Fonte: www.legge-e-giustizia.it
IL PATTO DI PROVA E’ NULLO SE L’AZIENDA HA GIA’ AVUTO MODO DI SPERIMENTARE IN PRECEDENZA L’IDONEITA’ DEL LAVORATORE
Per mancanza di causa
(Cassazione Sezione Lavoro
n. 22637 del 2 dicembre 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo).
La clinica Villa Sandra S.p.A.
ha assunto con patto di prova Emanuela V. come infermiera addetta al servizio
di dialisi. In precedenza costei aveva lavorato presso la stessa clinica per
dieci mesi, con le stesse mansioni, come socia di una cooperativa cui era stato
appaltato il servizio di dialisi. Poco dopo l’assunzione, l’azienda ha posto
termine al rapporto per mancato superamento della prova. La lavoratrice ha
chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare nullo il patto di prova e di
annullare il licenziamento, ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro
e condannando l’azienda al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato la
domanda. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il patto di
prova, osservando che l’azienda aveva avuto modo di sperimentare l’opera
dell’infermiera nel periodo di dieci mesi, precedenti l’assunzione, in cui ella
aveva prestato la sua opera come socia della cooperativa appaltatrice del
servizio di dialisi. La Corte ha rilevato in particolare che anche prima
dell’assunzione l’infermiera era inserita, con precisi turni orari,
nell’organizzazione della clinica, di modo che i dirigenti di questa erano
stati in grado di verificare non solo la sua idoneità professionale, ma anche
il suo grado di diligenza e di disciplina;
conseguentemente ha dichiarato nullo, per mancanza di causa, il patto di prova,
ha annullato il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione dell’infermiera
nel posto di lavoro, condannando l’azienda al risarcimento del danno. La
clinica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, nel periodo in cui
l’infermiera aveva lavorato come socia della cooperativa appaltatrice del
servizio di dialisi, non era stato possibile valutarne
il comportamento complessivo.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 22637 del 2 dicembre 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Vigolo) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che
la Corte di Appello abbia adeguatamente motivato
l’accertamento delle modalità di lavoro dell’infermiera nel periodo precedente
l’assunzione, rilevandone l’idoneità a consentire all’azienda una completa
sperimentazione. La Corte ha affermato l’applicabilità nel caso in esame del
principio affermato nella sua precedente sentenza n. 12379 del 7 dicembre 1998
secondo cui “il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a
tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali
di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che
deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia
funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con
esito positivo, fatto che può essere provato anche per presunzioni, essendo
desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti o
dall’avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo lasso di tempo
la propria opera per il datore di lavoro, sia pure in seguito a comando
disposto dal precedente datore di lavoro, società controllata dalla società
instaurante il nuovo rapporto e già beneficiaria del distacco”.