Fonte: www.legge-e-giustizia.it
Lungaggini burocratiche non
giustificano il ritardo nella contestazione di un addebito disciplinare.
Illegittimità del
licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 15467 del 10 agosto 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano).
Lucia D., dipendente della
s.p.a. Poste Italiane, addetta alla cassa di un’agenzia pugliese, in occasione
di un’ispezione avvenuta nel novembre 1998 ha riconosciuto, con dichiarazione
scritta, di essersi appropriata della somma di 15 milioni di lire in contanti
custodita in cassa e di averla sostituita con suoi assegni bancari privi di
copertura. Ella ha provveduto alla restituzione della
somma. Gli ispettori hanno inviato agli organi centrali la loro relazione
sull’episodio nel gennaio del 1999. La sede centrale ha comunicato le sue
decisioni alla direzione regionale della Puglia nel luglio 1999. Nel successivo
mese di settembre la direzione regionale ha avviato il procedimento
disciplinare nei confronti della lavoratrice contestandole l’addebito di avere
illegittimamente prelevato denaro dalla cassa affidatale. La lavoratrice è
stata licenziata nel dicembre del 1999.
Ella
ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Foggia, sostenendone fra
l’altro l’illegittimità per tardiva contestazione dell’addebito. Il Tribunale
ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata
dalla Corte di Appello di Bari che ha annullato il
licenziamento. La Corte ha rilevato che sin dal novembre 1998 l’azienda era
informata del fatto e che il ritardo di circa un anno nella contestazione
dell’addebito non poteva ritenersi giustificato. La s.p.a. Poste Italiane ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la Corte di Appello
di Bari per non avere tenuto conto della complessità della sua organizzazione
imprenditoriale, tale da giustificare il ritardo.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 15467 del 10 agosto 2004, Pres. Prestipino, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso, osservando che la Corte di Appello di Bari ha correttamente rilevato che la
complessità dell’organizzazione aziendale non vale a giustificare un ritardo di
dieci mesi dall’ispezione e di otto dalla trasmissione della relazione
ispettiva, per due ragioni: perché manca la prova rigorosa della sussistenza di
specifiche ragioni organizzative impeditive di una
più celere definizione della procedura disciplinare e perché le lungaggini
burocratiche non possono che essere ascritte a colpa delle Poste. Il giudice di
merito – ha osservato la Corte – quindi, ha tenuto conto della complessità
dell’azienda ed ha ugualmente espresso un giudizio negativo per non avere il
datore di lavoro “organizzato le proprie strutture in modo da garantire un
minimo di efficienza e tempestività, così da
consentire accertamenti in tempi ragionevolmente brevi ..... e la trasmissione
delle relazioni ispettive all’organo deputato alla valutazione della infrazione
e all’irrogazione della sanzione in tempi altrettanto ragionevolmente brevi”.
Questa motivazione – ha osservato la Corte – è pienamente conforme al principio
di diritto già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “ai fini della
valutazione dell’immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio
dell’azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell’addebito non può
essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore
abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere
disciplinare in ordine all’infrazione posta in essere
dal dipendente” (Cass. n. 9894 del 6.1.1993).