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I giorni di riposo compensativo devono essere inclusi nel calcolo dei tre
mesi di svolgimento di mansioni superiori ai fini della promozione automatica
In base all’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione
Lavoro n. 1983 del 3 febbraio 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco).
Francesco
F., dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di assistente di
stazione, ha svolto nel periodo dal 13 marzo al 22 giugno 1994 le mansioni
superiori di primo tecnico di stazione. Conseguentemente egli ha chiesto al
Pretore di Modica di accertare il suo diritto alla promozione a primo tecnico
in base all’art. 2103 cod. civ. secondo cui lo
svolgimento di mansioni superiori per tre mesi comporta l’acquisizione della
relativa qualifica. Sia il Pretore che, in grado di appello,
il Tribunale di Modica hanno riconosciuto il suo diritto alla promozione. Le
Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza
del Tribunale di Modica per avere incluso nel periodo di tre mesi necessario
alla maturazione del diritto alla promozione i giorni di riposo compensativo
fruiti dal lavoratore.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1983 del 3 febbraio 2004, Pres.
Ciciretti, Rel. Cuoco) ha
rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui ai fini del
compimento del periodo di assegnazione a mansioni
superiori, necessario per l’acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione
automatica ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., mentre
non possono essere computati il periodo di ferie e quello di sospensione
dell’attività lavorativa a causa di malattia, deve invece tenersi conto dei
riposi settimanali, i quali cadenzano naturalmente lo svolgimento dell’attività
lavorativa, costituendo una pausa fisiologicamente insopprimibile e di regola
non procrastinabile.
Non
diversamente – ha affermato la Corte – è a dirsi per i riposi compensativi in quanto lo svolgimento delle mansioni superiori, che deve
protrarsi per il periodo di tempo fissato dalla legge o dai contratti
collettivi, si snoda seguendo necessariamente la struttura del tempo
prefissato, con le cadenze normativamente e
contrattualmente previste per il lavoro ed il riposo.
Nell’ambito di questa struttura del tempo – ha osservato la Corte – vi è un’ovvia pausa, fra il lavoro svolto in una giornata ed il lavoro svolto nella giornata immediatamente successiva; il tempo di questa pausa (imposta da ovvie esigenze naturali, e dall’art. 36 secondo comma Cost.), essendo ovviamente necessario alla stessa prestazione, è (pur inerte) traccia d’un lavoro che si sta svolgendo: ed è in tal modo parte integrante del “periodo lavorativo”; in quanto tale, diventa rilevante ai fini dello svolgimento della mansione superiore (previsto dall’art. 2103 cod. civ.). Il continuum del periodo lavorativo, non interrotto dalla pausa del riposo settimanale – ha aggiunto la Cassazione – non è interrotto neanche dal riposo compensativo. Poiché ciò che è determinante ai fini del diritto in esame è il periodo lavorativo, il riposo compensativo è parte di questo periodo non per il riposo (che ne è il contenuto) bensì per l’attualità che esprime: traccia d’un lavoro che si sta svolgendo, e di cui è necessaria pausa.
L’eventualità
che il riposo compensativo possa essere monetizzato ed in tal modo non goduto –
ha affermato la Corte – resta irrilevante: anche ove il riposo si risolva in un
valore monetario, il fatto pregresso da cui discende –
il lavoro, di cui il riposo è necessaria pausa – non è soppresso.