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Il lavoratore può impugnare davanti al giudice il licenziamento per mancanze, anche con argomenti non utilizzati nel procedimento disciplinare svoltosi in sede aziendale

Non sussistono preclusioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 4050 del 27 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel. De Luca).

Giancarlo C. dipendente della s.r.l. Cogne Acciai Speciali è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari, comprendenti anche l’effettuazione di prelievi ematici, disposti dal medico di fabbrica e ripetutamente richiestigli dall’azienda. Egli si è difeso, in sede disciplinare, invocando il suo diritto alla privacy e sostenendo l’inutilità delle analisi disposte. L’azienda lo ha licenziato. Nel giudizio che ne è seguito, davanti al Tribunale di Aosta, il lavoratore ha sostenuto di essere affetto da una nevrosi fobica che gli impediva di sottoporsi ai prelievi ematici. Il Tribunale ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione di Giancarlo C. nel posto di lavoro e condannando la società convenuta al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni relative al periodo dal recesso alla reintegrazione. In grado di appello la Corte di Torino ha nominato un consulente tecnico che ha accertato che il lavoratore presentava effettivamente una “nevrosi fobica che ha come oggetto aghi destinati ad uso medico, per iniezioni o prelievi”. Questa patologia – ha affermato il consulente – “è da ritenere, considerate le caratteristiche di struttura della personalità del lavoratore, sia tanto grave da costituire un ostacolo all’effettuazione di un prelievo ematico, poiché una tale situazione suscita in lui un’angoscia tanto intensa da costituire un prezzo troppo gravoso per mantenere la propria attività lavorativa”. La Corte di Appello ha quindi confermato la decisione di primo grado. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile la giustificazione addotta dal lavoratore in sede giudiziaria, in quanto essa non era stata mai prospettata nelle difese da lui svolte in sede disciplinare.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4050 del 27 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel. De Luca) ha rigettato il ricorso. La contestazione preventiva dell’addebito e l’audizione del lavoratore incolpato – ha osservato la Corte – concorrono ad assolvere la funzione di garanzia del diritto di difesa del dipendente nell’ambito del procedimento preliminare che deve precedere l’applicazione della sanzione. Si tratta di adempimenti che – esigendo “come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari”, lo svolgersi di un procedimento “che rinviene il suo marchio distintivo nella regola del contraddittorio: audiatur et altera pars” (così testualmente, Corte Cost. n. 204/82) – all’evidenza riecheggiano analoghe garanzie (del contraddittorio tra le parti, appunto), già previste per reati ed illeciti amministrativi ed, ora, esplicitamente ribadite nell’ambito della disciplina costituzionale del giusto processo (art. 111, 2° comma, Cost.).

In coerenza con la funzione prospettata – ha affermato la Corte – la difesa del lavoratore incolpato, nell’ambito del procedimento disciplinare (di cui all’art. 7 legge n. 300/70), preliminare all’intimazione del licenziamento (come all’irrogazione di ogni altra sanzione) disciplinare, non preclude che, una volta intimato il licenziamento, lo stesso lavoratore possa prospettare un sistema difensivo, affatto diverso, anche nel giudizio d’impugnazione del licenziamento.