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IL
CRITERIO DELLA PROSSIMITA’ AL
PENSIONAMENTO PER LA SCELTA DEGLI ESUBERI, IN CASO DI RIDUZIONE DI PERSONALE, PUO’ ESSERE RITENUTO ILLEGITTIMO – Se non
è sufficiente ad individuare i lavoratori da licenziare (Cassazione Sezione
Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Filadoro).
Nel dicembre del 1995 la s.p.a.
Servizi Tecnici ha effettuato una riduzione di
personale, collocando in mobilità cinque dipendenti. L’operazione è stata
preceduta dalla procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, nell’ambito
della quale la società ha concordato con le organizzazioni sindacali che il
personale da licenziare sarebbe stato scelto in base al criterio della prepensionabilità ovvero della possibilità di collocamento
in “mobilità lunga”. Uno dei licenziati, il geometra Enzo M. ha chiesto al
Pretore di Roma di annullare il licenziamento e di applicare l’art. 18 St. Lav. ordinando
la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’azienda al
risarcimento del danno. Egli ha sostenuto che il criterio adottato per la
scelta del personale da licenziare non era sufficiente in
quanto oltre a lui, altri quattordici dipendenti erano in possesso dei
requisiti previsti dall’accordo sindacale; non era possibile pertanto stabilire
come fossero stati individuati i cinque licenziati. Il Pretore ha rigettato la
domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello,
dal Tribunale di Roma che ha dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando
la reintegrazione del geometra nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda
al risarcimento del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo la razionalità del criterio adottato per la scelta del personale da
licenziare.
La Suprema Corte (Sezione
Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Filadoro)
ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua costante giurisprudenza
secondo cui il criterio della vicinanza del pensionamento è, astrattamente,
razionale e non può dirsi per sé discriminatorio, in quanto
consente di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato
senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Quando
tuttavia, come nel caso di specie – ha osservato la Corte – quello della prepensionabilità sia l’unico
criterio prescelto e, una volta calato nella realtà, non sia sufficiente a
individuare il personale da licenziare, esso diviene autonomamente illegittimo
proprio per difetto di selettività; perché possa validamente operare esso deve
essere necessariamente combinato con altro criterio di selezione interna.