Fonte: www.legge-e-giustizia.it
Anche quando il lavoratore si rende
responsabile di un comportamento per il quale il contratto collettivo prevede
la sanzione del licenziamento, il Giudice deve verificare la configurabilità di una giusta causa – Tenendo conto anche
dell’elemento intenzionale.
La previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un
contratto collettivo non vincola il giudice. Pertanto il fatto che il
lavoratore si sia reso responsabile di un comportamento sanzionato dal
contratto collettivo con il licenziamento non è
sufficiente a giustificare il recesso. Stante la inderogabilità
della disciplina del licenziamento, il giudice deve sempre verificare se la
previsione del contratto collettivo sia conforme alla nozione di giusta causa,
di cui all’art. 2119 cod. civ. e se, in ossequio al principio
generale di ragionevolezza e proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità
tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell’elemento intenzionale
che ha sorretto la condotta del lavoratore, salvo il caso in cui il trattamento
contrattuale sia più favorevole al dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n.
16260 del 19 agosto 2004, Pres. Prestipino,
Rel. Filadoro).