Fonte: http://legge-e-giustizia.it
Le
indennità corrisposte al funzionario di banca per trattamento estero vanno incluse nella
retribuzione utile ai fini del calcolo delle spettanze di fine rapporto
In quanto risarcitorie del disagio e
delle maggiori spese (Cassazione Sezione Lavoro n. 3278 del 19 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel.
De Renzis).
Carlo
C., dipendente della Banca Popolare di Novara, ha prestato servizio presso la
Filiale di Lussemburgo dal 1982 al 1996 percependo, oltre allo stipendio e al
rimborso delle spese per viaggi, vitto e alloggio, una serie di emolumenti
qualificati come trattamento estero. Questi ultimi non sono stati inclusi nel
calcolo del trattamento di fine rapporto in quanto la
Banca ha escluso che avessero natura retributiva. Il funzionario ha chiesto al
Pretore di Novara di dichiarare che l’indennità estero
andava inclusa nel trattamento di fine rapporto e di condannare la banca al
pagamento delle relative differenze in misura di lire 238 milioni. La banca si
è difesa invocando l’art. 67 del c.c.n.l. per il
personale direttivo delle aziende di credito, secondo cui devono essere esclusi
dalla base di computo del t.f.r. i trattamenti di
trasferta, trasferimento e “similari”. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Torino hanno ritenuto fondata la
domanda. Il Tribunale ha ritenuto che la norma del c.c.n.l.
abbia inteso riprodurre il disposto dell’art. 2120
cod. civ. secondo cui la retribuzione utile per il
calcolo del t.f.r. “comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese”; il Tribunale ha escluso che l’indennità estero costituisse
rimborso spese, sia perché essa non era stata pattuita a tale titolo, sia
perché le spese per viaggio, vitto e alloggio venivano rimborsate
separatamente.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3278 del 19 febbraio 2004, Pres.
Mileo, Rel. De Renzis) ha rigettato il ricorso dell’azienda. La natura
retributiva della indennità estero – ha affermato la Corte
– va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore
gravosità e del disagio morale ed ambientale, tanto nel caso in cui si correli
all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la
professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro fuori dei
confini nazionali; il discrimen tra
compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante ai soli fini
della definitività o non
dell'attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all'estero, non
della natura retributiva, sussistente in entrambe le ipotesi.
Il
fatto che l'indennità in questione possa in alcune
delle sue componenti assolvere ad una funzione risarcitoria
delle maggiori spese sopportate all'estero e nel contempo compensare per altre
componenti le maggiori gravosità e i maggiori disagi della professionalità – ha
osservato la Corte – non fa venir meno il carattere retributivo complessivo di
tale emolumento, diretto a compensare il disagio morale ed ambientale della
prestazione lavorativa svolta all’estero. In questo quadro – ha concluso la Cassazione – si colloca l'interpretazione del
giudice di appello, che, nel qualificare i trattamenti con finalità
similari, corrisposti al funzionario trasferito o in missione, come
erogazioni della società al fine di compensare il lavoratore delle spese
connesse al trasferimento, ha ritenuto che tali trattamenti non rientrino nella
deroga prevista dal CCNL ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto,
ma ricadano sotto la disciplina generale dell’art. 2120 cod. civ., che determina la base di calcolo con riferimento a
tutte le somme versate dal datore di lavoro, con esclusione dei rimborsi spese.