Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
L’ALLONTANAMENTO
COLLETTIVO DALL’AZIENDA PER
PROTESTA CONTRO UNA MODIFICA DELL’ORARIO DI LAVORO PUO’ CONFIGURARE ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Anche in mancanza di preventiva proclamazione da parte
dell’organizzazione sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 23552 del 17
dicembre 2004, Pres. Ianniruberto,
Rel. Stile).
La s.r.l. Ideal Camin,
titolare di un’azienda con sei dipendenti, ha comunicato al personale, la
mattina del 10 giugno 1996, una modifica dell’orario di lavoro. L’operaio Giovanni
C. si è allontanato dall’azienda, dopo aver convinto altri due dipendenti a
seguirlo, dichiarando di scioperare per protesta contro tale modifica, ritenuta
illegittima. Poco dopo, nella stessa mattinata, la CGIL di Savona ha confermato
all’azienda lo sciopero. La società ha sospeso cautelativamente dal lavoro
Giovanni C. e successivamente lo ha licenziato con
l’addebito di grave insubordinazione. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di
Savona di dichiarare il licenziamento nullo perché diretto a reprimere
l’esercizio del diritto di sciopero. L’azienda si è difesa sostenendo che,
allontanandosi dal lavoro, Giovanni C. si era ingiustamente ribellato al
legittimo esercizio del suo potere di modificare l’orario e che la
comunicazione di sciopero da parte della CGIL era avvenuta in un momento
successivo.
Il Tribunale di Savona, subentrato al Pretore,
ha dichiarato nullo il licenziamento, perché attuato in violazione dell’art. 15
St. Lav.,
a cagione della partecipazione del lavoratore a uno sciopero; ha quindi
applicato l’art. 18 St. Lav., ordinando la reintegrazione di Giovanni C. nel posto di
lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno in misura pari alla
retribuzione maturata nel periodo successivo al licenziamento. Questa decisione
è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova,
che ha tra l’altro escluso l’esistenza di un potere pienamente discrezionale
del datore di lavoro di determinare o di variare unilateralmente la
collocazione temporale della prestazione lavorativa, essendo necessario a tal
fine un accordo con le organizzazioni sindacali ovvero con i dipendenti. La
s.r.l. Ideal Camin ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza della Corte di Genova per violazione dell’art. 41 Cost.
che tutela la libertà organizzativa dell’imprenditore.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23552 del
17 dicembre 2004, Pres. Ianniruberto,
Rel. Stile) ha rigettato il ricorso affermando che,
pur dovendosi ritenere che rientri nei poteri imprenditoriali la variazione dell’orario
di lavoro, nel caso in esame il licenziamento era
illegittimo perché lesivo del diritto di sciopero. In materia di orario di lavoro – ha affermato la Corte – i limiti allo
“jus variandi”
dell’imprenditore esistenti nei contratti di lavoro part
time (nei quali la programmabilità del tempo libero
assume carattere essenziale che giustifica l’immodificabilità
dell’orario da parte datoriale) non sono estensibili
al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un’eguale tutela del tempo
libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto
dell’imprenditore di organizzare l’attività lavorativa, diritto che può subire
limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a
particolare procedure. Pertanto, sotto questo profilo – ha osservato la Corte –
appare fondata la critica formulata dalla società ricorrente alla decisione
impugnata, laddove si afferma che non sussiste un potere pienamente
discrezionale del datore di lavoro di determinare o di variare unilateralmente
la collocazione temporale della prestazione
lavorativa, sebbene non sussista in linea generale un diritto soggettivo del
dipendente alla stabilità dell’orario di lavoro, che può essere legittimamente
variata previo accordo sindacale o con i lavoratori addetti all’attività
d’impresa. Sennonché – ha rilevato la Corte – la tesi del Giudice d’appello sul
punto finisce con l’avere un ruolo del tutto marginale nell’iter argomentativo posto a base
della decisione, con conseguente irrilevanza della fondatezza o meno della
critica ad essa mossa; ed invero, preliminare, nell’ordine logico, non è la
questione della discrezionalità totale o limitata dell’imprenditore nella
determinazione dell’orario di lavoro, bensì quella articolatasi nel dilemma se
il comportamento di Giovanni C. sia da considerarsi oppur
no espressione del diritto di sciopero. In proposito la Corte ha richiamato la
sua costante giurisprudenza secondo cui il diritto di sciopero, che l’art. 40
cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra – stante la mancata
attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma – limiti
diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e
dell’intangibilità di altri diritti o interessi
costituzionalmente garantiti; pertanto, sotto il primo profilo, non si ha
sciopero se non in presenza di un’astensione dal lavoro decisa ed attuata
collettivamente per la tutela di interessi collettivi – anche di natura non
salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui
rapporti di lavoro – e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di
attuazione che assumono modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare,
dell’incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o
della capacità produttiva delle aziende. Sono, invece, privi di rilievo – ha
affermato la Corte – l’apprezzamento obiettivo che possa
farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell’importanza delle pretese
perseguite, nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al
datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d’interventi dei
sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro,
impedendo o riducendo la produzione dell’azienda, è connaturale alla funzione
di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso.
Nel caso in esame – ha concluso la Cassazione – la
Corte d’Appello ha pertanto correttamente ravvisato l’esercizio del diritto di
sciopero.