Fonte: http://legge-e-giustizia.it

Le indennità corrisposte al funzionario di banca per trattamento estero vanno incluse nella retribuzione utile ai fini del calcolo delle spettanze di fine rapporto

In quanto risarcitorie del disagio e delle maggiori spese (Cassazione Sezione Lavoro n. 3278 del 19 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel. De Renzis).

 

Carlo C., dipendente della Banca Popolare di Novara, ha prestato servizio presso la Filiale di Lussemburgo dal 1982 al 1996 percependo, oltre allo stipendio e al rimborso delle spese per viaggi, vitto e alloggio, una serie di emolumenti qualificati come trattamento estero. Questi ultimi non sono stati inclusi nel calcolo del trattamento di fine rapporto in quanto la Banca ha escluso che avessero natura retributiva. Il funzionario ha chiesto al Pretore di Novara di dichiarare che l’indennità estero andava inclusa nel trattamento di fine rapporto e di condannare la banca al pagamento delle relative differenze in misura di lire 238 milioni. La banca si è difesa invocando l’art. 67 del c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito, secondo cui devono essere esclusi dalla base di computo del t.f.r. i trattamenti di trasferta, trasferimento e “similari”. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Torino hanno ritenuto fondata la domanda. Il Tribunale ha ritenuto che la norma del c.c.n.l. abbia inteso riprodurre il disposto dell’art. 2120 cod. civ. secondo cui la retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. “comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”; il Tribunale ha escluso che l’indennità estero costituisse rimborso spese, sia perché essa non era stata pattuita a tale titolo, sia perché le spese per viaggio, vitto e alloggio venivano rimborsate separatamente.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3278 del 19 febbraio 2004, Pres. Mileo, Rel. De Renzis) ha rigettato il ricorso dell’azienda. La natura retributiva della indennità estero – ha affermato la Corte – va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale, tanto nel caso in cui si correli all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro fuori dei confini nazionali; il discrimen tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante ai soli fini della definitività o non dell'attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all'estero, non della natura retributiva, sussistente in entrambe le ipotesi. 

Il fatto che l'indennità in questione possa in alcune delle sue componenti assolvere ad una funzione risarcitoria delle maggiori spese sopportate all'estero e nel contempo compensare per altre componenti le maggiori gravosità e i maggiori disagi della professionalità – ha osservato la Corte – non fa venir meno il carattere retributivo complessivo di tale emolumento, diretto a compensare il disagio morale ed ambientale della prestazione lavorativa svolta all’estero. In questo quadro – ha concluso la Cassazione – si colloca l'interpretazione del giudice di appello, che, nel qualificare i trattamenti con finalità similari, corrisposti al funzionario trasferito o in missione, come erogazioni della società al fine di compensare il lavoratore delle spese connesse al trasferimento, ha ritenuto che tali trattamenti non rientrino nella deroga prevista dal CCNL ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ma ricadano sotto la disciplina generale dell’art. 2120 cod. civ., che determina la base di calcolo con riferimento a tutte le somme versate dal datore di lavoro, con esclusione dei rimborsi spese.