavoratore per incapacità
naturale, il principio secondo il quale l’annullamento di un negozio giuridico
ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle
retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione
al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attività
lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta
un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto
da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla
legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immediatamente revocate,
giacché le dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di
lavoro.
Nel caso in esame – ha rilevato la Cassazione
– la Corte di Appello pur riconoscendo che
dall’indagine svolta nel precedente giudizio emergono aspetti patologici, non
solo non ha ritenuto necessaria una consulenza tecnica ad hoc, ma ha
sostanzialmente precorso la sua indagine ulteriore predicando subito la
ritenuta inidoneità di “tale quadro psichico”, benché “connotato da aspetti
patologici”, a qualificarsi come possibile situazione di incapacità naturale di
Renata R. di procedere alla consapevole autodeterminazione dei propri atti e di
rendersi conto delle conseguenze degli stessi; viceversa questo quadro
psichico, idoneo secondo la relazione depositata dal consulente tecnico nel
precedente giudizio, a determinare “talora” (ossia – in ipotesi – per
intervalla insaniae) un’erronea interpretazione
della realtà e quindi ad alterare proprio il processo volitivo, andava calato
nella fattispecie concreta dell’atto unilaterale posto in essere dalla
lavoratrice esaminando la coerenza intrinseca delle sue motivazioni interiori e
la possibile significatività di ogni ulteriore circostanza al contorno. I
giudici di merito – ha affermato la Corte – non
potevano esimersi dallo scrutinare la pressione psicologica che aveva orientato
i comportamenti della lavoratrice, la coerenza intrinseca dell’atto posto in
essere dalla stessa, all’epoca priva dei requisiti per godere di alcun
trattamento pensionistico, e la idoneità, pur soggettivamente intesa, dell’atto
a raggiungere la finalità dichiaratamente perseguita dalla lavoratrice, per poi
coniugare il risultato di questo apprezzamento con il “quadro psichico” di
fondo, quale evidenziato dalla relazione del c.t.u.,
al fine di operare una valutazione complessiva della sussistenza, o meno, della
prova indiziaria della allegata situazione di transitoria incapacità
naturale,intesa quale “turbamento psichico temporaneo”, della lavoratrice al
momento delle dimissioni. La Cassazione ha rinviato la causa alla Corte
d’Appello di Bologna per nuovo esame.