Fonte:
http://legge-e-giustizia.it
Un licenziamento disciplinare intimato oltre due mesi dopo la contestazione dell’addebito può
essere ritenuto illegittimo per violazione delle regole di correttezza e buona fede
Se il ritardo non è adeguatamente giustificato
(Cassazione Sezione Lavoro n. 3098 del 17 febbraio 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. Mazzarella).
Ugo F., dipendente della società
cooperativa a r.l. Assodaunia,
operante nel settore agricolo, è stato sottoposto a procedimento disciplinare
con l’addebito di aver rifiutato di abitare nell’alloggio di servizio
assegnatogli. Egli si è difeso sostenendo che le condizioni dell’immobile erano
inadeguate. Oltre due mesi dopo la contestazione dell’addebito, egli è stato licenziato.
Nel giudizio che ne è seguito, il Tribunale di Foggia,
ha ritenuto il licenziamento illegittimo sia perché intimato tardivamente, sia
perché ingiustificato, avendo accertato, a mezzo di una consulenza tecnica, che
il fabbricato assegnato al lavoratore non era idoneo; questa decisione è stata
confermata dalla Corte di Appello di Foggia con la stessa motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3098 del 17 febbraio 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Mazzarella) ha rigettato il ricorso dell’azienda affermando che la Corte di Foggia ha ben motivato la sua decisione con riferimento alla tardività del licenziamento.
Un ritardo di oltre due mesi fra
la contestazione dell’addebito e la comunicazione del recesso - ha osservato la
Cassazione – configura, in mancanza di adeguate
giustificazioni, violazione delle regole di correttezza e buona fede. La
Suprema Corte ha ritenuto assorbita la questione relativa
alla giustificatezza del licenziamento.