Fonte: www.legge-e-giustizia.it
L’azienda che licenzi un dipendente
per superamento del comporto di malattia deve, su
richiesta del lavoratore, specificare il numero e la durata delle assenze.
L’omessa precisazione
rende illegittimo il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14873 del 3
agosto 2004, Pres. Senese, Rel.
Cataldi).
La s.p.a
Unicredito ha comunicato al suo dipendente Gianfranco R. il licenziamento,
motivandolo con il rilievo che le sue assenze per malattia avevano superato il
periodo massimo di conservazione del posto di lavoro
(“comporto”) fissato dal contratto collettivo in 18 mesi. Il lavoratore ha
chiesto all’azienda la specificazione delle assenze calcolate ai fini del superamento
del comporto. L’azienda non ha risposto.
Gianfranco R. ha impugnato
il licenziamento davanti al Tribunale di Cosenza, che ha rigettato la domanda.
Il lavoratore ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, che il licenziamento
doveva ritenersi illegittimo per genericità della motivazione, in quanto l’azienda non aveva specificato le assenze da essa
considerate. La Corte di Appello di Catanzaro ha
rigettato l’impugnazione osservando, tra l’altro, che sebbene nella lettera di
licenziamento non fossero indicate con precisione le assenze, la motivazione
doveva ritenersi sufficiente in quanto faceva chiaro riferimento ad un numero
di assenze tali da superare il periodo di comporto. Il lavoratore ha proposto
ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello
di Catanzaro, tra l’altro, per violazione dell’art. 2 L.
n. 604 del 1966, secondo cui il datore di lavoro, ove richiesto, deve indicare
per iscritto i motivi del licenziamento. L’azienda si è difesa facendo presente
di avere fornito ogni necessaria precisazione in ordine al
numero e alla data delle assenze in occasione del giudizio di primo grado.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 14873 del 3 agosto 2004, Pres. Senese, Rel. Cataldi) ha accolto il
ricorso. I motivi del licenziamento – ha affermato la
Corte – devono contenere le necessarie precisazioni per consentire al
lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa, che non si risolve nella
sola difesa giudiziaria, ma anche nel diritto di impugnare consapevolmente il
licenziamento nei termini previsti dalla legge e nel valutare la convenienza o
meno di intraprendere un’azione giudiziaria. L’art. 2 della legge n. 604 del
1977 sulla forma del licenziamento e la comunicazione dei motivi – ha osservato
la Corte – si applica anche al recesso per superamento del periodo di comporto.