Fonte: www.legge-e-giustizia.it

 

Il lavoratore che si sia attenuto ad una prassi interna difforme dal regolamento aziendale non commette infrazione disciplinare.

Anche per la mancanza di colpa o dolo (Cassazione Sezione Lavoro n. 15950 del 16 agosto 2004, Pres. Mercurio, Rel. Toffoli).

 

Michele L., dipendente del Banco di Napoli con funzioni di preposto allo sportello di Recale, è stato sottoposto a procedimento disciplinare ed ha subito la sanzione della censura per aver consentito a un correntista il superamento del limite di affidamento senza richiedere a mezzo fax o per posta, come previsto dal regolamento, l’autorizzazione della direzione.Egli è stato anche trasferito alla filiale di Casal di Principe con mansioni di coordinatore contabile. Il lavoratore ha impugnato, davanti al Pretore di Trentola, sia il procedimento disciplinare che il trasferimento. Egli ha sostenuto di avere chiesto ed ottenuto l’autorizzazione allo sconfinamento per telefono, attenendosi ad una prassi interna e che il trasferimento aveva natura disciplinare e non era giustificato da ragioni organizzative. La Banca si è difesa sostenendo, tra l’altro, l’irrilevanza di una prassi contraria al regolamento.

Il Pretore ha rigettato le domande, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto illegittimi la sanzione disciplinare e il trasferimento. Il Tribunale ha rilevato che non risultava alcun atto della banca diretto a reprimere la prassi dell’autorizzazione telefonica, da ritenersi pertanto accettata, con conseguente esclusione di ogni inadempienza da parte del lavoratore, e che comunque l’illecito disciplinare doveva ritenersi insussistente anche per difetto di colpa o dolo. L’annullamento del trasferimento è stato motivato dal Tribunale con riferimento alla natura disciplinare del procedimento e alla mancanza di ragioni organizzative che lo giustificassero. Il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale, tra l’altro, per avere ritenuto sussistente una prassi in deroga al regolamento.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15950 del 16 agosto 2004, Pres. Mercurio, Rel. Toffoli) ha rigettato il ricorso. Il giudice di merito – ha affermato la Corte – con un giudizio di fatto fornito di sufficiente e logica motivazione, ha ritenuto ingiustificato l’addebito disciplinare basato sulla allegata violazione di regole procedimentali relative alle modalità di richiesta dell’autorizzazione a concedere un determinato superamento dei limiti di affidamento, una volta che era rimasta provata la formazione di una prassi diversa, non contrastata dalla banca e che quindi poteva presumersi accettata dalla stessa. Né, in particolare – ha osservato la Corte – è esatto che manchi la motivazione circa la tolleranza di tale prassi da parte della banca, avendo il giudice di appello riferito circa la diffusione di tale prassi e precisato che nessuna iniziativa era stata presa al fine di “elidere”, cioè di contrastare, la medesima. Deve anche rilevarsi – ha concluso la Cassazione – che il giudice di merito ha espressamente accertato anche la non configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, in relazione ad un comportamento conforme alla prassi aziendale.