Fonte: http://legge-e-giustizia.it

La responsabilità dell’azienda in caso di licenziamento per inidoneità fisica poi risultata insussistente non può ritenersi attenuata per effetto dell’erroneo accertamento sanitario eseguito da un istituto pubblico

L’impresa è tenuta al risarcimento per non avere adeguatamente valutato il giudizio tecnico (Cassazione Sezione lavoro n. 3114 del 17 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis).

 

Amelia F., dipendente della s.p.a. Alitalia con qualifica impiegatizia, nel 1989 ha riportato lesioni in un incidente stradale al di fuori dell’attività lavorativa. Dopo il suo rientro in servizio, l’azienda l’ha fatta sottoporre ad accertamento di idoneità fisica da parte del servizio medico delle Ferrovie dello Stato, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 5 St. Lav., secondo cui il datore di lavoro può far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Poiché l’indagine si è conclusa con giudizio di inidoneità, la lavoratrice è stata licenziata, nel luglio 1990, con motivazione riferita all’esito dell’accertamento svolto dalle Ferrovie dello Stato. Amelia F. ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, che, con sentenza del dicembre 1993 ha rigettato la domanda, basandosi sul giudizio espresso dal servizio medico delle F.S.

In grado di appello il Tribunale di Roma ha nominato un consulente tecnico, conferendogli l’incarico di accertare se l’inidoneità fosse o no temporanea. La relazione del consulente è stata ritenuta inadeguata dal Tribunale che ha nominato un secondo perito. Questo nuovo accertamento si è concluso con un giudizio di temporaneità dell’inidoneità fisica. Conseguentemente il Tribunale, con sentenza del febbraio 2001, ha annullato il licenziamento, ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e ha condannato la S.p.A. Alitalia al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo dal licenziamento alla reintegrazione. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione nella valutazione degli accertamenti peritali e, in via subordinata, per avere determinato in misura eccessiva l’importo del risarcimento. Secondo l’azienda il Tribunale avrebbe dovuto considerare che essa si era basata sul giudizio del servizio medico delle F.S. e pertanto non doveva rispondere dell’errore da questo commesso; pertanto il risarcimento avrebbe dovuto essere determinato nella misura minima, di cinque mensilità, prevista dall’art. 18 St. Lav.

La Suprema Corte (Sezione lavoro n. 3114 del 17 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis) ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente assolto all’obbligo della motivazione, basandosi sull’esito della seconda consulenza. Per quanto attiene alla misura del risarcimento la Corte ha rilevato che la società datrice di lavoro non poteva dirsi esente da responsabilità ovvero non può invocare una responsabilità attenuata, in quanto non aveva fornito la dimostrazione ex art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento fosse dovuto ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile. Sotto quest’ultimo profilo – ha osservato la Corte – va precisato che la società si è servita del Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato e quindi risponde del giudizio da esso espresso, per avere omesso di valutare adeguatamente la risposta ottenuta, potendo eventualmente ricorrere ad ulteriori accertamenti sanitari.