Fonte: www.legge-e-giustizia.it
Il lavoratore che si sia
attenuto
ad una prassi interna difforme dal regolamento aziendale non commette
infrazione disciplinare.
Anche
per la mancanza di colpa o dolo (Cassazione Sezione Lavoro n. 15950 del 16
agosto 2004, Pres. Mercurio, Rel.
Toffoli).
Michele L., dipendente del
Banco di Napoli con funzioni di preposto allo sportello di Recale, è stato
sottoposto a procedimento disciplinare ed ha subito la sanzione della censura
per aver consentito a un correntista il superamento del limite di affidamento
senza richiedere a mezzo fax o per posta, come previsto dal regolamento,
l’autorizzazione della direzione.Egli è stato anche
trasferito alla filiale di Casal di Principe con mansioni di
coordinatore contabile. Il lavoratore ha impugnato, davanti al Pretore di Trentola, sia il procedimento disciplinare che il
trasferimento. Egli ha sostenuto di avere chiesto ed ottenuto l’autorizzazione
allo sconfinamento per telefono, attenendosi ad una prassi interna e che il
trasferimento aveva natura disciplinare e non era giustificato da ragioni
organizzative. La Banca si è difesa sostenendo, tra l’altro, l’irrilevanza di
una prassi contraria al regolamento.
Il Pretore ha rigettato le
domande, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello,
dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, che ha ritenuto illegittimi la sanzione
disciplinare e il trasferimento. Il Tribunale ha rilevato che non risultava alcun atto della banca diretto a reprimere la
prassi dell’autorizzazione telefonica, da ritenersi pertanto accettata, con
conseguente esclusione di ogni inadempienza da parte del lavoratore, e che
comunque l’illecito disciplinare doveva ritenersi insussistente anche per
difetto di colpa o dolo. L’annullamento del trasferimento è stato motivato dal
Tribunale con riferimento alla natura disciplinare del procedimento e alla
mancanza di ragioni organizzative che lo giustificassero.
Il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza
del Tribunale, tra l’altro, per avere ritenuto sussistente una prassi in deroga
al regolamento.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 15950 del 16 agosto 2004, Pres. Mercurio, Rel. Toffoli) ha rigettato il
ricorso. Il giudice di merito – ha affermato la Corte – con un giudizio di
fatto fornito di sufficiente e logica motivazione, ha ritenuto ingiustificato
l’addebito disciplinare basato sulla allegata
violazione di regole procedimentali relative alle
modalità di richiesta dell’autorizzazione a concedere un determinato
superamento dei limiti di affidamento, una volta che era rimasta provata la
formazione di una prassi diversa, non contrastata dalla banca e che quindi
poteva presumersi accettata dalla stessa. Né, in particolare – ha osservato la
Corte – è esatto che manchi la motivazione circa la tolleranza di tale prassi
da parte della banca, avendo il giudice di appello
riferito circa la diffusione di tale prassi e precisato che nessuna iniziativa
era stata presa al fine di “elidere”, cioè di contrastare, la medesima. Deve
anche rilevarsi – ha concluso la Cassazione – che il
giudice di merito ha espressamente accertato anche la non configurabilità
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, in relazione ad un comportamento
conforme alla prassi aziendale.