Fonte: www.legge-e-giustizia.it
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO, DA
PARTE DEL DIPENDENTE, DI FOTOCOPIE DI DOCUMENTI AZIENDALI NON CONTRASTA CON LA
NORMATIVA CHE TUTELA IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
In quanto necessarie per
l’esercizio del diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 22923 del 7 dicembre 2004, Pres. Mileo, Rel.
De Renzis).
Bruno S., dipendente della
società Swissair, è stato trasferito da Roma a Milano
con riferimento alla necessità di collocare a Milano l’ufficio cui egli era
addetto. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Roma di sospendere, in via
d’urgenza, l’efficacia del trasferimento, per insussistenza delle ragioni
organizzative dedotte dall’azienda. A sostegno della sua domanda, egli ha
prodotto le fotocopie di alcuni documenti aziendali
comprovanti la prosecuzione dell’attività lavorativa del suo ufficio di Roma
anche dopo il trasferimento impugnato. L’azienda lo ha licenziato,
addebitandogli di aver violato i doveri di riservatezza e correttezza
utilizzando in giudizio documentazione aziendale di carattere riservato,
relativa a rapporti con la clientela e non rientrante nella sua disponibilità.
Bruno S. ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, negando di
essersi reso responsabile di violazione dei doveri di
riservatezza e correttezza. Sia il Pretore che, in grado di appello,
il Tribunale di Roma hanno ritenuto legittimo il licenziamento. Il Tribunale ha
affermato che la violazione dei doveri di correttezza e di lealtà del
lavoratore verso l’azienda non poteva ritenersi giustificata dall’esercizio del
diritto di difesa in sede giudiziaria. Bruno S. ha proposto ricorso per
cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Roma per difetto di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 22923 del 7 dicembre 2004, Pres. Mileo, Rel. De Renzis) ha accolto il ricorso, ricordando preliminarmente
che la questione della legittimità della produzione in giudizio di documentazione aziendale da parte del dipendente è stata
in precedenza decisa dalla Cassazione in modo non uniforme. Un
primo orientamento è nel senso dell’illegittimità di una tale produzione, in
quanto la violazione dell’obbligo della riservatezza comporta inevitabilmente
la lesione dell’elemento fiduciario e può quindi integrare gli estremi della
giusta causa (o giustificato motivo) di licenziamento (Cass. sentenza n. 2560
del 1993; Cass. sentenza n. 4328 del 1996; Cass. sentenza n. 6352 del 1998;
Cass. sentenza n. 13188 del 2001). Un secondo orientamento ritiene che
la “produzione in giudizio di fotocopie” di documenti aziendali
riservati costituisca un’ipotesi di gran lunga più
lieve rispetto a quella di “sottrazione di documenti”, sicché, nel
quadro concreto delle circostanze di fatto, il licenziamento disciplinare può
essere considerato illegittimo (Cass. sentenza n. 1144 del 2000; Cass. sentenza
n. 4328 del 1996). Una variante del secondo orientamento è costituita dal più
recente filone giurisprudenziale (in particolare Cass. sentenza n. 6420 del
2002 e sentenza n. 12528 del 2004), che ha riconosciuto la prevalenza del
diritto alla difesa rispetto alle esigenze di segretezza di dati in possesso di enti privati o pubblici, tanto più che la stessa
normativa (art. 12 della legge n. 675 del 1996 e successive modifiche ed
integrazioni) in tema di tutela della riservatezza (c.d. privacy) non
richiede il consenso dell’interessato nell’ipotesi in cui il trattamento sia
necessario “per far valere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento”.
Da tale giurisprudenza – ha
osservato la Corte – può trarsi la fondamentale distinzione tra produzione in
giudizio di documenti aziendali riservati al fine di esercitare il diritto di
difesa, di per sé da considerarsi lecita, e impossessamento
degli stessi documenti, le cui modalità vanno in concreto verificate. Sulla base di tale impostazione – ha affermato la Corte – la
decisione impugnata mostra delle lacune, atteso che in relazione alle premesse
circa l’utilizzazione di documenti aziendali riservati per finalità difensive,
ritenuta non conforme a correttezza e buona fede, la sentenza stessa ha
trascurato di verificare se le modalità di acquisizione di tali documenti da
parte del dipendente – dopo la sua fuoruscita dalla sede di Roma – fossero
quelle indicate nella comunicazione della società del 21.1.1997 (introduzione
senza autorizzazione in azienda o introduzione di qualcuno ad asportare i
documenti per suo conto). Sotto tale aspetto – ha aggiunto la Corte – generica
appare la motivazione, laddove si limita ad osservare ad abundatiam
che l’appellante ha avuto la disponibilità di alcuni di detti documenti non
in ragione del proprio ufficio, trattandosi di atti
con data successiva alla cessazione del rapporto, elemento questo di maggiore
“estraneità” della documentazione dai compiti propri e normali del dipendente
che ne faccia un uso divulgativo. La Corte ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Roma perché proceda alle necessarie verifiche.