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UNA TRANSAZIONE CHE STABILISCA IL TRATTAMENTO
DOVUTO AL LAVORATORE PER LE MANSIONI SVOLTE NON PRECLUDE UN NUOVO ACCERTAMENTO,
IN SEDE GIUDIZIARIA, DELLA QUALIFICA SPETTANTE, IN BASE AL CONTRATTO
COLLETTIVO, PER LA STESSA ATTIVITA’ PRESTATA IN UN PERIODO SUCCESSIVO – Non ha funzioni ricognitive
(Cassazione Sezione Lavoro n. 14386 del 26 settembre 2003, Pres.
Mattone, Rel. Stile).
Il
giornalista Carlo V. ha lavorato per la R.C.S.
Editori s.p.a., editrice del
Corriere della Sera, dapprima con contratto di collaborazione autonoma e
successivamente con inquadramento come dipendente e con la qualifica di
redattore. Egli ha promosso nei confronti dell’azienda una controversia diretta
ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
nel periodo precedente la formale assunzione e del suo diritto alla qualifica di inviato speciale per le mansioni svolte. La controversia
si è conclusa con la sottoscrizione, nel luglio del
1996, di un verbale di conciliazione che prevedeva, tra l’altro, l’attribuzione
a Carlo V. dell’incarico di corrispondente da Bari, con inquadramento come
redattore. Nel documento, definito “transazione e novativa”,
le parti hanno espresso la volontà di definire “le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro del sig. Carlo V. con la RCS Editori”. In
particolare il giornalista ha sottoscritto la seguente dichiarazione: “Il
sig. Carlo V. dà atto e dichiara che le mansioni svolte dal 1 aprile 1996 si
sono svolte in conformità di quanto previsto dagli articoli 12 e 29 CCNL e
dichiara di rinunciare ad ogni domanda di diverso inquadramento e ad ogni
eventuale differenza retributiva non percepita; accetta, anche in via di
modifica contrattuale, le condizioni che regoleranno il suo rapporto di lavoro
con la RCS Editori come risultanti dalla separata lettera”.
Nel
marzo del 1999 Carlo V. ha promosso nei confronti della RCS Editori s.p.a. un
giudizio diretto ad ottenere l’attribuzione della qualifica di
inviato speciale per l’attività svolta dopo il luglio 1996. Egli ha
sostenuto di avere continuato, dopo la firma della transazione, a lavorare come
in precedenza, con mansioni di inviato speciale,
nell’ambito della zona attribuita alla sua competenza, costituita da Puglia,
Basilicata, Calabria e Molise; egli ha precisato che si recava sul luogo degli
avvenimenti e redigeva servizi giornalistici in base alle disposizioni della
redazione centrale, operando normalmente in trasferta, mentre le funzioni di
corrispondente da Bari erano svolte da altro giornalista. L’azienda si è difesa
sostenendo tra l’altro, che la domanda doveva ritenersi preclusa per effetto
della transazione firmata nel luglio del 1996, con la quale il giornalista aveva
riconosciuto che le mansioni assegnategli erano quelle di redattore. Il Pretore
ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte
d’Appello di Milano. La Corte ha osservato che, avendo le
parti sottoscritto una transazione con la quale avevano dato ai loro
rapporti un assetto che prevedeva, tra l’altro, l’inquadramento del giornalista
come redattore, tale assetto era da ritenersi valevole anche per il periodo
successivo all’accordo transattivo, in cui Carlo V.
aveva svolto le stesse mansioni prestate prima del luglio 1996. Carlo V. ha
proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d’Appello
per difetto di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14386 del 26 settembre 2003, Pres. Mattone, Rel. Stile) ha
accolto il ricorso, rilevando che la Corte di Milano avrebbe dovuto valutare le
mansioni svolte dal giornalista dopo il luglio del 1996 e stabilire se essa corrispondessero a quelle proprie di inviato speciale, senza
attribuire alla transazione del luglio 1996 una funzione “ricognitiva”
che la legge non le riconosce.