Fonte: http://legge-e-giustizia.it
La responsabilità dell’azienda in caso di licenziamento per inidoneità
fisica poi risultata insussistente non può ritenersi
attenuata per effetto dell’erroneo accertamento sanitario eseguito da un
istituto pubblico
L’impresa è tenuta al risarcimento per non avere
adeguatamente valutato il giudizio tecnico (Cassazione Sezione lavoro n. 3114
del 17 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Renzis).
Amelia
F., dipendente della s.p.a. Alitalia con qualifica
impiegatizia, nel 1989 ha riportato lesioni in un incidente stradale al di
fuori dell’attività lavorativa. Dopo il suo rientro in servizio, l’azienda l’ha
fatta sottoporre ad accertamento di idoneità fisica da
parte del servizio medico delle Ferrovie dello Stato, avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 5 St. Lav., secondo cui il datore di lavoro può far controllare
l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati
di diritto pubblico. Poiché l’indagine si è conclusa
con giudizio di inidoneità, la lavoratrice è stata licenziata, nel luglio 1990,
con motivazione riferita all’esito dell’accertamento svolto dalle Ferrovie
dello Stato. Amelia F. ha impugnato
il licenziamento davanti al Pretore di Roma, che, con sentenza del dicembre
1993 ha rigettato la domanda, basandosi sul giudizio espresso dal
servizio medico delle F.S.
In
grado di appello il Tribunale di Roma ha nominato un
consulente tecnico, conferendogli l’incarico di accertare se l’inidoneità fosse
o no temporanea. La relazione del consulente è stata ritenuta inadeguata dal
Tribunale che ha nominato un secondo perito. Questo nuovo accertamento si è concluso con un giudizio di temporaneità dell’inidoneità fisica.
Conseguentemente il Tribunale, con sentenza del febbraio 2001, ha annullato il
licenziamento, ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e ha
condannato la S.p.A. Alitalia al risarcimento del
danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo
dal licenziamento alla reintegrazione. L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione
nella valutazione degli accertamenti peritali e, in
via subordinata, per avere determinato in misura eccessiva l’importo del
risarcimento. Secondo l’azienda il Tribunale avrebbe
dovuto considerare che essa si era basata sul giudizio del servizio medico
delle F.S. e pertanto non doveva rispondere
dell’errore da questo commesso; pertanto il risarcimento avrebbe dovuto essere
determinato nella misura minima, di cinque mensilità, prevista dall’art. 18 St. Lav.
La
Suprema Corte (Sezione lavoro n. 3114 del 17 febbraio 2004, Pres.
Mattone, Rel. De Renzis) ha
rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che il Tribunale
abbia correttamente assolto all’obbligo della motivazione, basandosi sull’esito
della seconda consulenza. Per quanto attiene alla misura del risarcimento
la Corte ha rilevato che la società datrice di lavoro non poteva dirsi esente
da responsabilità ovvero non può invocare una responsabilità attenuata, in
quanto non aveva fornito la dimostrazione ex art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento fosse dovuto ad impossibilità della
prestazione ad essa non imputabile. Sotto quest’ultimo
profilo – ha osservato la Corte – va precisato che la società si è servita del
Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato e quindi risponde del giudizio da
esso espresso, per avere omesso di valutare
adeguatamente la risposta ottenuta, potendo eventualmente ricorrere ad ulteriori
accertamenti sanitari.