Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Per ottenere l’accertamento
di una discriminazione di natura sessuale occorre precisare al giudice le
circostanze da cui possa desumersi, anche in via
presuntiva, che in caso di appartenenza all’altro sesso il trattamento sarebbe stato
diverso – In base al decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216
La discriminazione, come definita nel più
recente intervento legislativo in materia (art. 2 del Decreto Legislativo 9
luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro) si ha quando, per religione, per convinzioni personali,
per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una
situazione analoga (discriminazione cd. diretta),
ovvero quando una disposizione, un criterio, un prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano
una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di
handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in
una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone
(discriminazione cd. indiretta).La discriminazione può essere accertata
anche in via presuntiva, come è previsto dall’art. 4,
comma 4 del predetto decreto legislativo, senza però che ciò comporti una
deroga alle regole ordinarie di riparto dell’onere della prova. Pertanto la
lavoratrice che chieda l’accertamento di un’illecita
discriminazione operata contro di lei deve specificare al giudice le
circostanze idonee a comprovare, anche solo sul piano della presunzione, che il
comportamento del datore di lavoro nei suoi confronti sarebbe stato diverso se
ella non fosse stata di sesso femminile (Cassazione Sezione Lavoro n. 23925 del
23 dicembre 2004, Pres. Sciarelli,
Rel. Picone).