Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Ai fini del risarcimento del danno da demansionamento
il giudice deve considerare la perdita di bagaglio professionale e le
conseguenze negative sulla vita di relazione – E ogni altra circostanza del
caso concreto
Ai fini del risarcimento del
danno da demansionamento (nel caso di un progettista
destinato a mansioni di archivio) il giudice deve
considerare l’allegazione, da parte del lavoratore, della perdita di “bagaglio
professionale” e di specializzazione tecnica, nonché del pregiudizio morale e
psicologico derivante dalla relegazione in mansioni inferiori, incidente anche
sulla vita di relazione. Deve confermarsi in materia l’orientamento
giurisprudenziale espresso nelle sentenze della Suprema Corte n. 13580/2001 e
n. 13469/2002, secondo cui, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione
dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito può
desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla
formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto
relativi alla durata della dequalificazione e alle
altre circostanze del caso concreto (Cassazione Sezione Lavoro n. 8271 del 29
aprile 2004, Pres. Ianniruberto,
Rel. Mazzarella).