Fonte: http://legge-e-giustizia.it
Il lavoratore può impugnare davanti al giudice il licenziamento per mancanze, anche con
argomenti non utilizzati nel procedimento disciplinare svoltosi in sede aziendale
Non sussistono preclusioni (Cassazione Sezione Lavoro
n. 4050 del 27 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel. De Luca).
Giancarlo
C. dipendente della s.r.l. Cogne Acciai Speciali è
stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di essersi
rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari, comprendenti anche
l’effettuazione di prelievi ematici, disposti dal medico di fabbrica e
ripetutamente richiestigli dall’azienda. Egli si è difeso, in sede
disciplinare, invocando il suo diritto alla privacy e sostenendo l’inutilità
delle analisi disposte. L’azienda lo ha licenziato. Nel giudizio che ne è seguito, davanti al Tribunale di Aosta, il lavoratore
ha sostenuto di essere affetto da una nevrosi fobica che gli impediva di
sottoporsi ai prelievi ematici. Il Tribunale ha annullato il licenziamento
ordinando la reintegrazione di Giancarlo C. nel posto di lavoro e condannando
la società convenuta al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni
relative al periodo dal recesso alla reintegrazione.
In grado di appello la Corte di Torino ha nominato un
consulente tecnico che ha accertato che il lavoratore presentava effettivamente
una “nevrosi fobica che ha come oggetto aghi destinati ad uso medico, per
iniezioni o prelievi”. Questa patologia – ha affermato il consulente – “è
da ritenere, considerate le caratteristiche di struttura della personalità del
lavoratore, sia tanto grave da costituire un ostacolo all’effettuazione di un
prelievo ematico, poiché una tale situazione suscita in lui un’angoscia tanto
intensa da costituire un prezzo troppo gravoso per mantenere
la propria attività lavorativa”. La Corte di Appello
ha quindi confermato la decisione di primo grado. L’azienda ha proposto ricorso
per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte di Appello
avrebbe dovuto ritenere inammissibile la giustificazione addotta dal lavoratore
in sede giudiziaria, in quanto essa non era stata mai prospettata nelle difese
da lui svolte in sede disciplinare.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4050 del 27 febbraio 2004, Pres.
Mileo, Rel. De Luca) ha
rigettato il ricorso. La contestazione preventiva dell’addebito e l’audizione
del lavoratore incolpato – ha osservato la Corte – concorrono ad assolvere la
funzione di garanzia del diritto di difesa del
dipendente nell’ambito del procedimento preliminare che deve precedere
l’applicazione della sanzione. Si tratta di adempimenti
che – esigendo “come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari”, lo
svolgersi di un procedimento “che rinviene il suo marchio distintivo nella
regola del contraddittorio: audiatur et altera pars” (così testualmente, Corte Cost. n.
204/82) – all’evidenza riecheggiano analoghe garanzie (del contraddittorio tra
le parti, appunto), già previste per reati ed illeciti amministrativi ed, ora,
esplicitamente ribadite nell’ambito della disciplina
costituzionale del giusto processo (art. 111, 2° comma, Cost.).
In
coerenza con la funzione prospettata – ha affermato la Corte – la difesa del
lavoratore incolpato, nell’ambito del procedimento disciplinare (di cui
all’art. 7 legge n. 300/70), preliminare all’intimazione del licenziamento
(come all’irrogazione di ogni altra sanzione)
disciplinare, non preclude che, una volta intimato il licenziamento, lo stesso
lavoratore possa prospettare un sistema difensivo, affatto diverso, anche nel
giudizio d’impugnazione del licenziamento.