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Il demansionamento è illegittimo anche se dura solo pochi
mesi
La
brevità non giustifica una deroga al divieto posto dall’art. 2103 cod. civ.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 3772 del 25 febbraio 2004, Pres.
Mattone, Rel. De Matteis).
Maria
Donata V., dipendente della Banca Intesa, ha chiesto al Pretore di Milano, tra
l’altro, di condannare l’azienda al risarcimento del danno per averla
destinata, nel periodo dall’inizio dell’ottobre 1994 ai primi giorni del
febbraio 1995, all’ufficio contabilità titoli con mansioni inferiori a quelle
previste per la sua qualifica, in violazione dell’art. 2103 c.c. Sia il Pretore
che, in grado di appello, il Tribunale di Milano, hanno ritenuto la domanda
priva di fondamento, rilevando che il periodo oggetto della doglianza era
troppo breve per potersi affermare la ricorrenza di una concreta dequalificazione, anche in considerazione del fatto che la
lavoratrice si era assentata per venti giorni. Maria
Donata V. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del
Tribunale di Milano per difetto di motivazione e
violazione dell’art. 2103 cod. civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 3772 del 25 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. De Matteis) ha accolto il
ricorso. La tesi del giudice d’appello – secondo cui la breve durata del
periodo della dedotta dequalificazione precluderebbe
di per sé la possibilità di valutare se un demansionamento
vi fu, indipendentemente da qualsiasi ulteriore
caratteristica della fattispecie – costituisce, ha affermato la Cassazione,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. Questa norma – ha
ricordato la Corte – proibisce l’adibizione del
lavoratore a mansioni inferiori a quelle di assunzione
o corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita e,
all’ultimo comma, fulmina di nullità qualsiasi patto contrario, volto a
derogare ai precetti in materia di tutela della professionalità. La
perentorietà di tale principio ha successivamente
subito parziali modifiche, per ipotesi circoscritte, ad opera della
giurisprudenza e del legislatore. La giurisprudenza, partendo dalla ratio
della norma, di tutela del lavoratore, ne ha ammesso deroghe nell’interesse di quest’ultimo, soprattutto al fine di evitare la perdita del
posto di lavoro (Cass. 12 gennaio 1984, n. 266; Cass. 7 marzo 1986, n. 1536;
Cass. 4 maggio 1987, n. 4142; Cass. 29 novembre 1988 n. 6441; Cass. 24 ottobre
1991 n. 11297; Cass. 2 novembre 1993 n. 10793; Cass. 29 settembre 1998 n. 9734,
in tema di necessità del consenso del lavoratore all’accordo sindacale di attribuzione di mansioni inferiori, al di fuori
dell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 11 Legge 23 luglio 1991, n. 223, che ne
prescinde; Cass. Sez. Un. 7 agosto
1998 n. 7755, che ha ritenuto illegittimo il recesso del datore di lavoro per
sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, ove sia possibile adibire il
lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori; Cass. 5 agosto 2000 n. 10339;
Cass. 18 ottobre 1999 n. 11727; Cass. 14 settembre 1995 n. 9715). L’art.
6 della Legge 13 maggio 1985, n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri
intermedi) ha consentito al contratto collettivo di fissare un periodo, anche
superiore a tre mesi, dopo del quale l’assegnazione di fatto a mansioni di
quadro o di dirigente diviene definitiva. L’art. 4, comma 11, della L. 223/1991 ha stabilito che gli accordi sindacali
stipulati nel corso delle procedure di mobilità, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possano
stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’art. 2103 c.c., la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte
(vedi Cass. 7 settembre 1993 n. 9386, che ha dichiarato legittimo l’accordo
sindacale concluso dai rappresentati dei lavoratori e dall’azienda il quale, al
fine di salvaguardare il bene primario del posto di lavoro, ha riformato il pejus le mansioni ed il trattamento dei dipendenti;
conforme Cass. 7 settembre 2000 n. 11806). La giurisprudenza ammette anche la
liceità dello svolgimento di mansioni inferiori, in misura non prevalente e non
caratterizzante, ma occasionale e marginale (Cass. 8 giugno 2001 n. 7821, che
ha ritenuto legittimo che il lavoratore fosse adibito, per motivate esigenze
aziendali, anche a compiti inferiori, in misura marginale, rispetto a quelli
propri del suo livello; nella specie un lavoratore, addetto alla gestione dei
crediti della società Telecom, era stato addetto
anche – a turno – a compiti di informazione
all’utenza; Cass. 25 febbraio 1998 n. 2045 ha ritenuto suscettibile di valutazione
in sede disciplinare il comportamento di una dipendente di una Cassa di
Risparmio che, avendo compilato atti delicati che avrebbero potuto essere
esposti al rischio di disguidi o smarrimenti, si era rifiutata di imbustarli).
Infine la giurisprudenza della Corte ha ammesso la liceità dell’adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni,
seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza,
al fine di acquisire una più ampia professionalità (Cass. 1 marzo 2001 n.
2948). Nel caso in esame – ha concluso la Corte – la
fattispecie decisa dal giudice d’appello non rientra in alcune delle predette
ipotesi eccettuative al rigore dell’art. 2103 cod. civ.;
detta norma non consente l’adibizione a mansioni, se
inferiori, per la durata di quattro mesi, se non ricorre alcuna delle
circostanze sopra indicate.