Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

Ai fini del risarcimento del danno da demansionamento il giudice deve considerare la perdita di bagaglio professionale e le conseguenze negative sulla vita di relazione – E ogni altra circostanza del caso concreto

 

Ai fini del risarcimento del danno da demansionamento (nel caso di un progettista destinato a mansioni di archivio) il giudice deve considerare l’allegazione, da parte del lavoratore, della perdita di “bagaglio professionale” e di specializzazione tecnica, nonché del pregiudizio morale e psicologico derivante dalla relegazione in mansioni inferiori, incidente anche sulla vita di relazione. Deve confermarsi in materia l’orientamento giurisprudenziale espresso nelle sentenze della Suprema Corte n. 13580/2001 e n. 13469/2002, secondo cui, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cassazione Sezione Lavoro n. 8271 del 29 aprile 2004, Pres. Ianniruberto, Rel. Mazzarella).