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Le rappresentanze sindacali aziendali non possono chiedere tavoli separati di trattativa
se le segreterie nazionali hanno deciso che il negoziato deve essere condotto congiuntamente
Devono attenersi agli indirizzi di politica generale
(Cassazione Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. Vidiri).
Nel
marzo del 2000 i sindacati dei lavoratori del settore del credito Fabi, Falcri, Federdirigenti,
Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ulica-Uil hanno espresso
la volontà di trattare congiuntamente con le aziende di credito inviando
all’Associazione Bancaria Italiana una dichiarazione del seguente tenore: “Vi invitiamo a prendere buona nota e ciò sia per incontri
presso la vostra Associazione che presso le aziende vostre associate, che le
sottoscritte organizzazioni sindacali intendono essere convocate congiuntamente
tra loro e separatamente da ogni altro candidato operante nella categoria”.
Aderendo a questa richiesta la S.p.A. Cassa Risparmio San
Minato ha convocato per una trattativa a livello locale le
rappresentanze sindacali aziendali di tutte le organizzazioni firmatarie della
dichiarazione. Le r.s.a. della Fabi
e della Fisac-Cgil hanno chiesto all’azienda di
essere convocate separatamente dalle altre organizzazioni, sostenendo di non
essere vincolate dalla dichiarazione emessa nel marzo del 2000 dalle segreterie
nazionali. Poiché la banca ha rifiutato il tavolo separato,
le segreterie provinciali della Fabi e della Fisac-Cgil hanno promosso nei suoi confronti, davanti al
Tribunale di Pisa, un procedimento per repressione dei comportamenti
antisindacale in base all’art. 28 St. Lav. Il ricorso è stato rigettato sia nella fase cautelare
che nel successivo giudizio di opposizione. Questa decisione
è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze che non ha ravvisato, nella
condotta della Cassa, profili di antisindacalità,
rilevando che essa si era attenuta alla richiesta espressa dai sindacati a
livello nazionale. Le segreterie provinciali della Fabi
e della Fisac-Cgil hanno proposto ricorso per
cassazione sostenendo che la Corte di Firenze aveva errato nel ritenere che la
dichiarazione del marzo 2000 vincolasse le singole rappresentanze sindacali
aziendali e fosse idonea a limitare la loro autonomia; le r.s.a., secondo le ricorrenti, non potevano essere considerate
organi periferici delle organizzazioni nazionali, essendo dotate di una propria
soggettività giuridica e di propria rappresentatività.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2857 del 14 febbraio 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso. La logica dell’art. 28 Stat. Lav. – ha osservato la
Corte – si colloca nei rapporti conflittuali (o potenzialmente tali) tra datore
di lavoro ed organizzazioni sindacali in ogni caso in cui tale conflittualità finisce per interferire negativamente sulle
prerogative costituzionali del sindacato; non sembra consentito il ricorso
all’art. 28 Stat. Lav. da parte delle organizzazioni sindacali nelle ipotesi in cui
si versi, come nel caso in esame, in una (denunziata) conflittualità non voluta
e non originata dal datore di lavoro, ma scaturente da altra forma di
conflittualità, quella sorta – in ragione di una divaricazione delle politiche
del lavoro e delle correlate rivendicazioni – fra le stesse organizzazioni
sindacali ed a causa della quale si rivendichi nei riguardi dell’imprenditore
l’adempimento di comportamenti non imposti né in alcun modo autorizzati da
alcuna norma o principio giuridico.
Le
r.s.a. hanno una propria soggettività giuridica
(rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazione non riconosciuta) e conseguentemente una
specifica legittimazione all’esercizio di diritti e delle facoltà previsti
nello stesso statuto dei lavoratori (art. 9, 20, 21, 22, 25 e 27). Per esse tuttavia – ha osservato la Corte – pur non
configurandosi un rapporto di immedesimazione organica, è tuttavia
configurabile “una responsabilità politica” in relazione “ai programmi ed alle
linee del sindacato” nella sua dimensione verticale, cui esse aderiscono. In
ragione della “responsabilità politica”, che indubbiamente lega la r.s.a. al sindacato nazionale per il perseguimento di
comuni obiettivi – ha affermato la Corte – essa non può agire ex art. 28 Stat. Lav. nei
confronti del datore di lavoro che mostra di volere
attenersi – con riferimento a materie estranee a quelle in cui si configura un
diritto soggettivo esclusivo di detta r.s.a. (ad,
esempio, diritto di convocare assemblee o di indire referendum) – a disposizioni
di carattere generale adottate (in sede contrattuale o unilateralmente) dal
sindacato nazionale; ed invero, l’autonomia di cui dette rappresentanze
sindacali aziendali godono non le abilita di certo a rinnegare le direttive
generali delle segreterie nazionali, mettendo in atto scelte operative
suscettibili di disarticolare le generali linee di politica sindacale con
ricadute pregiudizievoli per la stessa collettività dei lavoratori. A tali
conclusioni inducono sia il tenore letterale che la ratio dell’art. 28 Stat. Lav. che,
sorto a garanzia del sindacato ed a tutela delle sue prerogative, finirebbe per
legittimare opposte finalità se incentivasse (sempre possibili) divaricazioni
all’interno dell’organizzazione sindacale. Deve concludersi
– ha affermato la Corte – che non concretizza un comportamento antisindacale,
sanzionabile ex art. 28 Stat. Lav., la condotta dell’imprenditore che – in adesione ai
“desiderata” delle maggiori organizzazioni sindacali di settore (comprese
quelle di appartenenza delle r.s.a.) – intenda
condurre le trattative su questioni attinenti alla contrattazione collettiva
con i sindacati in forma congiunta, rifiutando la richiesta di alcune delle r.s.a. operanti in azienda di essere, invece, sentite a
tavoli separati; tale condotta deve, infatti, annoverarsi non tra quelle
antisindacali ma tra quelle meramente antagonistiche che, come tali, non sono
denunziabili ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. in quanto trova la loro
regolamentazione non nell’intervento giudiziario ma nell’esito del libero
confronto tra parti sociali e nella normale (anche se accesa) dialettica
sindacale.